Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8042 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. un., 08/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNTITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente agg. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
C.A.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo
Trogo 21, presso l’avv. Stefana Casanova, rappresentata e difesa
dall’avv. Boni Massimo giusta de lega in atti;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimato –
Nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Viterbo R.G. n.
3087/09.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza dell’8.3.2011 dal
Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;
E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CICCOLO Pasquale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: ” C.A.R. ha proposto regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1 in relazione alla causa pendente davanti ai tribunale di Viterbo avente ad oggetto la domanda di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ATER di Viterbo, proposta noi suoi confronti da C.C..
In particolare la ricorrente in punto di fatto precisava: a) che l’alloggio in questione, originariamente assegnato dal proprietario ATER a C.C. con contratto ai locazione, le era stato poi assegnato dal Tribunale di Viterbo, nel corso dei procedimento di separazione personale dei coniugi; che il detto provvedimento, successivamente modificato dal tribunale con sentenza, era stato poi confermato in sedo di divorzio; che la Corte di appello di Roma aveva tuttavia successivamente revocato la statuizione relativa assegnazione dell’abitazione, disponendone viceversa il rilascio in favore del C.. A fronte dunque della conseguente azione di rilascio da questi proposta la convenuta, che ha contestato sotto vari riflessi la fondatezza della domanda, ha a sua volta proposto, e come detto, istanza di regolamento di giurisdizione, sostenendo sostanzialmente: che, trattandosi nella specie di ricorso contro arti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, sarebbe stata ravvisabile la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è configurabile un difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione, che nel giudizio in cui sia prospettata la questione non sia stata parte (C. 10/6409, C. 08/5914, C. 06/13659, C. 05/7800), ipotesi incontestabilmente verificatasi nel caso di specie”.
Tali rilievi sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno formulato conclusioni e presentato memorie, sono condivisi dal Collegio, circostanza da cui discende che il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011