Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8038 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 22/04/2020), n.8038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11747-2018 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di

Pietra Papa 21, presso lo studio dell’avvocato Mauro Longo, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASICURAZIONI S.P.A., in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mazzini

145, presso lo studio dell’avvocato Paolo Garau, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19384/2017 del Tribunale di Roma, depositata

il 14/10/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

D.M.D., difensore distrattario di S.S. in un processo esecutivo conclusosi con ordinanza di assegnazione pronunciata ai danni della Fondiaria Sai s.p.a., conveniva quest’ultima innanzi al Giudice di pace di Roma chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 168,00 dallo stesso anticipata per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione.

Il Giudice di pace rigettava la domanda osservando che il Dal Monte era carente di legittimazione attiva, dal momento che l’ordinanza di assegnazione era stata resa in favore dello S. e che, comunque, egli disponeva già di un titolo dotato di autonoma efficacia esecutiva, costituito da detta ordinanza.

Il D.M. impugnava la decisione ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, respingeva il gravame, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione il D.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale incorporante della Fondiaria Sai s.p.a., ha resistito con controricorso. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il D.M. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso non soddisfa il requisito dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito di validità del contenuto e della forma del ricorso deve consistere in un’esposizione che garantisca alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito, quindi, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale alla conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, dalla lettura del ricorso non è dato comprendere: a) i termini soggettivi del procedimento esecutivo in cui venne emessa l’ordinanza di assegnazione; b) il contenuto dell’ordinanza di assegnazione; c) il tenore della domanda proposta davanti al Giudice di pace.

La mancanza di tali informazioni – che non trova rimedio neppure nella lettura dei motivi, se pure fosse possibile utilizzarli a tal fine determina l’oggettiva impossibilità di comprendere il fatto sostanziale e processuale. Ed invece, tale conoscenza sarebbe stata necessaria per il corretto inquadramento della fattispecie e la conseguente decisione di legittimità.

In particolare, il Tribunale ha rigettato il corrispondente motivo d’appello osservando che le eventuali spese di registrazione erano state espressamente assegnate al creditore S.. Se così fosse, qualora il D.M. avesse ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione conteneva un errore, avrebbe dovuto opporla ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Di contro, il ricorrente sostiene esattamente l’opposto, ovvero che l’ordinanza espressamente gli assegnava, nella qualità di difensore distrattario, l’importo di Euro 450,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, a titolo di spese legali, “oltre alle occorrente spese di registrazione del presente provvedimento” (pag. 7 del ricorso).

Nel contrasto fra quanto affermato dal Tribunale e quanto sostenuto dal ricorrente, sarebbe stato necessario che quest’ultimo riferisse dell’esatto tenore dell’ordinanza di assegnazione. In mancanza, non è possibile verificare la fondatezza dei motivi di ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 260,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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