Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8036 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 23/03/2021), n.8036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11278-2014 proposto da:

PRO DUGENTA COOPERATIVA SOCIALE A RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 348 SCALA D INT. 14, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RUSSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO FALLARINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2013 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Pro Dugenta Cooperativa Sociale a r.l. In liquidazione ricorre, sulla base di cinque motivi, contro la sentenza della CTR della Campania che, in riforma della sentenza della CTP di Benevento, ha ritenuto legittima la cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis con iscrizione a ruolo di importi a titolo di Ires ed Irap per l’anno 2005. La sentenza impugnata ha disatteso i motivi di impugnazione della cartella consistenti nella mancanza di previo avviso bonario e di motivazione, ritenendo il contribuente che l’ufficio dovesse procedere con avviso di accertamento.

Resiste l’ufficio con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria del 5.10.2020.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per deficienze della motivazione riportate nella stessa.

La sentenza riproduce letteralmente uno stralcio dell’atto di appello dell’ufficio e non contiene alcuna autonoma motivazione.

Il motivo è infondato.

E’ vero che la sentenza impugnata da pag. 4 in fondo (tale nullità deriva…) a pag. 7 (…è stato pienamente soddisfatto) riproduce esattamente il testo dell’appello dell’ufficio, ma la stessa sentenza dà atto di ciò, ed espone poi la seguente motivazione che giustifica l’adesione alle posizioni dell’ufficio:

“le argomentazioni sostenute dall’ufficio nell’atto di appello ed innanzi trascritte trovano piena adesione di questa Commissione, tenuto peraltro conto del comportamento della Cooperativa che nel primo grado e nel presente giudizio di appello non ha fornito elementi a dimostrazione della infondatezza nel merito delle somme richieste nella cartella di pagamento”.

Sul tema, questa Corte a sezioni unite (Sez. un. 10627 del 2014), ha affermato che:

il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell’accorciamento dei tempi di redazione, semprechè la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendosi risolvere nel mero assorbimento dell’atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del “copia – incolla”.

E’ vero che quest’ultima decisione delle Sezioni Unite è stata emessa nell’ambito di un giudizio disciplinare, ma esprime concetti che non possono non operare anche in una sede in cui si discuta della validità della sentenza. Il principio che emerge quindi, è quello per cui la riproduzione di un atto di parte nella sentenza, anche con la tecnica del copia-incolla, non lede necessariamente la validità di quest’ultima, sempre che ciò sia esplicitato e la sentenza contenga, poi, ragionamenti propri.

Anche sez. un. 642 del 2015 si pone sulla stessa linea, addirittura estendendo il principio, laddove afferma che:

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.

Nel caso di specie, la sentenza dà conto del fatto che le considerazioni riportate a partire dal fondo di pag. 4 fino a pag. 7 sono quelle compiute dall’ufficio (“a tal riguardo l’ufficio osserva che…” a pag. 4; “orbene, le argomentazioni sostenute dall’ufficio nell’atto di appello ed innanzi trascritte…” a pag. 7), e dà atto del fatto che, a seguito di una valutazione autonoma, le stesse sono state condivise e fatte proprie dal collegio (“trovano la piena adesione di questa Commissione, tenuto conto del comportamento della cooperativa che nè in primo grado nè nel presente giudizio di appello ha fornito elementi a dimostrazione della infondatezza nel merito delle somme richieste nella cartella di pagamento”).

Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’appello era inammissibile per difetto di contraddittorio, perchè l’Agenzia non lo ha notificato ad Equitalia Sud che aveva partecipato al giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

Nella specie, infatti, come risulta dal testo della sentenza di primo grado riprodotta nella sentenza impugnata, la CTP aveva estromesso Equitalia dal giudizio, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva.

In tal modo, è venuto meno il concetto di inscindibilità processuale della causa relativa ad Equitalia, che avrebbe giustificato la sua partecipazione anche al giudizio di appello, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, sez. V n. 27616 del 2018 e sez. V, n. 10934 del 2015).

Con il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza ha errato a non riconoscere l’inammissibilità dell’appello, dovuta al fatto che l’atto di appello non conteneva censure specifiche alla sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, principio affermato da questa Corte (Sez. Un., n. 27199 del 2017) quello per cui l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Nel caso di specie, la lettura dell’appello permette di comprendere agevolmente l’oggetto delle censure.

Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza ha errato a non riconoscere che la cartella aveva natura sostanziale e doveva essere preceduta dall’avviso bonario, mai notificato al contribuente.

Il motivo è infondato.

Il concetto espresso dalla CTR (seppure con la modalità sopra analizzata di riproduzione dell’atto di appello e recepimento dello stesso) secondo cui l’avviso bonario è necessario solo se la cartella si pone come atto impositivo è, infatti, corretto, come da principio che si ricava, tra le altre, da sez. V, n. 33344 del 2019.

Con il quinto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza ha errato nel non riconoscere che l’atto non era motivato.

Questa Corte (sez. V, n. 28570 del 2019) ha affermato che In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso.

Alla luce di questa giurisprudenza, pertanto, il motivo appare prima di tutto inammissibile, atteso che il ricorrente nel caso di specie non ha adempiuto a tale onere.

Nel merito, comunque, lo stesso è infondato, avendo questa Corte affermato che (sez V n. 7245 del 2019):

sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 15564/ 2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176 / 2014).

Tale principio è, in sostanza, quello affermato dalla CTR (sempre riprendendo l’atto di appello) laddove la stessa ha evidenziato che, quando la cartella deriva dalla dichiarazione del contribuente, riconosciuta errata, un’interpretazione del vizio di motivazione eccessivamente restrittiva finirebbe per premiare, in sostanza, l’errore del contribuente in dichiarazione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

La spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono, pertanto, a carico del ricorrente e, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.300, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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