Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8043 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 23/03/2021), n.8043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 304/2013 R.G. proposto da:

UNIFIN Srl, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Mestre (Venezia), Calle del Gambero n. 15, presso lo

studio dell’Avv. Lucio Spampatti, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso, domiciliata in Roma,

piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/12/2012 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 17 aprile 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 65/12/2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia rigettò i quattro ricorsi riuniti presentati dalla UNIFIN Srl, esercente attività immobiliari su beni propri e noleggio di macchine ed attrezzature per lavori edili e altro, contro gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), relativi ad IRES, IRAP ed IVA per gli anni di imposta dal 2003 al 2006, con cui l’Ufficio aveva contestato: per l’anno 2003, ai fini IRES ed IRAP, costi non inerenti al reddito di impresa, contabilizzati fra le rimanenze finali ed indebitamente dedotti perchè sostenuti su immobili di proprietà di terzi e riferiti ad attività di affittacamere inesistente; per l’anno 2004, indebita detrazione dell’IVA relativa all’acquisto, in data 15.6.2004, della imbarcazione a motore da diporto denominata Bert, poi rivenduta il 3.8.2004 alla società Banca Italease Spa allo stesso valore di acquisto e per le connesse prestazioni ai professionisti, ritenuti non riconducibili all’oggetto sociale e indebita deduzione, ai fini IRES ed IRAP, di costi sostenuti su immobili di proprietà di terzi riferiti ad attività di affittacamere ritenuta inesistente, che si erano ripetuti anche per l’anno 2004; per gli anni 2005 e 2006, ancora, costi non inerenti sostenuti su beni di proprietà di terzi e riferiti ad attività imprenditoriale di affittacamere inesistente.

La Commissione Tributaria Provinciale ritenne non congruo l’investimento immobiliare su beni di proprietà di terzi in relazione alla inesistenza della attività di affittacamere in capo alla società e non inerente l’acquisto di una nave da diporto, come risultante dall’atto di compravendita, il cui costo che non aveva comunque prodotto alcun ricavo.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 41/1/2012, depositata in data 17 aprile 2012, rigettò l’appello proposto dalla società Unifin, rilevando, quanto all’acquisto ed alla successiva vendita della imbarcazione (OMISSIS), che si era in presenza di una nave ai sensi degli artt. 136 e 146 Codice della Navigazione Marittima, come tale definita nella perizia redatta il 3.11.2010 e nell’atto notarile di compravendita redatto il 15.6.2004 che riportava tutti gli elementi identificativi del natante, compreso il numero di iscrizione presso la Capitaneria di Porto di (OMISSIS), il cui acquisto non rientrava nell’attività esercitata dalla società acquirente che aveva poi variato l’oggetto sociale solo con Delib. dell’assemblea straordinaria 23 giugno 2004, registrata il 23 luglio 2004, e, quanto alla ripresa fiscale dei costi per la ristrutturazione dell’immobile di (OMISSIS) sul quale la società non aveva dimostrato alcun titolo di detenzione, che si trattava della residenza di S.E. sulla quale erano stati eseguiti lavori finalizzati all’esercizio di una attività ricettiva per la quale non era stata avviata alcuna richiesta alle autorità comunali competenti, i cui costi di ristrutturazione dovevano quindi ricadere sul proprietario dell’immobile.

Contro la sentenza della CTR, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la società Unifin con atto notificato in data 26.11.2012 affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente questa Corte che il ricorso risulta improcedibile.

2. Ed invero il ricorso, notificato alla Agenzia delle Entrate a mezzo di ufficiale giudiziario in data 26.11.2012, a mani di persona incaricata a ricevere l’atto, risulta depositato presso questa Corte con atto spedito a mezzo del servizio postale il 19.12.2012 (come da timbro sulla busta di spedizione spillata sulla copertina interna del fascicolo d’ufficio) e pervenuto a questa Corte il 24 dicembre 2012 (come da timbro dell’Ufficio protocollo di questa Corte), e cioè dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c., anche con riguardo alla data di spedizione, evidenziandosi che trattasi di improcedibilità rilevabile pure d’ufficio (Cass. 4/09/2019, n. 22092; Cass., ord. 26/10/2017, n. 25453).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono, ratione temporis, i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, essendo stato il ricorso notificato in data 26.11.2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 7.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Tributaria, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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