Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8039 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.29/03/2017),  n. 8039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11214/2012 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato ROSA PALMACCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.N., rappresentato e difeso come in atti, ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale di Napoli aveva rigettato l’appello presentato dallo stesso P. contro la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva respinto il ricorso dal medesimo presentato per l’annullamento della cartella esattoriale a lui notificata ad istanza di Equitalia Polis Spa (di seguito Equitalia) e con la quale, relativamente ad un avviso di accertamento riguardante l’anno di imposta 2001, gli era stato chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 94.434,46, comprensiva anche delle irrogate sanzioni.

In particolare il P. aveva lamentato di fronte ai giudici del merito la circostanza che l’avviso di accertamento sopra richiamato nonchè il successivo atto di contestazione non erano mai stati regolarmente a lui notificati, in quanto gli stessi erano stati indirizzati in un luogo ove il ricorrente non aveva più nè la residenza anagrafica nè il domicilio da oltre 30 giorni al momento in cui la notificazione era avvenuta.

Con la sentenza ora impugnata la Commissione tributaria regionale di Napoli ha, viceversa, osservato che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2001 fu notificato al P. presso il suo ultimo indirizzo in Comune di (OMISSIS), ed ivi consegnato a mani della cognata, sicchè nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’atto, risultando irrilevante che la cognata che aveva ricevuto l’atto fosse residente presso una abitazione limitrofa ma diversa da quella del P., mentre l’avviso di irrogazione delle sanzioni era stato notificato direttamente al P., come da sottoscrizione da lui apposta per ricevuta, in data 20 novembre 2006.

Il P. ha affidato le proprie doglianze in sede di legittimità ad un unico motivo di ricorso con il quale ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della legge per non avere il giudice del gravame fatto corretta applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58e 60, in forza del quale, in caso di modificazione della residenza anagrafica del contribuente, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita presso la nuova residenza anagrafica, anche in caso di modificazione di questa non risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi, ove sia decorso un termine ragionevole dalla detta variazione anagrafica.

Resiste con controricorso la Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, osservando che dagli atti risulta che l’avviso di accertamento precedente alla cartella di pagamento opposta è stato notificato una prima volta presso la cessata residenza del P., in Comune di (OMISSIS), mediante consegna dell’atto a mani del suo destinatario, ed una seconda volta presso il suo indirizzo di residenza, in Comune di (OMISSIS), tramite consegna alla cognata del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è chiaramente infondato.

Nel riepilogare brevemente il motivo di impugnazione formulato dal ricorrente, osserva il Collegio che esso si fonda sul rilievo che, secondo l’avviso del ricorrente, la Commissione tributaria regionale di Napoli avrebbe fatto cattivo governo delle disposizioni normative che regolano, quanto al luogo ove debbono essere eseguite le notificazioni degli atti tributari in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’ipotesi dell’avvenuta modificazione del domicilio fiscale, dovendo, secondo il ricorrente, le notificazioni in questione essere eseguite, una volta decorso un termine ragionevole dall’avvenuta variazione anagrafica, presso il nuovo domicilio, anche nell’ipotesi in cui di detta variazione non sia stato fatto cenno da parte del contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi.

Sulla base di detto assunto il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, con la quale sarebbe stata considerata correttamente eseguita la notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’IRPEF 2001 e quella concernente le sanzioni sempre in materia di IRPEF sebbene eseguite presso l’indirizzo anagrafico del P. da tempo non più attuale, avendo egli cambiato residenza oltre un anno prima rispetto alla avvenuta notificazione degli atti in questione.

Come detto, il ricorso non ha pregio.

Osserva, infatti, la Corte che, diversamente da quanto affermato dal P. la sentenza della Commissione tributaria regionale è esente da vizi di sorta.

La Commissione, infatti, ha ritenuto correttamente notificato, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) in quanto la relativa notificazione, pur eseguita in data 30 dicembre 2006 in Comune di (OMISSIS), cioè ove il P. non era più residente dal 25 maggio 2005, avendo trasferito la sua residenza in Comune di (OMISSIS), era stata eseguita a mani proprie del destinatario.

A tale proposito va ricordato che è comunque valida, a prescindere dal luogo in cui la stessa è eseguita, la notificazione degli atti ove la stessa si realizza tramite la consegna materiale dell’atto da comunicare a mani proprie del destinatario.

In tal senso, ove non bastasse quanto chiarito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), il quale precisa che la notificazione degli atti ivi richiamati deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario “salvo il caso di consegna dell’atto e dell’avviso in mani proprie”, si ricorda come di tale principio è stata data conforme applicazione giurisprudenziale da parte di questa Corte, anche nella specifica materia tributaria, ribadendosi che l’ufficiale giudiziario, o comunque il soggetto legittimato alla notificazione, può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi (Corte di cassazione, Sezione 2 civile, 21 luglio 2015, n. 15326; idem Sezione 5 civile, 3 luglio 2003, n. 10474).

Parimenti per ciò che attiene alla notificazione dell’avviso di irrogazione di sanzioni per io mancato pagamento delle imposte, atteso che anche questa è avvenuta tramite consegna a mani del destinatario, che ha appoisto la sottoiscrizione per ricevuta.

Il ricorso deve, pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del grado in favore di parte resistente, come liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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