Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8043 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.29/03/2017),  n. 8043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13891/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VOLUSIA 27,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE MERLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI MARTINO VITTORIO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso lagp sentenza n. 76/2011 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata l’11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI MARTINO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con sentenza depositata l’11/4/2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, in riforma della sentenza di accoglimento parziale di primo grado, accolse integralmente il ricorso proposto da S.C. avverso l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva rideterminato il reddito del ricorrente per l’anno 2001. L’accertamento era fondato sull’applicazione del redditometro, in base al quale era stata rilevata una macroscopica incongruenza tra i redditi dichiarati e il tenore di vita della famiglia, dal contribuente giustificata con l’utilizzo di somme rilevanti provenienti dallo smobilizzo di investimenti.

2. La Commissione fondava la decisione sul rilievo che le allegazioni del contribuente fossero idonee a giustificare il tenore di vita, rilevando, altresì, che con autonoma sentenza passata in giudicato era stato integralmente accolto il ricorso avverso accertamento basato sulle medesime motivazioni emesso nei confronti della sig.ra O., moglie del ricorrente, la quale aveva fornito analoghe giustificazioni. Riteneva, pertanto, che ricorresse un’ipotesi di giudicato, essendo identici l’oggetto e le parti.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Osserva che il giudizio instaurato dallo S. e quello introdotto dalla O. hanno ad oggetto avvisi di accertamento diversi e non riguardano le stesse parti, essendo unico elemento in comune ai due avvisi la casa di abitazione di proprietà di entrambi i coniugi. Data l’insussistenza della identità oggettiva (tra i rapporti dedotti) e soggettiva (tra le parti) la sentenza deve reputarsi viziata da violazione del disposto di cui all’art. 2909 c.c..

2) Con il secondo motivo deduce, ancora violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del Ministero delle Finanze del 10/9/1992 e alla tabella allo stesso allegata e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 2728 e 2697 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Rileva che il ricorso ai parametri dei cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, pone una presunzione legale, per superare la quale il contribuente dovrà dimostrare elementi di segno opposto. Nella specie, a fronte di contestazioni dell’Ufficio, basate su presunzioni di legge, il ricorrente ha opposto affermazioni generiche e prive di supporto probatorio.

3. Deduce, ancora, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale la insussistenza di idoneo supporto probatorio fornito dal contribuente per superare la presunzione legale di insufficienza dei redditi dichiarati dal contribuente al mantenimento dei beni posseduti e dal tenore di vita della famiglia (art. 360, n. 5). Rileva che la sentenza ha statuito erroneamente che le giustificazioni del contribuente sono più che sufficienti a giustificare il tenore di vita della famiglia, poichè non è stato dimostrato l’effettivo utilizzo delle somme rivenienti da disinvestimenti, nè la disponibilità di risorse sufficienti a mantenere i beni indicati dall’ufficio.

4. Deduce, altresì, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5. La motivazione sarebbe insufficiente riguardo alla presunta identità soggettiva e oggettiva concernente i due distinti giudizi incardinati dallo S. e dalla O..

5. Possono essere trattati unitariamente il primo ed il quarto motivo di ricorso. Con gli stessi il ricorrente si duole, sotto diversi profili, perchè la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto la sussistenza del giudicato esterno con riferimento a una sentenza emessa nei confronti della moglie del contribuente, sulla base delle medesime circostanze di fatto oggetto del presente giudizio. Le censure non meritano accoglimento, giacchè la decisione non sembra fondata sull’efficacia di giudicato della sentenza richiamata. Quest’ultima, infatti, è citata soltanto a conforto della ritenuta correttezza della tesi del contribuente in ordine alle giustificazioni relative alle fonti di reddito e alla idoneità delle medesime a superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Tanto risulta confermato dalle ulteriori argomentazioni sulle quali si fonda la decisione, anch’esse attinenti all’adeguatezza delle giustificazioni fornite.

6. Anche i motivi secondo e terzo sono suscettibili di trattazione congiunta, posto che riguardano entrambi le condizioni atte a superare la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, con riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente. Questi ultimi sono fondati. In proposito il collegio intende dare continuità al principio già affermato da questa Corte, secondo il quale “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione tennporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514). Non è sufficiente, pertanto, la dimostrazione dell’esistenza di redditi in ipotesi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche un’indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita. Un’indagine di tal genere non risulta essere stata compiuta e deve essere demandata ai giudici di merito.

7. La sentenza, per le ragioni indicate, deve essere cassata in accoglimento dei motivi secondo e terzo, rigettati gli altri, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che si atterrà ai principi enunciati, alla luce dei quali provvederà ai necessari accertamenti funzionali alla decisione e alle correlate valutazioni, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo e il quarto motivo, accoglie il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA