Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8035 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. un., 08/04/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 08/04/2011), n.8035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONE RAFFAELE, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., società soggetta a direzione e

coordinamento da parie di ENEL DISTRIBUZIONE S. P. A. in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domicilia in ROMA,

VIA A. BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato DE VERGOTTTNI

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3606/2008 del TRIBUNALE di SIRACUSA;

udito l’avvocato Costanza ACCIAI, Fabrizio MOZZILLO per delega

dell’avvocato Giuseppe De Vergottini; adita la relazione della causa

svolta nella camera di consiglio del 26/10/2010 dal Consigliere Dott.

GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Raffaele CENICCOLA, il quale chiede che le Sezioni unite, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con

le statuizioni di legge.

Fatto

IN FATTO e IN DIRITTO

Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato il 24.11.2009, L.V. ricorre presso queste sezioni unite per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia da lui introdotta dinanzi al tribunale di Siracusa nei confronti, della s.p.a. Enel Distribuzione al fine di sentir condannare la convenuta all’esecuzione dell’allacciamento alla rete di distribuzione dell’azienda agricola di proprietà di esso attore, ovvero in subordine alla restituzione della somma versata per ottenere l’utenza, oltre al risarcimento dei danni cagionatigli dall’inadempimento della società.

Il ricorso è fondato.

Nel corso del giudizio di merito, il ricorrente, in qualità di proprietario di un agrumeto, aveva chiesto all’ente erogatore dell’energia elettrica l’allacciamento per la sua azienda ai sensi della L.R. siciliana n. 25 del 1985, art. 5 e, dopo circa due anni, l’Enel aveva riscontrato positivamente la richiesta, invitandolo al versamento della somma dovuta.

Nonostante il richiesto adempimento fosse avvenuto tempestivamente, la società non aveva provveduto all’allacciamento e, nel corso del giudizio, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, opinando che la controversia, avente ad oggetto la materia dei pubblici servizi, fosse devoluta, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, lett. e) e art. 34 alla cognizione del giudice amministrativo.

L’eccezione sollevata dalla società resistente è infondata. La giurisdizione appartiene, di fatti, in subiecta materia, al giudice ordinario.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, di fatti, la norma di cui all’art. 33, nel testo sostituito dalla L. n. 205 del 2005, art. 7 – evocata dall’Enel Distribuzione a fondamento della propria eccezione – è stata dichiarata parzialmente illegittima e interpretata nel senso che la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel solo caso in cui la P.A. agisca esercitando il proprio potere autoritativo ovvero, stante la facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione di tale potere, nel caso in cu essa si avvalga in concreto di tale facoltà, il cui esercizio, peraltro, presupponga pur sempre l’esistenza di quel potere.

Ne consegue che, ove il privato lamenti, come nella specie, un mero inadempimento contrattuale, la relativa controversia, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto diritti soggettivi di fonte negoziale, oggetto del contendere essendo il rapporto individuale o intersoggettivo di utenza e le situazioni giuridiche ad esso sottese (cfr. Cass. ss. un. 4584/2006 e 23645 del 2004), inclusa quella risarcito” la, mentre del tutto inconferente si appalesa la pretesa della P.A. di estendere l’ambito della controversia ben oltre: il rapporto di utenza onde attrarlo nell’orbita dell’accertamento del corretto esercizio da un potere amministrativo riguardante la regione Sicilia, trattandosi, all’evidenza di res inter alios rispetto alla richiesta del privato, oltretutto a questi mai rappresentale all’atto del positivo riscontro della richiesta di allacciamento.

La disciplina delle spese segue come da dispositivo, giusta il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidane in Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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