Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 804 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.13/01/2017),  n. 804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19351/2011 proposto da:

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SINESIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BRUNO GUARESCHI, ROBERTO GUARESCHI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.R., C.F. (OMISSIS), L.A. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo

studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 373/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/08/2010 R.G.N. 560/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato GUGLIELMI CARLO per delega orale Avvocato PANICI

PIER LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per la cessazione materia del

contendere.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza n. 373 del 2010, la Corte d’appello di Brescia, confermava la sentenza del Tribunale di Cremona che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a termine intercorso tra Autostrade Centro Padane s.p.a. e G.R. a far data dal 1.2.2002 ed L.A. a far data dal 1.7.2004 e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, e, in parziale riforma della stessa, riconosceva, altresì l’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni perdute con decorrenza per entrambi dalla data di avvenuta costituzione in mora.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Autostrade Centro Padane s.p.a., affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso G.R. e L.M..

3. Sono stati depositati i verbali di conciliazione intervenuti in data 8.11.2012 davanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione della Controversie individuali di lavoro di Cremona, istituita ai sensi dell’art. 410 c.p.c., come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 31.

4. Con l’accordo sottoscritto, le parti hanno definito le reciproche posizioni riferite al contenzioso pendente, regolamentando anche il regime delle spese processuali.

5. Tali verbali di conciliazione dimostrano l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

6. Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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