Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8035 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 23/03/2021), n.8035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7326-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della

Sardegna sez. di SASSARI, depositata il 02/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza della CTR della Sardegna, emessa nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, da parte di questa Corte con sentenza n. 19634 del 2009, di precedente sentenza della CTR che aveva respinto l’appello contro la sentenza della CTP, la quale aveva annullato l’accertamento nei confronti della società S.R. & c. s.a.s. e delle socie.

Si trattava di accertamento induttivo per l’anno 1990, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 atteso che l’ufficio aveva ravvisato l’omessa tenuta delle scritture contabili, avendo riscontrato che in tale anno il libro giornale era stato vidimato solo il 17.5.1990 e le registrazioni contabili del periodo 1.1.1990 – 16.5.1990 erano state tutte effettuate dopo la vidimazione.

Questa Corte, con la predetta sentenza, annullava la sentenza della CTR, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, avendo ritenuto che la CTR non avesse valutato se le contribuenti avevano effettivamente provato i fatti contrari a quelli su cui l’ufficio basava la propria pretesa.

Con la sentenza impugnata, in sede di rinvio la CTR ha nuovamente rigettato l’appello dell’ufficio.

Per la sua nuova cassazione ricorre l’ufficio sulla base di un motivo.

Le contribuenti non si sono costituite.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La CTR ha ecceduto i limiti del giudizio di rinvio. Infatti questo era limitato alla verifica se il contribuente avesse fornito la prova contraria rispetto alle presunzioni su cui si fondava l’accertamento, mentre la CTR ha respinto l’appello sulla base di diverse considerazioni.

Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso.

Infatti, a seguito della fallita prima notifica del marzo 2013 presso colui che lo stesso ufficio notificante ha definito come domiciliatario della parte, il Dott. C.G., nonchè alla società stessa, e constatato che la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità dello stesso, non emergono dagli atti gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. e seguenti ed il decorso, quanto meno, dei dieci giorni per il perfezionamento della notifica.

Anche ammettendo che si sia trattato di errore incolpevole dell’ufficio, è vero che quest’ultimo ha compiuto un ulteriore tentativo di notifica, ma la rinnovazione della stessa è stata eseguita solo nel marzo 2014, a più di un anno dalla prima, e quindi al di fuori del termine stabilito da Sez. Un. 14594 del 2016, vale a dire entro un numero di giorni pari alla metà del termine breve di gravame (e quindi 30 giorni) a partire dalla restituzione del plico relativo al primo tentativo di notificazione.

Peraltro, non vi sono elementi per ritenere che anche la seconda notifica sia andata a buon fine, e non vi è alcuna evidenza del fatto che la controparte dell’ufficio sia mai venuta a conoscenza del ricorso.

Lo stesso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Non essendo la controparte costituita, non vi è da provvedere sulle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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