Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8035 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 22/04/2020), n.8035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 775-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare 71, presso lo studio dell’avvocato Ilaria Brunelli, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 639/2017 del Tribunale di Gela, depositata il

17/10/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

Fatto

RITENUTO

M.S. conveniva in giudizio Riscossione Sicilia s.p.a., impugnando tre intimazioni di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti. Il Giudice di pace di Mazzarino dichiarava l’inammissibilità del ricorso. Il M. appellava la decisione ma il Tribunale di Gela, in funzione di giudice d’appello, rigettava il gravame.

Questa sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del M. per sette motivi. L’agente di riscossione non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il ricorrente ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile in quanto carente nell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, con specifico riferimento alle ragioni della decisione impugnata, la cui illustrazione è stata totalmente omessa (del giudizio di secondo grado si dice solamente che si è concluso con il rigetto dell’appello).

Pertanto, il ricorso non rispetta il requisito prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che consiste in un’esposizione che garantisca alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01).

La prescrizione, invero, non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale alla conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti – almeno nei sensi indicati – è inammissibile.

Inoltre, il ricorso è inammissibile anche a causa della scarsa chiarezza dei motivi, nei quali non sono nitidamente indicate neppure le norme che si assumono violate. Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 01; Sez. 3, Sentenza n. 6184 del 13/03/2009, Rv. 607129 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006, Rv. 593,552 – 07). Principio ribadito in motivazione da Cass. Sez. Un. N. 7074 del 2017.

Ed invero, nei primi quattro motivi lè norme che si assumono violate sono l’art. 615 c.p.c., della L. n. 689 del 1981, art. 22, l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e l’art. 156 c.p.c., comma 2. Sennonchè queste sono le disposizioni che genericamente individuano il tipo di azione processuale esperita, l’onere di motivazione dei provvedimenti giudiziari e l’insanabilità delle nullità processuali quando l’atto difetta dei requisiti di forma essenziali per il raggiungimento dello scopo. Si tratta, quindi, di norme assolutamente generiche, che in realtà non hanno alcuna specifica coerenza con le ragioni delle varie censure doglianze esposte dal ricorrente. Tale carenza è solo limitatamente colmata dalla indicazione – nel terzo e nel quarto motivo – degli artt. 214,221 e 222 c.p.c., la cui violazione, tuttavia, non è ritualmente dedotta per le ragioni a seguire illustrate.

Neppure dalla lettura dei motivi è possibile ricavare una più specifica indicazione di quali sarebbero le violazioni di legge che, in concreto, il M. avrebbe inteso denunciare. Essi, infatti, lungi dal prospettare veri e propri errores in procedendo o quaestiones iuris, si risolvono in contestazioni in fatto o comunque relative ad apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice di merito. Ciò costituisce, al contempo, un’ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso. E’ lo stesso ricorrente, invero, che ripetutamente denuncia senza alcuna remora, nonostante la specificità del rito di legittimità “errori in fatto” del giudice di merito (pagg. 6, 7 e 12).

Infine, il ricorso è anche carente di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), essendo stata omessa l’indicazione diretta o indiretta del contenuto degli atti processuali e dei documenti rilevanti ai fini della decisione. In particolare, il quarto, il quinto e il settimo motivo, sono redatti con la tecnica del c.d. “assemblaggio”, ossia mediante la mera riproduzione grafica di atti processuali (verosimilmente, verbali di udienza), peraltro manoscritti e pressochè illeggibili.

Una simile tecnica di redazione del ricorso contravviene il requisito di ammissibilità imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la stesura dell’atto mediante l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).

Con le memorie difensive il M. sostiene che la tecnica dell’assemblaggio, lungi dal determinare l’inammissibilità del ricorso, ne consentirebbe anzi una migliore inteliegibilità. Tale affermazione, tuttavia, non è accompagnata dalla prospettazione di alcun argomento che possa inficiare il punto di arrivo della copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto.

Altrettanto inconducente è quanto osserva il ricorrente a proposito del rilievo di insufficiente esposizione dei fatti di causa. Infatti, egli ribadisce, come già aveva fatto nel ricorso, quale fosse il contenuto della sentenza di primo grado, quasi come se il giudizio di legittimità si “sostituisse” a quello d’appello, dovendosi sindacare della correttezza non di quest’ultima sentenza” bensì della prima.

Infine, a proposito della scarsa chiarezza dei motivi di appello, deve precisarsi che tramite le note ex art. 380-bis c.p.c. non è possibile recuperare un vizio di ammissibilità del ricorso, integrandolo ex post dei requisiti inizialmente mancanti.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 22 aprile 2020

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