Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8040 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.29/03/2017),  n. 8040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3338/2013 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Procuratore Speciale pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO

PELLICO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VALENTINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia Centro Spa (d’ora in avanti Equitalia), in persona del suo legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 7 ottobre 2011 la Commissione tributaria regionale di Bologna, accogliendo l’appello proposto da G.G. nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara del 17 ottobre 2008, aveva annullato l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) a questo notificata il precedente 27 febbraio 2008 in ragione della ritenuta mancata preventiva notificazione al contribuente della cartella di pagamento attestante l’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo non versato.

Nell’impugnare la sentenza della Commissione regionale, Equitalia si è affidata a due motivi di ricorso, con i quali ha censurato la sentenza del giudice di secondo grado deducendone la illegittimità per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.p. e per avere omesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui in essa le ragioni di accoglimento del ricorso in appello proposto dal G. erano esulanti rispetto ai motivi di impugnazione dal medesimo proposti ed in quanto in essa si fonda la decisione di accoglimento del gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado sul dato, erroneo, che l’atto impositivo fosse stato notificato esclusivamente al curatore del fallimento della G. Vernici snc, della quale il G. era socio illimitatamente responsabile, e non anche al G. stesso, come, invece, è in atti documentato essere avvenuto in data 15 giugno 2002, quando, peraltro, il fallimento già era stato chiuso.

Resiste con controricorso il G. deducendo in via pregiudiziale la inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, comunque la sua infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto con le conseguenti statuizioni.

Osserva, infatti, il Collegio che, la Commissione tributaria regionale di Bologna ha fondato essenzialmente la propria decisione sulla base del rilievo che, preliminarmente alla notificazione dell’atto originariamente impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Ferrara, si trattava di una intimazione di pagamento, non vi era stata la notificazione al contribuente della relativa cartella di pagamento.

Al riguardo va precisato che il contribuente in questione, in quanto socio di una società in nome collettivo, era stato dichiarato a sua volta personalmente fallito congiuntamente alla predetta società.

Tanto premesso osserva la Corte che effettivamente l’atto impositivo tributario, ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla “definitività” dell’atto impositivo (Corte di cassazione, Sezione 5 civile, 14 maggio 2002, n. 6937; idem Sezione 5 civile, 6 febbraio 2009, n. 2910).

Rileva, tuttavia, la Corte che quanto al caso di specie la Commissione tributaria regionale di Bologna, con motivazione fallace oltre che evidentemente contraddittoria, ha affermato la assenza della notificazione della cartella di pagamento prodromica all’intimazione impugnata, sebbene, per espressa ammissione del predetto organo giudicante, vi fosse in atti un documento (precisa la Commissione regionale che si tratta dell’avviso di ricevimento di una lettera raccomandata), debitamente autenticato, dal quale risultava che la predetta cartella di pagamento era stata notificata, in data 15 giugno 2002, al contribuente in questione tramite consegna a persona qualificatasi come “familiare convivente”.

In particolare la Commissione regionale, onde privare si significatività siffatta emergenza, pur da essa stessa segnalata, ha considerato che nella controdeduzioni rassegnate da Equitalia avverso l’atto di appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza del giudice di primo grado, era affermato che la ricordata cartella di pagamento sarebbe stata notificata non al contribuente ma al curatore del fallimento della società in nome collettivo partecipata dall’odierno resistente e dello stesso resistente.

Ha aggiunto la Commissione tributaria regionale che, peraltro, di tale circostanza essa non ha potuto eseguire alcuna verifica posto che in atti non sarebbe stata rinvenuto il documento che, secondo la sentenza di primo grado, attesterebbe, viceversa, l’avvenuta notificazione della cartella al contribuente personalmente, ma che, comunque, derivando il relativo accertamento dalla “specifica ed onesta ammissione di Equitalia”, il dato può essere ritenuto in tal senso come accertato.

L’assunto è chiaramente erroneo.

Invero affinchè possa dirsi espressamente ammesso un fatto avente un contenuto pregiudizievole nei confronti della parte in quanto di esso viene fatta menzione all’interno di un atto processuale è necessario che si tratti di dichiarazioni, presenti fra gli atti del giudizio, sottoscritti dalla parte personalmente e con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli in tal modo espresse (Corte di cassazione, Sezione 3 civile, 18 marzo 2014, n. 6192).

Tali elementi non emergono affatto dalla sentenza della Commissione regionale ora in scrutinio, essendosi questa limitata a richiamare testualmente, peraltro di propria iniziativa non essendo stato il punto dedotto in sede di gravame, quanto risultante dalla comparsa di costituzione della parte resistente in grado di appello, senza in alcun modo verificare, pur nella pacifica esistenza nella sentenza di primo grado di un rilievo in senso opposto a quanto ritenuto dal giudice del gravame, la effettiva valenza ammissiva di quanto riportato nell’atto di costituzione in grado di appello sopra ricordato.

Nei rilevati termini la sentenza della Commissione tributaria regionale è chiaramente viziata.

Nè vale, infine, rilevare, come sostenuto dalla parte resistente, che il ricorso introduttivo del presente giudizio sarebbe inammissibile in quanto ad esso non sarebbe applicabile, ratione temporis, quanto previsto dalla vigente versione dell’art. 360 c.p.p., n. 5, il quale consente la proposizione del ricorso per cassazione per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Invero, osserva la Corte che la affermazione, contenuta nel controricorso, secondo la quale, essendo la disciplina introdotta a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, con L. n. 134 del 2012, essa sarebbe applicabile solo alle sentenze pubblicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione e comunque non al processo tributario, non hanno pregio nè rilevanza ai fini della presente decisione.

Invero, va per un verso precisato che, come già chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, con L. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, non ha connotazioni di specialità; ne consegue che del citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 7 aprile 2014, n. 8054; idem Sezioni unite civili, 7 aprile 2014, n. 8053).

D’altra parte non può non considerarsi, quanto alla applicabilità ratione temporis del vigente o del cessato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che, in ogni caso, il previgente tenore della disposizione in relazione alla quale è stato articolato il secondo motivo di impugnazione da parte di Equitalia, parrebbe essere di contenuto ancora più ampio rispetto a quello introdotto con la ricordata novella del 2012, in quanto in esso di richiama il vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte o rilevabile di ufficio, laddove il testo ora vigente si riferisce, in termini più stringenti, all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione fra le parti.

Ma, sul punto, va anche, conclusivamente, rilevato che parte ricorrente ha, in ogni caso, dedotto quale vizio della sentenza impugnata anche la violazione di legge, sotto la specie della ultrapetizione, in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale emiliana fondando il proprio giudizio su di un fatto che, come già dianzi segnalato, non era stato prospettato dalla parte ricorrente come motivo di impugnazione della sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bologna che, in diversa composizione, ed in applicazione di quanto statuito da questa Corte, riesaminerà la fondatezza del gravame formulato avverso la sentenza di fronte ad essa originariamente impugnata della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, provvedendo inoltre in relazione alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Bologna, in diversa composizione, anche perchè provveda sulla spese di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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