Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8036 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.29/03/2017),  n. 8036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10395/2011 proposto da:

EQUITALIA EMILIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO CUCCHI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega dell’Avvocato

PUOTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VALENTINI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia Emilia Nord Spa (d’ora in avanti Equitalia), in persona del suo legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione, rappresentata e difesa come in atti, avverso la sentenza con la quale il 25 ottobre 2010 la Commissione tributaria regionale di Bologna, accogliendo l’appello proposto da G.G. nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara emessa il precedente 27 giugno 2008, aveva annullato l’avviso di mora n. (OMISSIS) a questo notificato in data 2 febbraio 2008 in ragione della ritenuta mancata preventiva notificazione al contribuente della cartella di pagamento attestante l’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo non versato.

Nell’impugnare di fronte a questa Corte di legittimità la sentenza della Commissione regionale, Equitalia si è affidata ad un unico motivo di ricorso, con il quale essa ha censurato la sentenza del giudice di secondo grado deducendone la illegittimità in ragione della violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 50.

Parte ricorrente, infatti, si è doluta del fatto che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto illegittima la notificazione della prodromica cartella di pagamento, e pertanto inidonea a costituire il presupposto per l’emissione dell’avviso di mora, in quanto la stessa era stata eseguita a mani del curatore del fallimento della MG Verniciature snc, della quale era socio illimitatamente responsabile anche il G. e del quale era stato, pertanto, dichiarato anche il fallimenti in proprio.

Ad avviso di parte ricorrente, diversamente da quanto ritenuto in sede di merito, siffatta notificazione sarebbe stata idonea a spiegare i suoi effetti anche nei confronti del contribuente fallito.

Resiste con controricorso il G. deducendo in via pregiudiziale la inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, comunque la sua infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Osserva, infatti, la Corte che la Commissione tributaria regionale di Bologna – svolto un excursus in relazione alla necessità che nella fase di riscossione coattiva delle imposte il momento di contraddittorio fra le parti debba essere necessariamente instaurato tramite la notificazione della cartella esattoriale, non potendo lo stesso, invece, sorgere, in assenza del precedente atto, direttamente attraverso la notificazione di un avviso di mora – ha precisato che detto principio, se declinato in relazione alla ipotesi in cui ci si trovi di fronte a crediti tributari sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente, trova sua compiuta applicazione ove la cartella di pagamento, preliminare al successivo avviso di mora, sia stata notificata non soltanto al curatore del fallimento ma anche al soggetto del cui fallimento si discute, ciò in ragione, ha aggiunto la sentenza di appello della Commissione regionale, della partecipazione di tutti i crediti alla massa fallimentare passiva e, pertanto, della loro opponibilità anche al fallito medesimo.

Tale principio, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente che ne ha contestato la rispondenza alla corretta applicazione normativa, corrisponde esattamente agli indirizzi giurisprudenziali che, in siffatta materia, si sono consolidati di fronte alla Corte di legittimità.

Invero questa Corte, come ha avuto modo di chiarire che, per un verso – non comportando la dichiarazione di fallimento la cessazione dell’impresa ma solamente la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore del fallimento – gli atti del procedimento tributario formatisi successivamente alla dichiarazione di fallimento debbono essere indirizzati, onde essere opponibili ad essa, alla impresa in quanto assoggettata alla procedura concorsuale (Corte di cassazione, Sezione 5 civile, 6 giugno 2014, n. 12789), ha tuttavia anche precisato che, per converso, in caso di fallimento delle società di persone e di conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi della L. Fall., art. 147, l’atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non al solo curatore ma anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale, posto che questi, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato al impugnarlo (Corte di cassazione, Sezione 5 civile, 18 marzo 2016, n. 5384).

La pacifica circostanza che nel caso di specie l’avviso di mora emesso nei confronti del G. non sia stato preceduto dalla notificazione anche a lui, sebbene gravato dalla procedura fallimentare, della cartella di pagamento della somma intimata con il predetto avviso, giustifica pienamente la decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale di Bologna di dichiarare nullo nei confronti dello stesso G. l’avviso di mora in questione, proprio perchè non preceduto dalla valida notificazione nei suoi confronti della presupposta cartella di pagamento.

Siffatto rilievo rende perciò infondato il ricorso ora proposto da parte di Equitalia.

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate interamente fra le parti, attese le peculiarità della vicenda ed il comportamento processuale reciproco delle parti stesse.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA