Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8039 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 23/03/2021), n.8039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24013/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.T., elettivamente domiciliata in Roma, viale XXI Aprile

11, presso l’avv. Corrado Morrone che, unitamente all’avv. Marina

Sarchiola, la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),

Sez. 4, n. 1406/04/16 del 23 febbraio 2016, depositata il 17 marzo

2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per maggior valore di un immobile acquistato dalla contribuente in Comune di Pomezia. L’avviso era notificato alla contribuente risultata irreperibile secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), e diventava esecutivo per mancata impugnazione con la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute e alla successiva notifica della cartella che veniva impugnata dalla contribuente;

2. Il giudice tributario adito accoglieva il ricorso ritenendo non documentata dall’Ufficio la regolarità della notifica dell’atto prodromico alla cartella. La decisione era sostanzialmente confermata in appello con la sentenza in epigrafe averso la quale l’Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso;

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), e art. 2697 c.c. evidenziando la validità della notifica secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), in quanto nel caso di specie si trattava di notificare un atto a un destinatario in stato di irreperibilità assoluta.

4. Il ricorso non è fondato. Non risulta che l’ufficiale notificante abbia eseguito le ricerche richieste per pervenire ad una dichiarazione di irreperibilità assoluta essendosi limitato a constatare l’assenza del nome del contribuente sul citofono e alla meccanografica conferma della residenza anagrafica nel luogo della “tentata” notifica. La notificazione avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.c. per il caso di irreperibilità temporanea.

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto, con vittoria di spese della parte resistente che si liquidano in Euro 2.295,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.295,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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