Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8040 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 01/04/2010), n.8040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato LUPIS STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TRIGGIANI FERNANDO, giusta mandato con procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto E.R. 317/06, della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA,

del 21/2/07, depositato l’1/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

udito per il ricorrente l’Avvocato Triggiani Fernando che si riporta

agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che si

riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “ B.A. ha proposto ricorso per Cassazione il 10 agosto 2007 sulla base di un complesso motivo avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila, depositato il 1 marzo 2007, con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento, in favore dell’istante, di un indennizzo di Euro 1.800,00, oltre spese (per complessivi Euro 400,00 piu’ accessori), per l’eccessivo protrarsi di un processo civile (azione sociale di responsabilita’) in corso di svolgimento dinanzi al Tribunale di Ancona. Il Ministero ha resistito con controricorso.

OSSERVA:

La Corte d’appello – ritenuto che il processo dura da quasi dodici anni in primo grado e che nessuna lungaggine puo’ essere attribuita al comportamento della parte – ha liquidato il danno non patrimoniale nella somma di Euro 1.800,00. L’unico motivo di ricorso si conclude con un quesito di diritto manifestamente fondato.

La Corte d’appello si e’ discostata, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, dal parametro minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facolta’ di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purche’ in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da R.P. e sul ricorso n. 64897/01 Z.), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilita’ di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, quali l’entita’ della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Non puo’ invece trovare ingresso la censura in ordine alla necessita’ di liquidare l’indennizzo con riferimento alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole (Cass., Sez. 1^, 13 aprile 2006, n. 8714; Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Le altre censure svolte con il motivo (attinenti al danno patrimoniale) non possono trovare ingresso perche’, in relazione ad esse, mancano sia il quesito di diritto che la sintesi conclusiva, prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

In conclusione, ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti innanzi precisati e con le seguenti puntualizzazioni.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, invero, va ricordato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtu’ degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, sulla scorta dei principi innanzi richiamati e in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, sia in ordine al termine triennale di durata ragionevole del giudizio di primo grado, sia in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale – andra’ riconosciuta all’istante la somma di Euro 8.250,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio (anni 9 circa), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della soccombente – distratte in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo – quanto al giudizio di merito e per la meta’ quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 8.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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