Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8039 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 22/04/2020), n.8039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24858-2017 proposto da:

C.M.A., C.F. in proprio e nella qualità

di Procuratore Speciale di C.I., domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati ANGELO RICCIO, PIETRO RICCIO;

– ricorrenti –

contro

UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHAEL BUSE;

– controricorrente –

contro

I.N., IE.AD., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, FIRS

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA L.C.A., GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7866/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta niella camera di consiglio non

partecipata in data 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.N. e Ie.Ad. adirono il Tribunale di Locri, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale tra la vettura condotta dallo I. e la Motoape condotta da C.N., deceduto, unitamente alla moglie Ci.Ca., a seguito dell’incidente.

C.F., C.I. e C.M.A., nel costituirsi, proposero domanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento del concorso di colpa dei conducenti e la condanna dell’attore al risarcimento dei danni subiti per la perdita dei propri genitori.

Il Giudice adito, ritenuta la responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, accolse le reciproche domande risarcitorie, condannando in solido, per quanto ancora di rilievo nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza impugnata in questa sede, lo I. e l’UCI – Ufficio Centrale Italiano Scarl (i seguito indicato anche UCI per brevità), in qualità di istituto designato per i danni causati da veicoli assicurati all’estero, tale essendo risultata l’autovettura condotta dall’attore.

Avverso tale sentenza i germani C. proposero gravame che la Corte di appello di Reggio Calabria accolse nella parte in cui era stata lamentata una insufficiente liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, quantificandolo in Euro 163.080,00 ciascuno, per la perdita del padre, e in Euro 163.080,00 ciascuno, per la perdita della madre, in applicazione delle tabelle milanesi.

Avverso la sentenza della Corte di merito l’UCI propose ricorso per cassazione, cui resistettero i germani C. con controricorso, contenente pure ricorso incidentale.

Questa Corte, con sentenza n. 7866/2017, depositata il 28 marzo 2017, per quanto ancora rileva in questa sede, accolse il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione di quella decisione, rigettò quello incidentale, cassò la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ridusse del 50% l’importo originariamente liquidato, del quale ordinò la restituzione all’avente diritto.

C.F., in proprio e nella qualità di procuratore speciale di C.I., nonchè C.M.A. hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte appena richiamata, basato su due motivi e illustrato da memoria, notificato nei confronti del solo UCI – Ufficio Centrale Italiano s.c. a r.l., che ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

Con O.I. n. 8342/19, depositata il 25 marzo 2019, questa Corte ha disposto, con rinvio della causa a nuovo ruolo, la notifica del ricorso nei confronti delle parti di quella sentenza, inizialmente, evidenziando, anche agli effetti dell’art. 384 c.p.c., comma 3, la possibilità che il ricorso in parola sia qualificato come istanza denunciante un eventuale errore materiale della sentenza di questa Corte n. 7866/17.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Sia i ricorrenti che il controricorrente hanno depositato ulteriori memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 391 bis c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, i ricorrenti lamentano che “per falso supposto di fatto processuale” questa Corte ha ridotto del 50% sia il risarcimento relativo alla morte del padre C.N., corresponsabile ex art. 2054 c.c., comma 2, come statuito dal Tribunale di Locri, sia il risarcimento relativo alla morte della madre trasportata, Ci.Ca..

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, Questione di legittimità costituzionale dell’art. 391 bis c.p.c. in relazione agli artt. 3,24,11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1”, i ricorrenti lamentano la violazione di cosa giudicata ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nella parte in cui questa Corte, in aperto contrasto con le statuizioni passate in giudicato contenute nella sentenza del Tribunale di Locri n. 445, del 27 settembre 2002, ha modificato l’an della responsabilità estendendo alla madre trasportata, Ci.Ca., un concorso di responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente riduzione del 50% del risarcimento del danno loro spettante per la morte della loro madre.

I germani C. sollevano, al riguardo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., e all’art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui non consente l’impugnazione per revocazione della sentenza di cassazione in contrasto con altra precedente sentenza avente fra le parti autorità di cosa giudicata, come invece previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Va evidenziato che i ricorrenti, a seguito della richiamata O.I., in sede di integrazione del contraddittorio, hanno intitolato espressamente il ricorso per detta integrazione (notificato anche all’UCI) come “Ricorso per l’integrazione del contraddittorio sull’istanza di correzione di errore materiale e/o revocazione” ed hanno ivi concluso chiedendo a questa Corte: a) in via principale, riqualificato il ricorso come istanza denunciante l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 7866/2017, di correggere il dispositivo adeguandolo alla motivazione della medesima decisione e di precisare, in particolare, che la riduzione del 50% dell’importo originariamente liquidato dalla Corte di appello di Reggio Calabria nella sentenza n. 499/2013 va operata solo in relazione all’importo liquidato per la morte del padre dei ricorrenti, conducente corresponsabile al 50%, e non già in relazione all’importo del danno liquidato dalla detta Corte territoriale nella medesima sentenza n. 499/2013 per la morte della mamma dei ricorrenti, non dichiarata corresponsabile dal Tribunale di Locri; b) in via subordinata, di accogliere il primo motivo di revocazione per errore di fatto, ovvero il secondo motivo di ricorso, previa, se del caso, la rimessione alle Sezioni Unite; dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 391-bis c.p.c., nella misura in cui non prevede la revocazione di sentenze rese da questa Corte nel caso previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 24 Cost., comma 2, all’art. 3 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, e in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, sospendendo il presente giudizio e rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale; c) sempre in via subordinata, conseguentemente, in via rescindente, revocare la sentenza impugnata n. 786672017 emessa da questa Corte e, in via rescissoria, giudicare nel merito la causa, statuendo che per la perdita della madre trasportata, Ci.Ca., spetta a ciascuno dei figli ricorrenti il 100% della somma liquidata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, pari ad Euro 163.080,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni conseguenza di legge; d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.

4. Alla luce della prospettazione alternativa del ricorso come istanza di correzione di errore materiale e/o revocazione formulata in sede di integrazione del contraddittorio e delle conclusioni ivi formulate e sopra richiamate e, soprattutto, tenuto conto del petitum sostanziale del ricorso proposto, questo ben può essere riqualificato d’ufficio come istanza denunciante, sostanzialmente, un errore materiale di cui si chiede la correzione.

4.1. Così inteso, il ricorso all’esame ben può essere accolto.

Ed invero, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità” (Cass., ord. 12/09/2012, n. 15321, Cass., ord., 15/01/2019, n. 6689; Cass., ord., 18/04/2019, n. 10926).

Nella specie, ricostruendo dal “fatto” il decisum della sentenza n. 7866/2017, si desume chiaramente che la mamma dei ricorrenti, Ci.Ca., si trovava, in occasione del sinistro di cui si discute in causa, quale trasporta sulla Motoape condotta dal marito, C.N., ritenuto corresponsabile al 50% del sinistro in parola; inoltre, dalla stessa motivazione relativa all’accoglimento del primo motivo del ricorso, deciso con la richiamata sentenza n. 7866/2017, questa Corte aveva rilevato che la Corte territoriale, nel quantificare il danno subito dai ricorrenti, “aveva applicato gli importi minimi delle tabelle milanesi, senza, peraltro, considerare che la dichiarazione di corresponsabilità (statuizione passata in cosa giudicata) ne imponeva la riduzione del 50%”.

Alla luce di tale ricostruzione, emergente dalla stessa motivazione della sentenza di legittimità n. 7866/2017, risulta evidente che la riduzione del 50% dell’importo liquidato dalla Corte di merito non può che riferirsi al danno liquidato con riferimento alla sola perdita del padre (conducente corresponsabile) dei ricorrenti e non anche a quello liquidato per la perdita della madre dei predetti (trasportata);

non possono, pertanto, esservi dubbi circa la portata precettiva della decisione e risulta, quindi, chiaramente che trattasi, nel caso all’esame, di un evidente lapsus calami.

Nei termini sopra precisati va, quindi, accolto il ricorso, così come riqualificato; va, conseguentemente, corretto il dispositivo della sentenza n. 7866/2017 di questa Corte, pubblicata il 28 marzo 2017, come da dispositivo della presente ordinanza.

5. L’accoglimento del ricorso, così come riqualificato e nei termini sopra precisati, assorbe l’esame dei motivi del ricorso per revocazione, ormai proposto solo in via subordinata.

6. Le spese del presente procedimento vanno compensate per intero tra le parti, tenuto conto della particolarità delle questioni esaminate e della vicenda processuale nonchè dell’operato esercizio d’ufficio, da parte di questa Corte, del potere di qualificazione della domanda proposta con il ricorso all’esame.

7. Stante l’accoglimento del ricorso, così come sopra precisato, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 7866/2017, depositata in data 28 marzo 2017, sia corretto nel senso che, a p. 9, dove è scritto “riduce del 50% l’importo originariamente liquidato, del quale ordina la restituzione all’avente diritto”, deve invece intendersi scritto “riduce del 50% l’importo originariamente liquidato a titolo di danno con riferimento alla sola perdita del padre dei ricorrenti e di tale 50% ordina la restituzione all’avente diritto”; compensa per intero tra le parti le spese del presente procedimento; manda alla cancelleria di provvedere alle annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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