Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8038 del 23/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 23/03/2021), n.8038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13359/2016 R.G. proposto da:
Exergia Energia e Gas S.p.A., in persona del legale rappresentate pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 77,
presso l’avv. Lucio Laurita Longo, che, unitamente all’avv. Gianleo
Occhionero, la rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia
(Milano – Sezione staccata di Brescia), Sez. 67, n. 973/67/16 del 8
febbraio 2016, depositata il 22 febbraio 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre
2020 dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
Vista la produzione documentale di parte ricorrente che attesta l’adesione della società contribuente alla definizione agevolata della controversia relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della controversia e il pagamento delle somme dovute secondo il calcolo effettuato dall’Ufficio;
Ritenuto che deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e che la definizione in via agevolata della controversia giustifichi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021