Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8038 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. un., 08/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNTITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente agg. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 16732 del Ruolo Generale degli affari

civili del 2010, proposto da:

N.S., nata in (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pomponazzi n. 3, presso

l’avv. Gaia Beccaceci e rappresentata e difesa dagli avv.ti Molinaro

Cinzia e Angelo Borrelli del foro di Ancona, per procura a margine

del ricorso.

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla P.za dei Prati

degli Strozzi n. 32, nello studio dell’avv. Maurizio Lanigra,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Federica Astorri e Letizia

Astorri, per procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

nonchè

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA, nella sede

dell’ufficio in Ancona.

– interventore intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 2/10 del 12-20

gennaio 2010.

Udita, alla pubblica udienza del 1 marzo 2011, la relazione del Cons.

Dr. Fabrizio Forte.

Udito l’avv. Stingone per delega, per la ricorrente, l’avv. Marrama,

per delega, per il controricorrente e il P.M. Dr. IANNELLI Domenico,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso del 9 ottobre 2009 N.S., madre del minore R.V.R.S., conveniva in giudizio il padre di questo R.L., dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 67 e 64, chiedendo di riconoscere in Italia l’efficacia della sentenza del Tribunale per il diritto di famiglia di Santiago del Cile dell’11 agosto 2008 che, su ricorso del R., le aveva affidato in via definitiva il figlio, dopo averlo, in via provvisoria e interinale, affidato al R., che lo aveva quindi condotto in Italia.

La Corte d’appello di Ancona, dopo che il R. aveva eccepito la contrarietà all’ordine pubblico interno della sentenza cilena per essere il minore cittadino italiano, su parere contrario del P.G., con sentenza del 12-20 gennaio 2010, ha rigettato l’istanza di riconoscimento degli effetti della sentenza cilena in Italia, compensando le spese di causa, in quanto ha collegato la giurisdizione alla cittadinanza italiana del minore, di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 19, comma 2, per chiaro errore di fatto richiamato in sentenza come D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che regola l’immigrazione, per il quale “ad ogni effetto, sostanziale e processuale, e in specie anche agli effetti della giurisdizione” (le parole tra virgolette sono nella sentenza impugnata), doveva prevalere la cittadinanza italiana, ritenendosi dai giudici del merito inapplicabile, per i paesi extracomunitari, la loro normativa interna al fine di accertare il giudice che potesse conoscere la causa. Si è quindi negato, ai sensi della legge di riforma, art. 64 lett. a) del sistema italiano di diritto internazionale del 1995, il riconoscimento della sentenza cilena con la pronuncia che precede, di cui viene chiesta la cassazione a questa Corte dalla S., con ricorso notificato il 15 e il 19 giugno 2010 al R. e al P.G., di tre motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso censura l’affermata giurisdizione esclusiva del giudice italiano sulla domanda del R. di affidamento del figlio decisa in Cile, per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 per avere la Corte di merito escluso i poteri cognitivi del giudice straniero con disapplicazione della L. n. 218 del 1995, art. 3, che collega al luogo di domicilio o residenza del convenuto e non alla cittadinanza di tale parte il criterio d’individuazione della giurisdizione, con norma che, per il principio di reciprocità di cui all’art. 64, lett. a) della citata legge, dimostra la giurisdizione del giudice cileno nella concreta fattispecie. Nel caso, infatti, sia la ricorrente che il figlio, quest’ultimo dotato di doppia cittadinanza, italiana e cilena, erano “convenuti” dal R. nella causa dinanzi al Tribunale straniero, perchè incontestatamente residenti e domiciliati in Cile al momento della domanda proposta dal R. che li aveva correttamente evocati in causa dinanzi al giudice del luogo ove essi risiedevano (L. n. 218 del 1995, art. 8 che richiama l’art. 5 c.p.c.).

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia il chiaro errore esistente nella sentenza impugnata nel richiamo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, riguardante la espulsione dal territorio nazionale dello straniero che senza permesso permanga in Italia, e in alcun modo è norma applicabile nella concreta fattispecie.

2.3. In terzo luogo, si afferma dalla ricorrente che, anche a ritenere il richiamo al T.U. sull’immigrazione un mero errore di fatto o lapsus calami, risulta falsamente applicato nel caso la L. n. 218 del 1995, art. 19, comma 2, che si riferisce alle norme applicabili per disciplinare il caso e non alla giurisdizione, per cui è stato erroneamente richiamato nella fattispecie concreta.

3. Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. a), il giudice cileno doveva conoscere della causa sull’affidamento del figlio minore delle parti con cittadinanza italiana e cilena che, all’atto della domanda, era residente in Santiago del Cile, così come la madre, e quindi la sentenza cilena di affidamento a questa del bambino doveva essere riconosciuta e avere esecuzione in Italia.

Ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, sulla domanda di affidamento del minore proposta in Cile, non poteva che decidere il giudice del paese ove risiedevano tutte le parti in causa alla data della domanda e in particolare i due convenuti, di cui uno con la doppia cittadinanza italiana e cilena, come era il minore, e l’altra cittadina ucraina; unico giudice avente competenza giurisdizionale ai sensi della norma citata del sistema italiano di diritto internazionale privato, era il Tribunale della famiglia di Santiago del Cile, in quanto questo “poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano” (L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. a)) e la competenza si individua con i criteri “per i quali, in casi corrispondenti, il giudice italiano esercita la sua giurisdizione nei confronti dello straniero” (Cass. n. 10378/2004), come accade di regola se lo stesso risiede o domicilia in Italia ai sensi della citata L. n. 218 del 1995, art. 3, senza eccezioni, anche se oggetto di causa siano controversie sullo stato delle persone di cui all’art. 65 della citata legge, per le quali deve esaminarsi la non contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento da riconoscere in Italia (Cass. n. 25275 del 2006). L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, essendo evidente il mero errore di fatto già rilevato del giudice di merito nel richiamo al T.U. sull’immigrazione e comporta la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso, in quanto l’art. 19 della legge n. 218 del 1995 si inserisce nel Titolo terzo di essa che regola il “diritto applicabile” prevedendo, nel primo comma, che, quando si richiama la legge nazionale di una persona nella legge 218/95 per la risoluzione di una controversia, la stessa sarà quella interna, se colui che è convenuto residente in Italia ha più cittadinanze tra cui quella italiana, fermo restando il criterio di collegamento sopra indicato della residenza o domicilio all’estero del convenuto, allorchè questo sia evocato in causa dinanzi a tribunale straniero.

Conferma la presente decisione anche l’art. 37 della stessa legge di diritto internazionale privato del 1995, che afferma la giurisdizione del giudice italiano, se “uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.

Pertanto, specularmente alla norma che precede, va detto che il solo giudice cileno poteva nel caso decidere l’affidamento del minore risiedente in Cile alla data della domanda.

Deve quindi accogliersi il ricorso della S. e cassarsi la sentenza impugnata; poichè non appaiono necessari altri accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, riconoscendo la sentenza cilena sopra richiamata che ha effetto e può avere attuazione in Italia, come domandato dalla S..

Infatti non sono indicati nè dalla sentenza nè nel ricorso o nel controricoso elementi di contrarietà all’ordine pubblico interno o internazionale di quanto deciso nella sentenza cilena, che dispone l’affidamento esclusivo del minore alla madre, come consentito anche nell’ordinamento italiano (art. 155 bis c.c.), sia pure in via non ordinaria, dovendo essere di regola disposto l’affidamento condiviso da entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 16978 del 2006).

Per la soccombenza, il R. dovrà rimborsare le spese di entrambi i gradi del giudizio alla ricorrente nella misura che si liquida in dispositivo, dovendo applicarsi per la natura della causa che attiene allo stato delle parti la speciale tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite accoglie il primo e terzo motivo di ricorso con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, riconosce la sentenza del Tribunale per i minorenni di Santiago del Cile dell’11 agosto 2008, divenuta esecutiva il 23 marzo 2009.

Condanna il controricorrente a rimborsare alla ricorrente le spese dell’intero giudizio che liquida, per il procedimento dinanzi alla Corte d’appello in Euro 3000,00 (tremila/00), di cui Euro 700,00 (settecento/00) per diritti, ed Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi e, per il presente giudizio di cassazione, in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1 e 2, che siano omesse le generalità delle parti, in caso di divulgazione o diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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