Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8036 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 22/04/2020), n.8036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1250-2018 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Santoro

ed elettivamente domiciliato in Roma, via Vannucci, n. 12, presso lo

Studio Legale Gangemi-Miranda;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Sangiorgio ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci, n. 34,

presso lo studio dell’avvocato Alba Torrese;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ACI CASTELLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 829/2017 della Corte d’appello di Catania,

depositata l’08/05/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

Fatto

RITENUTO

A.F., proprietario di un appartamento facente parte del Condominio “(OMISSIS)” di (OMISSIS), conveniva in giudizio il Condominio e il Comune di Aci Castello, sostenendo di aver subito plurimi danni dalla mancata installazione di un impianto di depurazione. A tale omissione era conseguita, per un verso, l’insalubrità dei locali e, per altro verso, la mancata concessione del certificato di abitabilità; mancanza che, a sua volta, aveva impedito all’ A. di vendere a terzi l’appartamento.

Il Tribunale di Catania, sez. dist. di Aci Castello, accoglieva la domanda, condannando il Condominio alla realizzazione dell’impianto di depurazione, nonchè al pagamento della somma di Euro 92.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dall’ A. per non essere riuscito a vendere l’immobile.

Il Condominio impugnava la sentenza e la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria dell’ A., fermo restando dunque l’obbligo del Condominio di realizzare l’impianto di depurazione. In particolare, la corte territoriale rilevava il difetto di prova in ordine al nesso causale fra l’assenza del certificato di abitabilità (che non costituisce condizione di validità della compravendita) e il mancato perfezionamento della vendita dell’immobile ad un terzo (sfumato, secondo quanto accertato dalla corte territoriale, non per il difetto di abitabilità, bensì per la mancata erogazione del mutuo bancario in favore del promissario acquirente).

L’ A. ha impugnato la sentenza con quattro motivi. Il Condominio ha resistito con controricorso. Il Comune di Aci Castello non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in gamera di consiglio non partedpata.

ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo l’ A. si duole della circostanza che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie allo schema della responsabilità contrattuale, anzichè di quella aquiliana, erroneamente considerando che sul Condominio gravassero gli obblighi del venditore dell’immobile.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha accolto l’appello sulla scorta del difetto di prova del danno. Si tratta di questione dirimente e successiva rispetto a quella della qualificazione dell’azione. Pertanto, il profilo della sentenza qui censurato non assume rilievo quanto all’esito della lite.

Infatti, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Dunque, il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01; più di recente, fra le molte: Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872 – 01; nonchè Sez. U., Sentenza n. 7074 del 28/03/2017, in motivazione).

Sebbene il superiore rilievo di inammissibilità sia assorbente, la censura sarebbe comunque infondata anche nel merito, per due ordini di ragioni.

Anzitutto, la lettura della sentenza d’appello proposta dall’ A. non è corretta: la corte territoriale non ha erroneamente qualificato la fattispecie, ma si è limitata a spiegare che, sebbene il rilascio del certificato di abitabilità non costituisca elemento essenziale per la validità della successiva compravendita dell’immobile, costituisce comunque oggetto di uno specifico obbligo del venditore far conseguire l’abitabilità dell’appartamento. Tanto è stato precisato, solo per dire che quindi l’ A. ha titolo per lamentarsi della circostanza/fla condotta omissiva del Condominio abbia impedito al suo immobile di conseguire una condizione cui aveva diritto.

In secondo luogo, quale che fosse la natura della ipotizzata responsabilità del Condominio (del quale potrebbe forse pure dirsi che sia succeduto negli obblighi del costruttore), è assorbente la considerazione che l’inquadramento della stessa nello schema dell’art. 2043 c.c. non esonera l’attore dalla prova del nesso di causalità fra la condotta illecita e l’evento dannoso. Nè può ipotizzarsi, come sembra adombrare il ricorrente, che nel caso in esame si verta in un’ipotesi di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), trattandosi – al contrario – di una “cosa” (il depuratore) che, proprio perchè non ancora realizzata, non può dar luogo ad alcun genere di custodia.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la Corte d’appello, avendo escluso il nesso di causalità fra la mancata realizzazione del depuratore e l’insuccesso delle trattative di vendita dell’immobile, avrebbe omesso di esaminare gli altri profili di danno prospettati dall’attore.

Il motivo è inammissibile, in quanto il “fatto decisivo”, il cui omesso esame dà luogo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve consistere in un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01). Pertanto, l’omesso esame di una domanda non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè una domanda giudiziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio (v. Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 08/03/2017, Rv. 643401).

Il vizio, semmai, dovrebbe essere inquadrato nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sub specie di violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Ciò posto, anche qualora si volesse riqualificare il motivo nei limiti in cui ciò è consentito alla Cassazione (v. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01), il ricorso sul punto sarebbe pure carente di specificità, in quanto non ci dice esattamente nè quali fossero le prospettazioni originarie, nè quali siano state accolte dal giudice di primo grado. Invece, è certo che l’ A. non ha proposto appello incidentale, sicchè – se, come sembra, il Tribunale ha implicitamente rigettato o comunque disatteso le ulteriori richieste risarcitorie – oggi egli non può dolersi del mancato esame di talune domande che non hanno costituito oggetto dell’effetto devolutivo dell’appello.

3.1 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., con riferimento alle spese del giudizio di primo grado. Il motivo è fondato nei seguenti termini.

Va premesso che la corte di merito ha riformato solo in parte la decisione appellata. Il Tribunale di Catania, infatti, aveva condannato il Condominio alla realizzazione dell’impianto di depurazione, nonchè al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata vendita dell’immobile. La decisione di primo grado è stata riformata limitatamente alla seconda condanna, mentre la statuizione relativa all’obbligo del Condominio di realizzare il depuratore è rimasta ferma. L’ A., dunque, è stato parzialmente vittorioso in primo grado, con decisione sul punto definitivamente confermata.

Nondimeno, la Corte d’appello ha condannato l’appellante al pagamento parziale delle spese del primo grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.

Tale statuizione viola i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. (il ricorrente deduce la violazione del solo art. 92 c.p.c., ma trattasi di questione di qualificazione giuridica della fattispecie, rimessa al giudice anche nel processo di cassazione: Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01).

Infatti, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è

consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018, Rv. 647583 – 01).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania affinchè, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, provveda a rinnovare la propria statuizione in ordine alle spese del primo grado di giudizio.

3.2 Nell’ambito del medesimo motivo, l’ A. deduce pure che la corte territoriale avrebbe errato nell’applicare la Tariffa Professionale di cui al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, così contravvenendo al principio secondo cui la spese processuali devono essere liquidate in base alle tariffe vigenti in quel momento.

Tale doglianza si riferisce solamente alle spese del primo grado e, pertanto, è assorbita dall’accoglimento della prima parte del medesimo terzo motivo.

4. Il quarto motivo attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado. L’ A. ne chiede la riforma, quale conseguenza della fondatezza del suo appello.

La deduzione, pertanto, non rappresenta una vera e propria censura di legittimità, poichè non prospetta delie censure specificatamente relative al capo alla decisione impugnata. Pertanto, difettando il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il motivo risultava inammissibile e comunque risulta assorbito, perchè il grado giudichi il giudice del riuso comunque dovrà riproporsi alle sue.

5. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla condanna parziale dell’ A. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.

Tutti gli altri motivi sono inammissibili.

Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e potrà confermare lo stato mozione nelle spese effetto.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 22 aprile 2020

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