Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8040 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 22/04/2020), n.8040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7394-2018 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio

Carmine La Banca, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma,

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

S.S., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Tursi

ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Regina Margherita 27,

presso lo studio dell’avvocato Luigi Mosca;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 727/2017 del Tribunale di Castrovillari,

depositata il 12/07/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 luglio 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

S.S. proponeva opposizione avverso un atto di precetto notificatole ad istanza di C.S. per l’importo di Euro 2.334,30 per compensi professionali.

Il Giudice di pace di Trebisacce, ravvisata l’intervenuta prescrizione del credito, accoglieva l’opposizione. Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice d’appello, respingeva il gravame proposto dal C..

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in due motivi, da parte del C.. La S. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12 luglio 2017 e non risulta essere stata notificata. Trova, pertanto, applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., nella misura di sei mesi introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e dell’Ordinamento giudiziario, art. 92 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01).

Pertanto, il termine per proporre il presente ricorso è scaduto il 12 gennaio 2018, in applicazione del principio secondo cui per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum; nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013, Rv. 628576 – 01).

Ed invece, il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione solo in data 8 febbraio 2018, quindi oltre lo spirare del termine.

Tale causa di inammissibilità è assorbente di ogni altro profilo.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

PQM

dichiara inammissibile e la condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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