Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8041 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 22/04/2020), n.8041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18664-2018 R.G. proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Sette

Metri, n. 11/E, presso lo studio dell’avvocato Roberto Galeani, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Messina, n.

30, presso lo studio dell’avvocato Augusto Manni, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2367/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 11/04/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 luglio 2019 da Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

T.F. proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso un atto di precetto notificatole dalla F.G.F. Immobiliare s.r.l. in base ad un decreto ingiuntivo divenuto provvisoriamente esecutivo a seguito del rigetto della relativa opposizione. In particolare, la T. deduceva di aver sottoscritto con la controparte un accordo con il quale si era obbligata al pagamento rateizzato della somma dovuta, con contemporaneo impegno della società creditrice a non promuovere azioni esecutive “fino alla definitiva pronuncia giudiziale relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo”.

Nel giudizio si costituivano M.G., D.S.F. e F.A., quali ex soci della F.G.F. Immobiliare s.r.l., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione agli atti esecutivi, accoglieva quella all’esecuzione e per l’effetto dichiarava l’inefficacia dell’atto di precetto, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza gli ex soci interponevano gravame. La Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione solo limitatamente al regolamento delle spese processuali del primo grado, parzialmente compensate in considerazione del rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, e la respingeva nel resto.

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del M. per due motivi. La T. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal comma 1, lett. e), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c. e ss., nonchè l’insufficiente, mancante o contraddittoria motivazione. La censura si rivolge avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il concetto di “definitiva pronuncia giudiziale” risultante dal testo del pactum de non petendo stipulato fra le parti dovesse intendersi volto a fissare il momento impeditivo dell’azione esecutiva fino alla decisione definitiva sul giudizio inerente al titolo esecutivo, senza alcun riferimento alla nozione di “sentenza definitiva” o “sentenza non definitiva” di cui all’art. 279 c.p.c., comma 1 o all’art. 282 c.p.c..

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 615 e 491 c.p.c., con particolare riferimento all’individuazione del momento in cui ha inizio l’azione esecutiva.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto, nella sostanza, affrontano sotto due distinti punti di vista la medesima questione, ossia se fosse consentito, alla stregua del pactum de non petendo di cui si è detto, la notifica dell’atto di precetto alla T. prima della definitiva pronuncia sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche con il secondo motivo, pertanto, si intende censurare l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello in ordine al momento fino al quale era convenzionalmente preclusa alla F.G.F. Immobiliare s.r.l. la facoltà di avviare un’azione esecutiva. E’ incluso in tale problematica anche l’aspetto se nel divieto negoziale rientrasse pure la sola notificazione dell’atto di precetto.

I motivi sono inammissibili.

Infatti, l’interpretazione del contratto, consistendo nell’accertamento dell’effettiva volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. L’esito di tale indagine è censurabile innanzi alla Corte di cassazione in due ipotesi: per un verso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per inadeguatezza della motivazione, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure, nel vigore del testo novellato, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti; per altro verso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss. (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551).

Nel ricorso in esame viene in evenienza questa seconda ipotesi.

Tuttavia, l’errore di diritto nell’applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale sussiste solo quando il giudice di merito, facendone inesatta applicazione, sia pervenuto ad un risultato oggettivamente incompatibile con la volontà delle parti. Non è invece censurabile per cassazione l’evenienza in cui, essendo possibili due o più interpretazioni di una clausola o dell’intero testo negoziale, il giudice di merito abbia scelto l’una piuttosto che l’altra. Infatti, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri di interpretazione applicati dal giudice, al fine di verificare se sia incorso in errore di diritto (Sez. 3, Sentenza n. 7597 del 31/03/2006, Rv. 587980).

Quindi, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata una diversa (Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063). Infatti, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma semplicemente una di quelle possibili e plausibili, (Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944).

Nel caso in esame, a prescindere dalla rubricazione del secondo motivo, il ricorrente non ha denunciato davvero la violazione dei canoni legali d’interpretazione della volontà contrattuale, ma si è limitato a prospettare una possibile interpretazione del pactum de non petendo alternativa a quella fatta propria dalla Corte d’appello. Tale prospettazione, collocandosi sul piano del giudizio di merito, è inammissibile in questa sede.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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