Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8042 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 23/03/2021), n.8042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21376/2013 R.G. proposto da:

LA.RA. Società Cooperativa a r.l., in persona del proprio

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Isabella Rattazzi, dall’Avv. Maurizio Zappolato e dall’Avv. Angela

Canta, elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due,

in Roma, via Del Mascherino, n. 72;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrante, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 30/11/2013, depositata il 12 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre

2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con atto notificato in data 27 settembre 2013, la società LA.RA. Società cooperativa a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la CTR della Lombardia ha dichiarato inammissibili gli appelli da essa proposti avverso le sentenze della CTP di Pavia, che aveva respinto i ricorsi contro due avvisi di accertamento, mediante i quali, per gli anni 2004 e 2005, erano stati recuperati importi dovuti a titolo di IRES, IVA e Irap, sulla base della contestazione di mancato effettivo esercizio, da parte della contribuente, dell’attività di allevamento di suini e quindi dell’illegittima contabilizzazione dei costi ad essa connessi e dell’inapplicabilità di imposte agevolate.

La contribuente ha affidato il proprio ricorso per cassazione a tre motivi più memoria.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 38, 49 e 51, del D.Lgs. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58 e dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto gli appelli assoggettati al termine dell’art. 327 c.p.c. così come modificato dall’art. 69 del 2009.

Con il secondo motivo, la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 37, 38, 49 e 51, del D.Lgs. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58, degli artt. 151,153 e 327 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CRT ritenuto il termine lungo per la proposizione dell’appello non prorogabile ed irrilevante ai fini della sua decorrenza la comunicazione da parte della segreteria della CTP di Pavia dell’avviso di deposito della sentenza e, per l’effetto, ritenuto gli appelli inammissibili per tardiva proposizione e quindi non accolto l’istanza di rimessione in termini avanzata da LA.RA..

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè l’inesistente e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR trascurato di rendere alcuna statuizione sui motivi di gravame esposti in ciascun atto di appello.

A mezzo istanza recante la data del 9 novembre 2020, sottoscritta dal difensore e dal rappresentante pro tempore, LA.RA. Soc. coop. a r.l. ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. Tale dichiarazione è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite, tenuto conto che, nella specie, non può conseguire l’estinzione del processo, atteso che la rinuncia non risulta essere stata regolarmente comunicata alla controparte (cfr. Cass. n. 3971 del 2015; Cass., sez. un., n. 7378 del 2013; Cass. n. 9857 del 2011). Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che: “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venire meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Cass., sez. un., n. 3876 del 2010; Cass. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018).

Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse possono essere compensate tra le parti, trattandosi di una rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 31732 del 2018).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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