Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8039 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8039 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 20345-2013 proposto da:
ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L’ITALIA 05380900968 in persona del suo funzionario
procuratore D.ssa DONATELLA MARIA EUROSIA DE ANGELIS,
elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
2015
2574

SCIUTO, che la rappresenta

e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI MARIA SCOFONE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/04/2016

ITALFONDIARIO SPA nella sua qualità di procuratrice
di CASTELLO FINANCE S.R.L. nonché nella sua qualità
di procuratrice della INTESA SANPAOLO S.P.A. in
persona del Dott. CLAUDIO VERNUCCIO nella sua qualità
di Amministratore Delegato e legale rappresentante,

95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
a margine del controricorso;
BANCA

POPOLARE

DELL’EMILIA

ROMAGNA

SOCIETA’

COOPERATIVA (BPER) in persona del legale
rappresentante pro tempore Rag. ETTORE CASELLI in
qualità di società incorporante MELIORBANCA SPA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLAUDIO CESARE ALFREDO MARCO CERIANI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente ;.

nonchè contro

FALLIMENTO AFIM SRL IN LIQUIDAZIONE, TECNOSISTEMI SPA
TLC ENGENEERING & SERVICES IN AMMINISTRATIONE
STRAORDINARIA;
– intimati –

Nonché da:
FALLIMENTO AFIM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO,

EMANUELA

Dr.

curatore

RIZZOTTI,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo
studio dell’avvocato LORENZO ROMANELLI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ENRICO BETTAGLIO giusta
procura speciale in calce al controricorso e ricorso

– ricorrente incidentale contro

BANCA

POPOLARE

DELL’EMILIA

ROMAGNA

SOCIETA’

COOPERATIVA (BPER) in persona del legale
rappresentante pro tempore Rag. ETTORE CASELLI in
qualità di società incorporante MELIORBANCA SPA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLAUDIO CESARE ALFREDO MARCO CERIANI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale contro

ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L’ITALIA 05380900968, ITALFONDIARIO SPA, TECNOSISTEMI
SPA TLC ENGENEERING & SERVICES IN AMMINISTRATIONE
STRAORDINA;
– intimati –

avverso la

sentenza n.

1921/2013 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2013, R.G.N.

3

incidentale;

4027/2008+4092/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;

udito l’Avvocato MARCO DE FAZI;
udito l’Avvocato TEODORO CARSILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento di entrambi i ricorsi;

4

udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. La società Tecnosistemi, nel 2002, si era rivolta ad un pool di banche per
ottenere un contratto di finanziamento. Tra queste c’era Banca Intesa che
chiese, in più rispetto alle altre banche, una ulteriore garanzia per concedere
la somma di euro 5.000.000,00. A tal fine quindi, e con l’intento di

costruita la seguente operazione: Meliorbanca (previa prestazione di
fideiussione assicurativa), avrebbe concesso ad Afirn, (partecipata di
Tecnosistemi e di cui condividevano l’amministratore, Mario Mutti) un
mutuo di € 1.000.000,00, da destinare alla costituzione in pegno a favore di
Intesa. L’accordo relativo alla costituzione di pegno (tra Afim e Banca
Intesa) era sottoscritto per conto M -1m da Gisella Raimondi in forza di
procura speciale conferitale dal Mutti. La fideiussione assicurativa era
rilasciata dalla Zurich. La somma mutuata veniva accreditata su un conto
corrente acceso presso Meliorbanca a favore di Intesa.
Di tale meccanismo negoziale la società Mini era venuta a conoscenza solo
dopo le dimissioni del Mutti dalla carica di amministratore di tale società.
Essa pertanto ravvisava nel medesimo, 1) un’ipotesi di simulazione per
interposizione fittizia, 2) gli estremi di un atto concluso in conflitto di
interessi, per la coincidenza della qualità di amministratore del Mutti nella
Tecnosistemi e nella Afim, 3) ed infine, in considerazione del fatto che
l’accordo relativo alla costituzione di pegno (tra Afim e Banca Intesa) era
stato sottoscritto da Gisella Raimondi , soggetto privo della rappresentanza
di Afim e sfornita dei relativi poteri, riteneva tale contratto nullo e/o
annullabile, inesistente ,c /0 inefficace
Pertanto Afitn S.p.a. convenne in giudizio a) Banca Intesa S.p.a., b)
Meliorbanca S.p.a., c) Zurich Italia International S.p.a. e d) Tecnosistemi
S.p.a. in amministrazione straordinaria, chiedendo l’annullamento dei
contratti conclusi il 1/8/2002 (contratto di finanziamento tra Afim e
5

mantenere segreto tale specifico rafforzamento del credito in questione, fu

Meliorbanca e contestuale costituzione in pegno tra Afim e Banca Intesa),
dichiarando, per l’effetto, inoperante la fideiussione rilasciata da Zurich Italia
International, disponendo la liberazione delle somme detenute da Banca
Intesa presso Meliorbanca ed inibendo a quest’ultima l’escussione della
fideiussione rilasciata dalla Zurich.

Intesa, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando, tra l’altro, che il
finanziamento da parte di Meliorbanca era stato erogato per “costituire
garanzia reale di denaro a favore di un istituto di credito”; che Afim era
socia della Tecnosistemi; che vi era mera convergenza di interessi e non già
conflitto tra le posizioni di Afirn e di Tecnosistemi; che la costituzione in
pegno era stata sottoscritta dalla predetta Gisella Raimondi, soggetto
pienamente investito di rappresentanza in forza di procura speciale.
Si costituì anche Meliorbanca, eccependo la risoluzione del contratto di
finanziamento in forza di clausola risolutiva espressa ivi contenuta,
contestando integralmente la domanda attrice, nonché evocando in giudizio
la Zurich per sentir dichiarare la validità e l’efficacia della garanzia prestata da
quest’ultima in suo favore.
Infine, si costituì la Zurich Italia International, la quale chiese l’annullamento
dei contratti di finanziamento e di costituzione in pegno sopra richiamati per
0

,

la sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. tra la Afim e il
Mutti, eccepì la sottoscrizione della costituzione in pegno da parte di
soggetto non autorizzato, rilevò la mancata conclusione della garanzia
assicurativa per la mancata sottoscrizione della polizza da parte di
Meliorbanca, l’estinzione della garanzia per decorrenza del termine di
validità, nonché l’annullabilità del contratto di garanzia per errore essenziale
e riconoscibile, ignorando la circostanza che Afim aveva partecipato al
contratto principale di finanziamento; formulò, in via riconvenzionale,

Si costituì Intesa Gestione Crediti s.p.a. nella qualità di procuratore di Banca

domanda di regresso nei confronti di Afim per eventuali pretese avanzate nei
suoi confronti da Meliorbanca.
Tecnosistemi S.p.a. in amministrazione straordinaria rimase contumace.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 12311/2008, rigettò le domande
proposte dalla Afim, condannandola, in solido con la Zurich, al pagamento,

interessi convenzionali.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con
sentenza n. 1921 del 13 maggio 2013.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione Zurich Insurance
PLC Rappresentanza Generale per l’Italia (succeduta in tutti i diritti, obblighi
e posizioni processuali della Zurich International Italia S.p.a.), sulla base di
quattro motivi.

3.1. Resistono, con distinti controricorsi, il Fallimento della Afun S.r.l. in
liquidazione (costituitosi nel giudizio di appello a seguito dell’apertura della
procedura), il quale formula anche ricorso incidentale fondato su un motivo,
oltre a richiedere la riduzione della condanna alle spese; Italfondiario S.p.a.,
nella qualità di procuratrice della Intesa Sanpaolo S.p.a. (già Banca Intesa), e
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop., in qualità di società
incorporante Meliorbanca S.p.a., che resistono entrambe anche al ricorso
incidentale. Il Fallimento Afirn in Liquidazione e Italfondiario s.p.a. hanno
depositato memoria.
Tecnosistemi S.p.a. in amministrazione straordinaria, rimasta contumace
anche in secondo grado, non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Ricorso principale.
7

in favore di Meliorbanca, dell’importo del finanziamento, nonché degli

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce il “mancato
perfezionamento della polizza nella forma convenzionale, la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo
del giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.”.
La ricorrente, richiamando l’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

di un vincolo giuridico, la sottoscrizione di tutte le parti), eccepisce la
mancata apposizione della firma da parte di Meliorbanca nella sua qualità di
soggetto beneficiario della polizza.
La Corte di Appello, nel rigettare tale eccezione, avrebbe erroneamente fatto
applicazione dell’orientamento della giurisprudenza secondo cui “la domanda
giudiziale o il successivo scritto assumono valore equivalente della firma
mancante”, fatta salva l’ipotesi in cui “nel medio tempore l’altra parte abbia
revocato il proprio consenso”. Tale orientamento, invece, riguarderebbe la
fattispecie in cui sia mancata la sottoscrizione di un contratto per il quale la
forma scritta è richiesta dalla legge a pena di nullità. Al contrario, nel caso di
specie, si tratterebbe della mancata accettazione della proposta contrattuale
per inosservanza della forma richiesta dal proponente (ex art. 1326, quarto
comma, c.c.).
La Corte avrebbe poi errato nel ritenere che l’assicurazione avesse contestato
l’esistenza di un impegno di garanzia nell’interesse di Afim solo
successivamente alla data in cui Meliorbanca aveva manifestato l’intenzione
di escutere la garanzia.

4.2. Con il secondo motivo, la Zurich deduce la “estinzione della garanzia
per effetto dell’integrale decorso del suo termine di validità e durata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”.
La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, nel ritenere che Meliorbanca
avesse informato Zurich degli inadempimenti di A fmi già con la lettera del
8

allegate alla polizza fideiussoria (che richiedeva, ai fini della valida creazione

6/6/2003, avrebbe pronunciato ultra petita. Infatti, Meliorbanca avrebbe
fondato la propria difesa in ordine alla tempestività dell’escussione della
polizza, rilevando di aver dato atto dell’inadempimento di Afim con nota del
24-29/3/2004 (e non prima), a fronte del contratto naturalmente scaduto il
31/1/2004. D’altra parte, la nota del 24-29/3/2004 sarebbe stata tardiva in

data del 2/9/2003, allorché Meliorbanca aveva intimato la risoluzione del
contratto garantito).

4.3. Con il terzo motivo del ricorso principale, la Zurich lamenta
“l’annullabilità del contratto di garanzia per errore essenziale riconoscibile omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio”.
La Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda volta a far
riconoscere che il contratto di garanzia era annullabile in conseguenza della
ignoranza, da parte di Zurich, del fatto che Afim aveva preso parte al
contratto principale garantito quale semplice prestanome di Tecnosistemi.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente principale lamenta l’omessa pronuncia
in ordine alla “nullità/annullabilità/inefficacia del contratto di finanziamento
garantito” per “interposizione fittizia di persona” (a); “conflitto di interessi”
(b); “nullità/annullabilità/inefficacia” dell’accessorio atto di pegno “per
sottoscrizione da parte di persona sfornita di potere” (e).
Quanto al primo profilo (a), secondo la ricorrente principale, la Corte
avrebbe – illegittimamente – ritenuto non ammissibili per genericità le prove
orali formulate dalla Zurich al fine di provare che, nel contratto di
finanziamento stipulato tra Meliorbanca e Aftm, quest’ultima aveva
partecipato quale semplice prestanome di Tecnosistemi, dando luogo ad
un’interposizione fittizia di persona.
Quanto al secondo profilo (b), Zurich lamenta che la Corte avrebbe omesso
di valutare una serie di circostanze (che “il Mutti era amministratore unico sia
9

quanto posteriore ai 60 giorni successivi all’inadempimento (da collocare alla

di Afim sia di Ecosistemi”; che “Afim deteneva una partecipazione societaria
in Tecnosistemi”; che “Afirn era di proprietà esclusiva del Mutti (il quale
anche dopo la cessazione della carica di amministratore era rimasto peraltro
procuratore della società con ampi poteri di gestione ed amministrazione) e
dei componenti della sua famiglia”), che avrebbero dovuto far ritenere la

Con l’ultimo profilo (e), la Zurich lamenta che la sentenza impugnata non si
sarebbe pronunciata sulla domanda, proposta da essa ricorrente sin dalla
comparsa di costituzione e risposta in primo grado (cfr. pag. 5 comparsa di
costituzione e risposta Zurich), di annullamento/nullità/inefficacia dell’atto
di costituzione di pegno (e, di conseguenza, del collegato contratto di
finanziamento), in quanto tale atto sarebbe stato sottoscritto da persona
sfornita dei relativi poteri.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Fallimento Afim s.r.l. in
Liquidazione deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112,
113, 115, 116, 132 II comma, n. 4, 164, 180 (nel testo applicabile al
rapporto), 183 (nel testo applicabile al rapporto) e 345 c.p.c. anche in
relazione all’art. 2697 c.c. (distribuzione dell’onere della prova) e conseguente
nullità del procedimento (art. 360, Tc., n. 4); violazione e falsa applicazione
del combinato disposto di cui agli artt. 1362 e segg. (Criteri di
interpretazione), 1392, 1398, 1711, 2787, III c., 2800, 2806 e 2915 c.c. e 117
DL.gs n. 385/93 (forma scritta ad substantiam della procura essendo questa
preordinata alla stipula di un negozio che richiede detta forma, anche ai fini
dell’opponibilità ai terzi del vincolo, con i conseguenti principi da seguire in
ordine alla verifica e interpretazione dei poteri della rappresentato e agli
effetti del contratto concluso eccedendo i limiti della procura) anche in
relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360, I c., n. 3 c.p.c.); omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
costituito dall’interpretazione del contenuto della procura 01.08.02 a rogito
10

sussistenza del conflitto di interessi.

notaio Chiodi Daelli n. 149.077 Rep. e dei relativi poteri di rappresentanza
attribuiti al procuratore (art. 360, I c., n. 5 cpc).
La Corte d’Appello secondo tale prospettazione, ha errato poiché ha
effettuato un’illogica ed errata interpretazione dell’ampia domanda
prospettata da Afirn nell’atto di citazione di primo grado, ritenendola

citazione del 27 gennaio 2004 introduttivo del giudizio di primo grado
deduceva quanto segue “si eccepisce inoltre la nullità e/o annullabilità,
l’inesistenza e/o l’inefficacia della costituzione in pegno dell’importo di euro
1.000.000,00 in favore di Intesa: il relativo accordo risulta infatti sottoscritto
da persona priva della rappresentanza di Afim e sfornita dei relativi poteri. Si
sottolinea, inoltre, che quanto sopra costituisce

excotio doli idonea a

paralizzare l’escussione della garanzia prestata dalla Zurich assicurazioni, che
ove dovesse autonomamente scegliere di adempiere lo farà con la
consapevolezza di doverne sopportare il peso economico”. Le medesime
conclusioni erano formulate anche nelle memorie ex 183, V comma, c.p.c.
oltre che in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto sulla base della
causa petendi e petituthon sopradetti non è comprensibile, per il ricorrente

incidentale, la restrittiva ed incomprensibile interpretazione che di detta
domanda ha dato il giudice del merito fino a ritenere che le argomentazioni
svolte in conclusionale da Afim fossero domande nuove.

6. Occorre per motivi di ordine logico prioritariamente esaminare prima il
quarto motivo del ricorso principale, in particolare l’ultima censura (c), e
l’unico motivo del ricorso incidentale perché parzialmente coincidente.
Entrambi sono fondati.
Come sopra detto Zurich lamenta che la sentenza impugnata non si sarebbe
pronunciata sulla domanda, proposta da essa ricorrente sin dalla comparsa di
costituzione e risposta in primo grado di annullamento/nullità/inefficacia
dell’atto di costituzione di pegno (e, di conseguenza, del collegato contratto
11.

semplice eccezione. La ricorrente incidentale rileva che già nell’atto di

di finanziamento), in quanto tale atto sarebbe stato sottoscritto da persona
sfornita dei relativi poteri.
In effetti, la Corte di Appello, al riguardo, si è limitata a dichiarare
inammissibile, perché tardiva, l’analoga domanda proposta dalla Afim (che
viene oggi riproposta con il motivo di ricorso incidentale) ed ha affermato

genericamente eccepito che l’accordo relativo alla costituzione di pegno era
stato sottoscritto da ‘persona [Gisella Raimondi] priva della rappresentanza di
Afim e sfornita dei relativi poteri”‘ e che “soltanto nella comparsa conclusionale
depositata in primo grado e, quindi, inammissibilmente, la AFIM ha
ulteriormente eccepito che la Raimondi aveva agito eccedendo i limiti dei
poteri conferitigli, perché la procura non includeva ‘la costituzione di pegno, per
finanziamenti concessi a terzi né ottenere di ‘eseguire atti di natura liberale’, come la
concessione di ‘pegni a garanzia dei debiti altrui»’ (p. 10, 1° e 3° cpv.).
Ad avviso di questa Corte, la sentenza impugnata, sul punto, deve essere
cassata.
Occorre ricordare, infatti, che le Sezioni Unite, con un recente arresto (Cass.
Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11377), hanno affermato che la deduzione della
inefficacia del contratto stipulato da un rappresentante senza poteri
rappresenta “non una eccezione, ma mera difesa, con la quale il convenuto
non estende l’oggetto del processo al di là del diritto fatto valere dall’attore,
né allarga l’insieme dei fatti rilevanti allegati al giudizio”.
Pertanto, trattandosi di mera difesa, varranno le seguenti regole processuali:
– per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice di procedura civile
non prevede alcuna specifica limitazione temporale (cfr. Sez. III, 16 luglio
2002, n. 10280; Sez. lav., 9 ottobre 2007, n. 21073; Sez. III, 17 maggio 2011,
n. 10811; Sez. lav., 16 novembre 2012, n. 20157; Sez. III, 12 novembre 2013,
n. 25415);
12

che con l’atto di citazione introduttivo del primo grado, la AFIM ha

- peraltro, la circostanza che l’interessato, costituito nel processo, ometta di
prendere posizione circa la sussistenza del potere rappresentativo allegato
dall’avversario a sostegno della propria domanda, o comunque ometta di
contestare specificamente tale fatto, costituisce un comportamento
processuale significativo e rilevante sul piano della prova del fatto medesimo,

ora, l’art. 115, primo comma, c.p.c.), una relevatio ab onere probandi;
– il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni
caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione),
obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come
positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non
contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza del fatto
allegato da una parte anche se non contestato dall’altra, ove tale in-esistenza
emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Sez. lav., 6
dicembre 2004, n. 22829; Sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17947; Sez. lav., 10
luglio 2009, n. 16201; Sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363);
– allorché la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa
il giudice può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della
parte interessata, giacché la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda
deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio (cfr. Sez. I, 5
agosto 1948, n. 1390; Sez. II, 15 febbraio 2002, n. 2214; Sez. III, 28 giugno
2010, n. 15375).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, il giudice del merito avrebbe
dovuto verificare, anche d’ufficio, se dalla documentazione risultante dagli
atti (in particolare, dalla procura prodotta da Banca Intesa) emergesse la
mancanza, in capo alla signora Raimondi, dei poteri necessari a concludere
quel determinato tipo di atto (costituzione di pegno a garanzia di
finanziamento concesso ad un soggetto terzo) in rappresentanza della Afim.
13

determinando, in applicazione del principio di non contestazione (per cui v.,

L’accoglimento di tale doglianza riverbera sui contratti di finanziamento e
pegno che sono funzionalmente collegati tra di loro stante il collegamento
esistente tra i due negozi ancorché ciascuno di essi fosse finalizzato ad un
unico regolamento dei reciproci interessi (Cass. civ. Sez. III, 22/03/2013, n.
7255; Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-03-2010, n. 5195; Cass. civ. Sez. III, 12-07-

Di conseguenza, i contratti collegati di cui si tratta restano, in quanto tali,
soggetti ciascuno alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale,
mentre l’interdipendenza si risolve nella regolamentazione unitaria delle
vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui gli stessi
contratti “simul stabunt, simuhadent (Cass. civ. Sez. III, 1 0/ 10/2014, n. 21417;
Cass. civ. Sez. III , Sent., 10-07-2014, n. 15757; Cass. civ. Sez.

III,

22/03/2013, n. 7255).
Ritiene il collegio opportuno rammentare che quanto all’accertamento del
nesso negoziale, in giurisprudenza esistono tre filoni di ragionamento. Un
primo orientamento tende a dare maggiore rilievo all’elemento soggettivo
(costituito dal comune intento delle parti di volere non solo l’effetto tipico
dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il
coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore) (Cfr. Cass. civ.
Sez. III, Sent., 11-09-2014, n. 19161, secondo cui “non vi è dubbio che
l’accertamento del collegamento negoziale si risolva in una determinata
ricostruzione della volontà delle parti”; Cass. civ. Sez. III, 08-10-2008, n.
24792 secondo cui “l’esistenza di un collegamento negoziale tra due negozi
giuridici non può che desumersi dalla volontà delle parti”; un secondo
all’elemento oggettivo (l’obiettiva esistenza di un nesso economico o
teleologico tra i negozi) e un terzo su entrambi.
Da un lato, infatti, si è affermato che, per aversi collegamento negoziale in
senso tecnico, non è sufficiente un nesso occasionale tra i diversi e distinti
negozi, cui le parti danno vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale,
14

2005, n. 14611).

ma è necessario che gli stessi negozi, pur conservando l’individualità propria
di ciascun tipo negoziale, vengano tuttavia concepiti e voluti come avvinti
teleologicamente da un nesso di reciproca dipendenza, per cui le vicende
dell’uno debbono ripercuotersi sull’altro (Cass. Civ., Sez. II, 18/09/2012, n.
15640; Cass. civ. Sez. II, 27-03-2007, n. 7524; Cass. civ. Sez. 1,08-07-2004, n.

Altra parte della giurisprudenza di legittimità, afferma che deve ricorrere sia il
requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla
regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una
finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il
requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere
non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma
anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore,
che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche
dal punto di vista causale (Cass. Civ., Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454; Cass.
civ. Sez. VI, Ord., 08-02-2012, n. 1875; Cass. civ. Sez. III, 17-05-2010, n.
11974; Cass. civ. Sez. II, 16/03/2006, n. 5851; Cass. civ. Sez. II,
17/12/2004, n. 23470; Cass. civ. Sez. III, 21/07/2004, n. 13580)
Orbene, accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del
collegamento negoziale realizzato in concreto dalle parti rientra nei compiti
esclusivi del giudice di merito (Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-04-2015, n. 7041;
Cass. civ. Sez. III, 22/03/2013, n. 7255; Cass. civ. Sez. III, 10-07-2008, n.
18884; Cass. civ. Sez. III, 18/07/2003, n. 11240).
La Corte territoriale, pertanto, non si è attenuta ai suddetti principi,
dichiarando inammissibile il motivo di appello della Afim per un’inesistente
tardività e non pronunciandosi affatto sull’analogo motivo di appello della
Zurich oltre che sul collegamento funzionale dei contratti interessati.

15

12567).

Cassata dunque la sentenza impugnata occorre rimettere ad altra sezione
della Corte di Appello di Milano, che dovrà decidere tenendo conto dei
suesposti principi.

P.Q.M.

ricorso incidentale, dichiara assorbiti il primo, secondo ed il terzo motivo del
ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione rinvia la causa,
anche per le spese del giudizio di cassazione, a diversa sezione della Corte di
Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile
della Corte Suprema di Cassazione in data 21 dicembre 2015.

la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e l’unico motivo del

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