Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8039 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. un., 08/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNTITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente agg. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 16497 del Ruolo Generale degli affari

civili del 2010, proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del presidente della Giunta regionale,

autorizzato a stare in giudizio con decreto del dirigente

dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliato in Roma alla

Via Ottaviano n. 9 presso l’avv. Graziano Pungi, rappresentata e

difesa, per procura a margine del ricorso, dall’avv. Mariano Calogero

di detta Avvocatura.

– ricorrente –

contro

IMPRESE AUTOLINEE SCURA – I.A.S. s.r.l. con sede in

(OMISSIS), in persona dei suoi amministratori p.t. S.G. e

C.M.F., elettivamente domiciliati in Roma al Viale

Bruno Buozzi n. 99, presso l’avv. Stefano Mazzotta che, con l’avv.

Alfonso Guglielmini di Catanzaro, la rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1021 del

2009 dell’1 – 14 dicembre 2009.

Sentito l’avv. Calogero per la ricorrente all’adunanza del 1 marzo

2011, nella quale il P.G. Dr. Domenico Iannelli nulla ha osservato

sulla relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria il 24 novembre 2010 la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., del consigliere, designato dal primo presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione:

“FATTO: La impresa Autolinee Scura – I.A.S. s.r.l. chiedeva, con ricorso del 22 giugno 2004 e otteneva, dal Tribunale di Catanzaro, decreto ingiuntivo n. 411 del 2004 per il pagamento di Euro 17.330.473,28, oltre interessi legali dal 28 dicembre 1992, a titolo di contributi ad essa spettanti per la differenza tra il costo del servizio di autotrasporto in concessione da essa esercitato e il ricavo “standard” per gli anni dal 1988 al 1991, liquidato in base alla L.R. 14 marzo 1982, n. 7 e alle delibere della G.R. 14 novembre 1988 n. 4973 e 28 dicembre 1992 n. 5540, le quali avevano predisposto i tabulati per determinare il dovuto a copertura delle perdite sofferte dalle imprese concessionarie di trasporti per l’attuazione del servizio.

Con la sua opposizione la Regione Calabria aveva eccepito il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, perchè la scelta di attribuire o meno il contributo rimane espressione di un potere autoritativo e discrezionale, costituendo la posizione giuridica della concessionaria un interesse legittimo fino alla verifica della posizione ad opera della Commissione tecnica regionale, nominata con delibera della G.R. 23 luglio 1996 n. 5571, sulla base d’un piano di riparto delle disponibilità di bilancio da approvare dal Consiglio regionale, essendosi versati a controparte già il 93% del disavanzo da essa sofferto negli anni sopra indicati ai fini dell’ingiunzione.

L’eccezione era accolta con sentenza n. 1098 del 13 settembre 2007 dal tribunale adito, che revocava il decreto opposto e dichiarava il difetto di giurisdizione, del tribunale adito, senza valutare le eccezioni ostative al riconoscimento del credito della società.

Sull’appello contro tale pronuncia, proposto con citazione notificata il 5 maggio 2008 dalla società concessionaria che insisteva per la dichiarazione della giurisdizione dell’A.G.O., in base alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, che attribuisce la cognizione delle controversie relative a “canoni, indennità e altri corrispettivi” al giudice ordinario, e per essere la Delib. n. 5540 del 1992 della G.R. mero atto ricognitivo dell’esistente debito, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 1 – 12 dicembre 2009, ha dichiarato la giurisdizione dell’A.G.O. sulla controversia e rimesso la causa al tribunale di Catanzaro che l’aveva denegata, ai sensi dell’art. 353 c.p.c.. Ritenuto che i poteri cognitivi delle distinte giurisdizioni – ordinaria e amministrativa – debbano accertarsi sulla base del cd.

petitum sostanziale, da individuare nella causa petendi dell’azione, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della domanda, la Corte d’appello ha rimesso al Tribunale l’esame delle eccezioni di merito che non comportano spostamento della giurisdizione.

Ad avviso dei giudici di appello, i contributi pretesi con il decreto ingiuntivo si possono qualificare corrispettivi del servizio in concessione, ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 5 e quindi la causa spetta alla cognizione del giudice ordinario, che deve pronunciarsi su un credito della concessionaria nei confronti della concedente, con esclusione di ogni potere autoritativo e/o discrezionale della Regione nel liquidare il dovuto alla società di autotrasporti. Per la cassazione dell’indicata sentenza ha proposto ricorso notificato il 14 giugno 2010, articolato in sei motivi la Regione Calabria e si difende la Imprese Autolinee Scura – I.A.S. s.r.l., con controricorso del 23 luglio successivo.

DIRITTO:

I sei motivi di ricorso deducono: a) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, e art. 103 Cost., per avere la Corte d’appello violato i principi in materia di riparto della giurisdizione, affermando l’esistenza del diritto di credito prima della delibera della Giunta Regionale che dispone la liquidazione di esso in via definitiva, dovendosi ritenere inidonee a tal fine le Delib. giuntali n. 4973 del 1998 e 5540 del 1992, che avevano solo approvato i costi e i correlati disavanzi standardizzati costituenti il mero dato di partenza per calcolare i contributi, che possono erogarsi solo dopo l’approvazione del piano di riparto dei fondi disponibili tra le varie imprese concessionarie, piano che conclude il procedimento ricognitivo del debito, che non sussiste senza l’atto conclusivo di riparto ora indicato, in difetto del quale manca quindi ogni diritto soggettivo. Le delibere costituenti causae petendi del ricorso per decreto ingiuntivo sono solo atti endoprocedimentali, successivamente revocati nella fattispecie con delibera della G.R. del 1993, emessa in attesa delle decisioni della Commissione tecnica di cui sopra e la Corte di merito non ha motivato su di esse e sulla revoca indicata;

b) violazione della L. 10 aprile 1981, n. 51 art. 360, 1 comma n. 1, e di varie norme regionali, tra cui la L.R. n. 12 del 1997, art. 5, comma 6, e 7 bis L. n. 14 del 2000, anche per carente motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto, per la ricorrente, non è “diritto” l’oggetto del cd. petitum nella presente azione, mancando il riconoscimento esterno di tale posizione soggettiva, perchè non può configurarsi il contributo come mero disavanzo standardizzato di esercizio, neppure alla luce delle delibere invocate da controparte, in cui non vi sono gli elementi che consentano di ritenere definito il credito da fondare invece sul disavanzo effettivo, atti che, in ogni caso, sono stati revocati, non essendo motivata la sentenza sulla ricognizione dei crediti dell’impresa di trasporti nei provvedimenti a base della richiesta di pagamento e sulla revoca degli stessi; c) violazione dell’art. 360 c.p.c. e art. 386 c.p.c., per la erronea valutazione del ed, petitum sostanziale nel caso di specie, nel quale non si tiene conto della disciplina legale dei contributi e si identifica la posizione soggettiva sulla base della protezione accordata in astratto alla pretesa azionata in concreto; d) erronea attribuzione della giurisdizione all’A.G.O. in base alla errata identificazione dei contributi di esercizio come corrispettivi dei servizi, non potendo tale definizione porsi a base della soluzione della controversia sulla giurisdizione nel caso concreto, senza considerare che la L. n. 1034 del 1971, art. 5, deve considerarsi superato dalla disciplina legislativa del 1998 e del 2000, che assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche vertenze del tipo di quella presente; e) si insiste nel lamentare le violazioni delle norme di cui ai capi che precedono anche per la disapplicazione della normativa regionale nella materia che ha sostituito (L.R. Calabria 28 agosto 2000 n. 14). Ogni norma precedente, implicitamente abrogandola, dovendosi applicare il principio del disavanzo “effettivo” e non potendo valere le delibere regionali a base del ricorso per decreto ingiuntivo, senza la loro assunzione definitiva e l’approvazione del piano di riparto che tiene conto non di un mero disavanzo virtuale o “standardizzato” come quello a base dei contributi oggetto di causa, previsti in ragione della normativa regionale previgente e da ritenere riconosciuti solo in via astratta.

f) si lamenta infine la omessa applicazione del procedimento previsto nelle nuove norme regionali nella materia, con conseguente inidoneità della motivazione a giustificare la cognizione di questa causa dal giudice ordinario.

I motivi di ricorso sono infondati perchè tendono a evidenziare nel merito la mancanza del credito azionato da controparte, ma non incidono in concreto sulla questione di giurisdizione, non escludendo che oggetto della domanda è un diritto soggettivo, nessun rilievo avendo “la pertinenza” di esso per l’attrice e quindi la fondatezza dell’azione, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., comunque non possono dar luogo al disconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, in assenza dell’esercizio di poteri autoritativi della Regione, con logico assorbimento di tutte le questioni relative alla fondatezza della domanda prospettate con la richiesta di ingiunzione oggetto della causa, che dovrà essere esaminata dal giudice di primo grado cui essa è stata rinviata dalla Corte di appello di Catanzaro che ha affermato la giurisdizione negata in primo grado. Sussiste chiaro un diritto all’applicazione dei criteri di legge che qualificano il contributo come credito della concessionaria, che agisce in giudizio con una causa petendi costituita da provvedimenti e comportamenti della Regione Calabria che ne confermano l’esistenza, essendo ricognitivi della posizione soggettiva dell’impresa di trasporto, mentre le deduzioni di cui in ricorso della Regione insistono nel negare l’effettività e il fondamento della domanda della Imprese Autolinee Scura, cioè attengono alla “pertinenza del diritto” ma non al fatto che si è nel caso domandato il pagamento di un credito, che per la concessionaria è sorto o ricostruibile in base ai dati di fatto e normativi evidenziati da essa nel merito, potendo anche rigettarsi la domanda, in caso di accoglimento delle eccezioni della Regione di cui all’opposizione, all’appello e al ricorso per cassazione, con decisione che non incide sulla giurisdizione. Questa Corte ha infatti affermato che: “In tema di giurisdizione nelle controversie relative a contributi a concessionari di pubblico servizio di trasporto operanti nella Regione Calabria, sia nella disciplina di cui alla L.R. 24 marzo 1982, n. 7, art. 5 (abrogata a far data dal 1 gennaio 2000, dalla L.R. 28 agosto 2000, n. 14, art. 7 bis, comma 6), come modificato dalla L.R. 11 luglio 1983, n. 22, art. 5, basata sul criterio del “disavanzo standardizzato, cioè riferito a criteri “forfetari” e predeterminati per tutte le imprese, che in quella di cui alla L.R. 17 ottobre 1997, n. 12, art. 5, comma 6, fondata sul criterio del “disavanzo effettivo”, sullo scrutinio dei costi e ricavi effettivi per ciascun beneficiario, gli atti con cui la Regione provvede alla determinazione del contributo non comportano alcuna valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco e non sono connotati da discrezionalità amministrativa, essendo meramente ricognitivi dei presupposti della erogazione, con la conseguenza che la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice va qualificata diritto soggettivo all’applicazione dei criteri tecnico-legali e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria” (Cass. 1 giugno 2010 n. 13338 e Cass. 8 novembre 2010 n. 22621).

In sostanza, pertanto, resta assorbita ogni questione sulla natura effettiva o virtuale del credito azionato, con conseguenze che attengono alla pertinenza del diritto e all’accoglimento nel merito della domanda della società concessionaria, la quale ha senza dubbio ad oggetto una posizione soggettiva non affievolibile dalla amministrazione che nella vicenda non ha poteri autoritativi ed è vincolata a tutti gli atti indicati nel merito, rimasti efficaci negli anni cui si riferiscono i contributi da pagare (dal 1988 al 1991) per la natura comunque ex nunc della revoca richiamata in ricorso e in ogni caso certamente non endoprocedimentali per la palese loro rilevanza esterna in base alla quale l’attrice ha agito nel presente processo.

In conclusione si chiede che, in rapporto alla manifesta infondatezza del ricorso della Regione Calabria, il primo Presidente voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio delle sezioni unite, per la decisione con ordinanza sulla impugnazione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 e art. 380 bis c.p.c.”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Il citato D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie in materia di pubblici servizi, come rileva anche la Corte Costituzionale nella sentenza 6 luglio 2004 n. 204, non ha abrogato la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 comma 2, il quale lascia ferma la giurisdizione dell’A.G.O. nelle cause in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi, quali sono i contributi oggetto della presente controversia, come prova chiaramente la stessa elencazione delle controversie rimesse nella particolare materia dei servizi al giudice amministrativo, tra le quali in alcun modo sono indicate quelle riservate al giudice ordinario dalla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. Non modifica tale conclusione la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. della Regione Calabria che, nella sostanza, nulla oppone alla relazione in ordine alla affermata giurisdizione dell’A.G.O., che non nega sussistere, insistendo solo nel chiedere una sorta di delibazione in ordine alla fondatezza delle eccezioni di merito della ricorrente sui crediti di controparte, deduzioni che non è possibile valutare in questa sede nella quale unico oggetto della pronuncia è il potere cognitivo del giudice ordinario, affermato in sede di merito sulla scia della giurisprudenza citata nella relazione e riaffermata anche di recente da più pronunce di queste sezioni unite (S.U. 4 marzo 2011 dal n. 5168 al n. 5181), per l’assenza nella fattispecie di esercizio di poteri autoritativi della P.A. in ordine al pagamento preteso dal privato nei confronti della Regione.

2. Il ricorso quindi deve essere rigettato per la sua manifesta infondatezza ed, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario già rilevata nella sentenza oggetto di impugnazione, che ha rinviato la causa in primo grado al Tribunale di Catanzaro, il quale dovrà decidere la controversia nel merito e al quale va rimessa la causa anche per liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione al giudice di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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