Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8042 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 22/04/2020), n.8042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19956-2018 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario, n.

13, presso lo studio dell’avvocato Saverio Cosi, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli, n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5556/2018 del Tribunale di Roma, depositata il

14/03/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 luglio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

Intesa Sanpaolo s.p.a. proponeva opposizione avverso un’azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti da T.G.. Il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione e il Tribunale, innanzi al quale la T. appellava la decisione, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi. Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal comma 1, lett. e), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La T. ha depositato memorie aii sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Come già rilevato dalle Sezioni unite in fattispecie sovrapponibile (Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2018), il ricorso è inammissibile in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione meccanica degli atti dei giudizi di merito. Esso quindi non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti, la pedissequa riproduzione dell’Intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1.

In applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’impugnante soccombente è altresì tenuto al pagamento di un importo a pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA