Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8036 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. un., 08/04/2011, (ud. 01/02/2010, dep. 08/04/2011), n.8036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 185838/2010 per regolamento di giurisdizione proposte

d’ufficio da:

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA con ordinanza depositata il 03/06/10

(r.g. n. 180/2010) nella causa tra:

S.A., P.S.S.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione del la causa svolta nella camera di consiglio del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pasquale CICCOLO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte

dichiarino sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo

nella controversia di cui trattasi.

Fatto

MOTIVI

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto contro la Regione Calabria e il relativo Consiglio regionale da P. S.S. e da S.A., a contestazione della mancata loro ammissione a una procedura concorsuale di selezione riservata (a norma dalla L.R. Calabria n. 8 del 1996, art. 27, comma 4, come modificato dalla L.R. n. 18 del 2000, art. 4) al personale che avesse comunque lavorato presso il Consiglio per almeno 24 mesi alla data del 31.3.1993, differita dalla L.R. n. 18 del 2000 cit. al 31.3.1996.

Il TAR, a fondamento della pronuncia declinatoria della giurisdizione, osservava che le procedure concorsuali in questione erano state svolte e completate nel periodo 1997-1998, prima della modifica introdotta dalla L.R. n. 18 del 2000, sicchè le ricorrenti in realtà non contestavano una procedura concorsuale in essere, ma chiedevano l’accertamento del loro diritto all’inquadramento nei ruoli del Consiglio regionale e quindi era ravvisabile la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Le medesime interessate P. e S. adivano quindi il Tribunale di Reggio Calabria chiedendo il riconoscimento del loro “diritto” a partecipare alla selezione di cui alla già indicata normativa regionale. La Regione Calabria si costituiva in giudizio con memoria di costituzione (imprecisamente denominata “controricorso”).

Il Tribunale di Reggio Calabria, rilevato che le ricorrenti contestavano la loro mancata ammissione ad una selezione concorsuale e la procedura concorsuale stessa, e ritenuto quindi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo fatta valere una posizione di interesse legittimo, ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione e, a norma della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, ha chiesto che sulla stessa si pronunci la Corte di cassazione a Sezioni unite.

3. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite nel presente giudizio di cassazione.

Questa circostanza richiede che sia verificata la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio davanti a questa Corte.

4. La L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, istituendo, nel quadro di una disciplina normativa della translatio iudicii conseguente a una pronuncia declinatoria della giurisdizione, l’istituto della proposizione d’ufficio del conflitto di giurisdizione, non ha dettato le regole procedurali relative. La lacuna è agevolmente colmabile facendo riferimento in via analogica alla disciplina del conflitto di competenza di cui all’art. 45 c.p.c. Al riguardo rilevano l’art. 47, comma 4, secondo cui “il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della corte di cassazione”, e, con riferimento specifico all’instaurazione del contraddittorio in cassazione, l’art. 47, comma 5, che recita: “Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte scritture difensive e documenti”. Si fa evidentemente riferimento sia al regolamento di competenza ad iniziativa di parte (proposto mediante notificazione del relativo ricorso) che al regolamento d’ufficio, richiesto con ordinanza dal giudice che solleva il conflitto.

Ne consegue che, in caso di conflitto, tanto di competenza che di giurisdizione, ai fini della instaurazione del contraddittorio in sede di cassazione, elemento fondamentale è la comunicazione alle parti della relativa ordinanza.

Al riguardo, in mancanza di diverse precisazioni da parte della legge, che si limita a presupporre la comunicazione dell’ordinanza, può ritenersi che in effetti trovino applicazione le regole ordinarie circa la comunicazione alle parti costituite delle ordinanze non pronunciate in udienza (art. 176 c.p.c., comma 2), con esclusione quindi della necessità della comunicazione per le ordinanze pronunciate in udienza (cfr. Cass. n. 4926/2004 e 3950/2006 e analogamente, quanto alle sentenze di cui sia data lettura in udienza sia del dispositivo che della contestuale motivazione ex art. 281 sexies c.p.c., Cass. n. 17665/2004, 4401/2006, 16304/2007).

5. Poichè, come si è visto, la comunicazione dell’ordinanza che solleva il conflitto, sia di competenza che di giurisdizione, costituisce elemento essenziale ai fini della verifica da parte della Corte di cassazione della regolare instaurazione del contraddittorio davanti a sè, è indispensabile che il cancelliere del giudice a qua, in caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, prima di trasmettere il fascicolo della causa alla cancelleria della Cassazione, provveda alla rituale comunicazione della ordinanza stessa, ne verifichi poi il regolare perfezionamento e alleghi al fascicolo d’ufficio la relativa documentazione.

6. Nella specie, in atti non è rinvenibile la prova della comunicazione alle parti costituite dell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto di giurisdizione, di cui non può ritenersi attestata l’avvenuta lettura in udienza. Infatti, mentre al termine della discussione orale è stata meramente preannunciata la lettura”a fine udienza” del provvedimento con i relativi motivi contestuali ed è stato sottoscritto il verbale di udienza, non vi è verbalizzazione della lettura in udienza del provvedimento, redatto su foglio separato (circa la necessità, ai fini della decorrenza dei termini per il regolamento di competenza, dell’attestazione dell’avvenuta lettura in udienza di sentenza pronunciata ex art. 281 sexies, cfr. Cass. n. 18743/2007).

Pertanto, ai fini della regolarizzazione del contraddittorio, deve richiedersi alla cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria di procedere alla rituale comunicazione dell’ordinanza stessa.

P.Q.M.

La Corte manda alla cancelleria del giudice a quo di dare comunicazione alle parti costituite, nelle forme previste dall’art. 134 c.p.c., del deposito dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto di giurisdizione. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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