Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8037 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. un., 08/04/2011, (ud. 01/02/2010, dep. 08/04/2011), n.8037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Sul ricorso 8376/2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che, lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 346/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI.

Fatto

MOTIVI

1. La Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda proposta da D.F.A. contro il Ministero della giustizia, diretta al riconoscimento, con effetto dall’1.7.1998, del suo diritto a percepire gli scatti di anzianità in godimento al momento del passaggio, in data 2.4.1986, dai ruoli della USL (OMISSIS) a quelli di detto Ministero, con conseguente incremento della R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), e altresì maturazione del diritto di percepire la maggiorazione della medesima R.I.A. D.P.R. n. 44 del 1990, ex art. 9, per avere maturato oltre 10 anni di servizio nella vigenza contrattuale. Conseguentemente la Corte d’appello rimetteva la causa al giudice di primo grado.

Il Ministero della giustizia propone ricorso per cassazione.

L’intimato non si è costituito.

2. Il ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ripropone la tesi della carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

Si sostiene che debba attribuirsi rilevanza al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze alla base della domanda proposta, anteriori alla data dell’1.7.1998, che, secondo la disciplina transitoria, segna il discrimine tra giurisdizione del g.a. e giurisdizione ordinaria. Nella specie alla base della domanda vi è la richiesta di riconoscimento di scatti di anzianità pacificamente tutti maturati anteriormente, e precisamente nel periodo dall’aprile 1986 al 31.12.1992, con conseguente incremento della R.I.A., riconoscimento già negato dal Ministero con provvedimento del 31.8.1993.

3. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in base alla giurisprudenza di queste Sezioni unite in materia, del resto ampiamente richiamata nella sentenza impugnata.

In effetti in riferimento alle domande aventi ad oggetto il trattamento retribuivo si è ritenuto che, in base alla disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, (che ha attribuito al g.o. la giurisdizione per le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.1998 e ha conservato al g.a. le controversie relative a questioni anteriori a tale data), la controversia deve intendersi devoluta al giudice ordinario rispetto ai diritti maturati per periodi del rapporto successivi alla data del 30.6.1998, nonostante l’eventuale connessione con domande riferibili al periodo precedente, in ragione dell’incidenza di situazioni comuni anteriori a tale data.

Ciò in quanto non possono trascurarsi i fatti costitutivi diretti ed immediati dei diritti retributivi, inerenti alla continuazione del rapporto di lavoro e alla prestazione dell’attività lavorativa (cfr.

Cass. S.U. n. 1809/2003, 9154/2006, 11560/2007, 10819/2008, 26018/2008). Lo stesso principio, naturalmente, comporta l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario quando, come nella specie, sono fatte valere in giudizio pretese riferite al periodo successivo al 30.6.1998.

4. In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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