Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8042 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8042 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 15958-2013 proposto da:
LAVIZZARI

FRANCESCA,

DELLA

FOGLIA

MAURIZIO

DLLMRZ59A22E514U, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MARIANNA

DIONIGI,

29,

presso

lo

studio

dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIANLUCA FAUSTO LAVIZZARI giusta
2016

procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –

118
contro

ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori dr. ANDREA
CERRETTI e d.ssa ANNA GENOVESE,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 21/04/2016

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
COLOMBO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,

dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA
PANZARINI giusta procura speciale a margine del
controricorso;
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (già SPORTASS – CASSA DI
PREVIDENZA

PER L’ASSICURAZIONE DEGLI

SPORTIVI)

01165400589, in persona del Direttore Centrale dott.
LUIGI SORRENTINI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato
GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso;
ASSICURATRICE MILANESE SPA, in persona del proprio
legale rappresentante LIVIO FILIPPI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212 c/o
BRASCA, presso lo studio dell’avvocato TIZIANO
MARIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati
FRANCESCO PANNI, ANDREA PELLEGRINI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controrlcorrenti –

2

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio

nonchè contro

TARANA MAURO TRNMRA57A14E897V, GARDEN SPORTING CLUB,
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

Nonché da:
MAURO

TRNMRA57A14E897V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO
PROSERPIO, FRANCESCO BERETTA giusta procura speciale
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

LAVIZZARI

FRANCESCA,

DELLA

MAURIZIO

FOGLIA

DLLMRZ59A22E514U, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MARIANNA

DIONIGI,

29,

dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI,

presso

lo

studio

rappresentati e

difesi dall’avvocato GIANLUCA FAUSTO LAVIZZARI giusta
procura speciale in calce al ricorso principale;
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (già SPORTASS – CASSA DI
PREVIDENZA

PER L’ASSICURAZIONE

DEGLI

SPORTIVI)

01165400589, in persona del Direttore Centrale dott.
LUIGI SORRENTINI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato
GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende giusta

3

TARANA

procura

speciale

a

margine

del

controricorso

notificato il 26/7/2013;
– controricorrentl all’incidentale nonché contro

COLOMBO GABRIELE, ALLIANZ SPA, GARDEN SPORTING CLUB,

SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4139/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2012, R.G.N.
2551/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato ERNESTO ALIBERTI per delega;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito l’Avvocato GUIDO POTTINO;
udito l’Avvocato VINCENZO MOZZI;
udito l’Avvocato MORGANA DE CASTRO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto

del

ricorso

incidentale

accoglimento del ricorso principale;

4

subordinato

ASSICURATRICE MILANESE SPA, ITALIANA ASSICURAZIONI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesca Lavizzari e Maurizio Della Foglia
convennero in giudizio Gabriele Colombo, Marco
Tarana e il Garden Sporting Club di Massina di
Cislago per ottenere il risarcimento dei danni

all’interno del circolo equestre Garden di
Massina, il 24.8.2004, allorquando la Lavizzari che si trovava al settimo mese di gravidanza- era
stata colpita da due violentissimi calci sferrati
da un cavallo di proprietà di Gabriele Colombo, ma
nell’occasione utilizzato da Mauro Tarana,
riportando lesioni che avevano provocato la morte
del feto.
Tutti i convenuti si costituirono in giudizio e
resistettero alla domanda, ma chiamarono in causa,
per l’eventuale manleva, varie compagnie
assicuratrici: più precisamente, la RAS – Riunione
Adriatica di Sicurtà s.p.a. (chiamata dal
Colombo), la Assicuratrice Milanese e la Sportass
– Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli
Sportivi (chiamate dal Tarana) e la Italiana
Assicurazioni s.p.a. (chiamata dal Garden Sporting
Club); successivamente, a seguito della
soppressione della Sportass,

si costituì in

giudizio l’INAIL.
Il Tribunale rigettò le domande e compensò le
spese di lite, ritenendo non raggiunta la prova
che fosse stato il cavallo accudito dal Tarana a
colpire l’attrice.

s

patiti a seguito di un infortunio occorso,

La Corte di Appello di Milano, pur ritenendo
provato che i calci erano stati sferrati dal
cavallo in questione, ha rigettato il gravame
principale della Lavizzari e del Della Foglia e
gli appelli incidentali del Colombo e del Tarana.

Della Foglia, affidandosi ad un unico motivo;
resistono, a mezzo di distinti controricorsi, il
Colombo, la Allianz s.p.a., l’Assicuratrice
Milanese s.p.a., l’INAIL e il Tarana; quest’ultimo
propone ricorso incidentale condizionato, cui
resistono sia la Lavizzari e il Della Foglia che
l’INAIL.
I ricorrenti principali, il Tarana, l’Allianz e
l’INAIL hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La Corte ha affermato che i verbali di

s.i.t. rese poco dopo il fatto dal Tarana e dal
Colombo inducevano a ritenere che fosse stato il
cavallo di quest’ultimo a scalciare, precisando
che “le dichiarazioni di Tarana ai Carabinieri,
valutate nel contesto esaminato, ancorché sfumate,
assumono una valenza confessoria, liberamente
apprezzabile ai sensi dell’art. 2735 c.c., e
consentono di ritenere che a colpire sia stato il
cavallo … di Gabriele Colombo”.
Ciò premesso e considerate le dichiarazioni
della Lavizzari circa la natura repentina del
movimento del cavallo, la Corte ha osservato che
tale movimento, in sé considerato, non era idoneo

6

Ricorrono per cassazione la Lavizzari e il

a vincere la presunzione di responsabilità di cui
all’art. 2052 c.c. e che, tuttavia, assumeva
rilievo decisivo la condotta imprudente tenuta
dalla danneggiata, che era passata dietro il
cavallo “in una posizione che, per la
la esponeva ai

possibili calci dell’animale”; ha affermato
pertanto che era stata “l’attrice a porsi con
autonoma iniziativa in posizione di pericolo, non
attenendosi all’ovvia regola di prudenza,
suggerita anche dal buon senso, di non avvicinarsi
troppo alle zampe dell’animale” ed ha concluso che
la condotta dell’infortunata aveva avuto
“carattere
sinistro”

nel

assorbente
ed

era

idonea

verificarsi
ad

escludere

del
la

responsabilità dei convenuti.
2.
Della

Con l’unico motivo, la Lavizzari e il
Foglia

applicazione

deducono
dell’art.

“violazione
2052

cod.

e
civ.”

falsa
in

relazione all’art. 360 n. 3 C.P.C..
Evidenziata

l’assoluta

ininfluenza

del

carattere anomalo del comportamento dell’animale,
rilevano che la presunzione di colpa a carico del
proprietario o dell’utilizzatore può essere vinta
solo dalla prova del caso fortuito e sottolineano
che, pur potendo essere costituito dalla condotta
del danneggiato, il fortuito deve tuttavia
consistere in un comportamento cosciente che
assorba l’intero rapporto causale, che cioè sia
tale da interrompere il nesso eziologico tra

tit

conformazione dei luoghi …,

animale ed evento lesivo; assumono pertanto che,
“quand’anche l’azione del cavallo fosse stata
assolutamente imprevedibile ed impensabile, ciò
non sarebbe sufficiente, stante i principi
enunciati in materia dalla Cassazione, a

che qui manca, dell’intervento di un fattore
estraneo avente forza determinante nel rapporto
causale”.
3.

Le censure sono infondate.

La Corte ha correttamente applicato il
paradigma dell’art. 2052 c.c. perché ha escluso la
responsabilità dei convenuti sul rilievo che la
condotta imprudente della danneggiata (che era
passata dietro al cavallo, in una posizione che,
per la conformazione dei luoghi, la esponeva ai
possibili calci dell’animale) aveva avuto
carattere assorbente nel verificarsi dell’evento,
ossia aveva svolto un ruolo causale autonomo, tale
da interrompere qualunque nesso fra la custodia
dell’animale e l’evento.
Tale conclusione è conforme ai precedenti di
legittimità, che hanno evidenziato -in termini
generali- che “la rilevanza del fortuito deve
essere apprezzata sotto il profilo causale, in
quanto suscettibile di una valutazione che
consenta di ricondurre ad un elemento esterno,
anziché all’animale che ne è fonte immediata, il
danno concretamente verificatosi”( Cass. n.
7260/2013) e -più specificamente- che al caso

e

configurare caso fortuito, in assenza della prova,

fortuito “è riconducibile anche la colpa del
danneggiato, che, però, per avere effetti
liberatori, deve consistere in un comportamento
cosciente che assorba l’intero rapporto causale, e
cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato

concreto, si inserisca in detto rapporto con forza
determinante” (Cass. n. 1400/1983).
Va

escluso,

per

altro

verso,

che

sia

sindacabile l’apprezzamento della Corte circa la
ricorrenza -in concreto- degli estremi del caso
fortuito, giacché “il relativo accertamento, con
la ricostruzione delle modalità di svolgimento del
meccanismo causale, costituisce una valutazione di
fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da
congrua e logica motivazione” (Cass. n. 1774/1989;
conformi, ex multis, Cass. n. 6753/2004 e Cass. n.
472/2003).
4.

Il ricorso incidentale condizionato resta

assorbito.
5.

In ordine alle spese di lite, premesso che

risulta applicabile l’art. 92, 2 ° co. C.P.C. nel
testo antecedente alle modifiche introdotte con 1.
n. 51/2006, si ritiene che permangano i giusti
motivi che hanno determinato la statuizione di
compensazione che è stata adottata nei due gradi
di merito e che non è stata oggetto di
impugnazione.
6.

Trattandosi

successivamente

al

di

ricorso

30.1.2013,
5

proposto

ricorrono

le

al rischio e rendendo questo per ciò stesso

condizioni per l’applicazione dell’art. 13, coma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale,
dichiara assorbito l’incidentale e compensa le

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Roma, 19.1.2016

spese di lite fra tutte le parti.

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