Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8041 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8041 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 11684-2013 proposto da:
PIROVANO DANIELE PRVDNL88R25B729Z, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANCARLO FERRARA con studio in COMO, PIAZZA A. VOLTA
33 giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro

CARCANO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
GRAZIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO

Data pubblicazione: 21/04/2016

CANNALIRE giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrante nonchè contro

BERNESE ASSICURAZIONI ALLIANZ GROUP SPA ;

avverso la sentenza n. 474/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 29/01/2013, R.G.N.
3783/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/01/2016 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato ANDREA GRAZIANI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

– intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Angelo Carcano convenne in giudizio Daniele
Pirovano per sentirlo condannare al risarcimento
dei danni subiti a seguito di uno scontro sulla
pista di sci, che ascriveva a responsabilità

Il Pirovano resistette alla domanda e richiese,
in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni
cagionati dalla condotta colposa del Carcano;
inoltre chiamò in causa la propria assicuratrice
Bernese Assicurazioni s.p.a. per l’eventuale
man leva.
Il Tribunale di Milano condannò il Pirovano a
risarcire i danni richiesti dall’attore (fatta
eccezione per il danno patrimoniale da lucro
cessante) e la Bernese a tenere indenne il
convenuto (tranne che per la franchigia di 400,00
euro).
La Corte di Appello di Milano ha riformato
parzialmente la sentenza, condannando il Pirovano
a risarcire anche il danno da lucro cessante
(quantificato in 12.500,00 euro).
Ricorre per cassazione il Pirovano affidandosi
a sei motivi illustrati da memoria; resiste il
Carcano a mezzo di controricorso, mentre l’altra
intimata non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Dopo avere escluso che la sentenza penale

di assoluzione del Pirovano dal reato di lesioni
colpose (“perché il fatto non costituisce reato”)
3

esclusiva del convenuto.

potesse avere efficacia di giudicato nel giudizio
civile, la Corte di Appello ha condiviso la
conclusione del primo giudice circa l’esistenza di
elementi istruttori che dimostravano la
responsabilità esclusiva del Pirovano, consentendo

prevista dall’art. 19 l. n. 363/2003.
In particolare, ha rilevato che, quale sciatore
‘a monte’, il Pirovano era in grado di avvistare
la manovra di spostamento del Carcano verso il
bordo della pista in tempo utile per evitare
l’impatto, tenuto conto che non era emerso che la
condotta dello sciatore ‘a valle’ fosse stata
imprudente ed imprevedibile, ossia tale da
impedire qualsiasi manovra tesa ad evitare lo
scontro.
Considerato congruo (e non necessitante di
ulteriore personalizzazione) il risarcimento del
danno non patrimoniale, ha ritenuto invece del
tutto verosimile che si fosse verificata una
diminuzione dei guadagni del Carcano (esercente
attività di carpenteria) durante il periodo di
convalescenza ed ha liquidato il danno da lucro
cessante in un importo pari alla metà della
differenza fra il reddito dichiarato nell’anno
precedente all’infortunio e quello dell’anno
successivo.
2.

Il Pirovano propone sei motivi di ricorso

(di cui il secondo e il quarto indicati come
seguito, rispettivamente, del primo e del terzo),
4

di superare la presunzione di concorso di colpa

con

tutti

deducendo

“violazione

e/o

falsa

applicazione di legge” nonché “omessa motivazione
– nullità della sentenza (art. 360 n. 4 e 5 C.P.C.
– art 112 e 132 C.P.C.)”.
Il primo censura la sentenza per non avere

giudizio penale e per non avere esplicitato “con
rigore i motivi della propria decisione di
contravvenire alla decisione di altro giudice”; il
secondo investe più specificamente la mancata
considerazione dell’efficienza causale della
manovra di derapage eseguita dal Carcano, che era
risultata accertata in sede penale.
Col terzo e col quarto motivo, il ricorrente
assume che la Corte territoriale ha erroneamente
interpretato ed applicato la disciplina della 1.
n. 363/2003 (fino ad “introdurre una ipotesi di
responsabilità oggettiva ‘da posizione’ non
contemplata dal legislatore) ed ha omesso di
esaminare il fatto decisivo dell’arresto
improvviso del Carcano lungo la traiettoria dello
sciatore che lo seguiva, procedendo inoltre ad una
illegittima attribuzione dell’onere della prova
nel momento in cui ha richiesto al Pirovano di
dimostrare che la condotta del Carcano era stata
imprevedibile.
Il quinto motivo censura la Corte per avere
accertato la responsabilità esclusiva del Pirovano
sulla base di una ricostruzione indiziaria priva
dei requisiti di certezza, precisione e univocità
5

tenuto conto degli elementi di prova emersi nel

e ricorrendo anche a un’inammissibile praesumptio
de praesumpto, e ciò “nonostante la presenza di
elementi presuntivi comprovanti l’esatto
contrario” e disattendendo la presunzione di
concorso di colpa di cui all’art. 19 l. n.

Il sesto motivo investe la parte della sentenza
che ha riconosciuto il risarcimento del danno da
lucro cessante e la censura per essere fondata
sulla “illegittima presunzione” che fosse
verosimile una contrazione dei guadagni del
Carcano e, altresì, per avere proceduto
“illegittimamente ad una liquidazione equitativa
del danno diretta a sopperire un onere probatorio
… non adempiuto da controparte”.
3.

Tutti i motivi vanno disattesi.

Va considerato,

preliminarmente,

che non

risultano ammissibili le censure di omessa
motivazione in quanto, trattandosi di sentenza
pubblicata il 29.1.2013, deve applicarsi il nuovo
testo dell’art. 360 n. 5 C.P.C., che contempla la
diversa ipotesi dell’omesso esame di un fatto
decisivo.
Non ricorre alcuna violazione della previsione
dell’art. 652 c.p.p. giacché, come riconosciuto
dallo stesso ricorrente, la sentenza penale di
assoluzione per difetto di prova sufficiente
sull’elemento soggettivo non poteva avere
efficacia di giudicato nel giudizio civile (cfr.
Cass. n. 22883/2007); deve, inoltre, escludersi
6

363/2003.

che il giudice civile fosse tenuto a giustificare
il proprio diverso opinamento, sia in punto di
elemento soggettivo dell’illecito che di
efficienza causale della manovra del Carcano,
atteso che è proprio l’autonomia dei due giudizi e

possibile -e legittimo- un esito difforme.
Ciò premesso, deve considerarsi che, benché
prospettati anche con riferimento a norme di
diritto, i motivi di ricorso sono volti a
censurare l’apprezzamento dei fatti compiuto dalla
Corte (ossia la ricostruzione della dinamica del
sinistro e l’attribuzione della responsabilità) e
si risolvono pertanto nella prospettazione di una
diversa lettura delle risultanze istruttorie e
nella sollecitazione ad una non consentita nuova
valutazione del fatto in sede di legittimità.
Va escluso, in particolare, che vi sia stata
violazione dell’art. 19 1. n. 363/2003, dal
momento che la Corte ha motivatamente accertato
l’esistenza di elementi idonei a costituire prova
contraria alla presunzione di pari concorso di
colpa nella determinazione del sinistro.
Del tutto generiche ed infondate sono -infinele censure relative al danno da lucro cessante
giacché la Corte ha indicato le ragioni per cui ha
ritenuto verosimile che la contrazione del reddito
del Carcano fosse imputabile (anche) alla
convalescenza e non ha violato l’onere del
danneggiato di dare prova del danno (fornita,
7

la diversità dei criteri di accertamento a rendere

evidentemente,

con

la

dichiarazioni

fiscali

produzione

relative

al

delle
periodo

precedente e a quello successivo al sinistro).
4.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

5.

Trattandosi

di

ricorso

proposto

condizioni per l’applicazione dell’art. 13, coma
l quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente a rifondere al controricorrente le
spese di lite, liquidate in euro 7.200,00 (di cui
euro 200,00 per esborsi) oltre rimborso spese
forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Roma, 19.1.2016

successivamente al 30.1.2013, ricorrono le

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