Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8035 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 01/04/2010), n.8035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F. – elettivamente domiciliato in ROMA, via di San

Godenzo, 59, presso lo studio dell’avv. Aiello Giuseppe, dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro-tempore –

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania depositato l’11

luglio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. GAMBARDELLA Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.F. adiva la Corte d’appello di Catania, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Caltanissetta con atto del 28 settembre 1976, avente ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà su di un fondo, definito con sentenza de 21 marzo 2006, avverso la quale aveva proposto appello con atto del 2006, non ancora definito.

La Corte territoriale, con decreto dell’11 luglio 2007, fissata la durata ragionevole del giudizio di primo grado in anni sette e mesi sei, ritenuta sussistente la violazione del relativo termine per il periodo di anni 24, reputava fondata la domanda relativa alla dedotta sussistenza del danno non patrimoniale, stabilendo il risarcimento nella misura di Euro 600,00 per anno, condannano il convenuto a pagare complessivi Euro 14.400,00, nonchè le spese del giudizio nella misura di 2/3, dichiarando compensata la residua parte.

Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso P. F., affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Il ricorrente, con un unico motivo, denuncia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 2056 e 1226 c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione su si un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

L’istante, in riferimento al termine di durata ragionevole fissato nel decreto, premette che “potremmo lagnarci della riduzione temporale”, e precisa che, tuttavia, “non valga la pena soffermarsi su tale punto della controversia” (pg. 8) e contesta l’entità della somma liquidata a titolo di equa riparazione. A suo avviso, il provvedimento, stabilendo il risarcimento nella misura di Euro 600,00 per ogni anno di ritardo, si sarebbe discostato dai parametri stabiliti dalla Corte EDU e dalla somma che egli aveva chiesto, nell’osservanza di detto parametro, nell’importo di Euro 1.000,00 per anno, senza fornire alcuna motivazione e sarebbe perciò censurabile.

E’ quindi formulato il seguente quesito di diritto: “Il giudice di merito dovrà determinare l’equa riparazione adeguandosi ai criteri adottati in casi simili dalla CEDU, anche se con un margine di valutazione ragionevole e adeguatamente motivato, tenendo conto soltanto della complessità del processo e del comportamento eventualmente dilatorio delle parti e non delle condizioni economiche delle stesse o di altri elementi che non influiscano sulla “ragionevole durata”.

2.- Il motivo – concernente – giusta la precisazione riportata nella sintesi, la sola misura del risarcimento- appare fondato nei termini precisati di seguito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi dopo le sentenze del 2004 delle Sezioni Unite, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004). Una volta che questo danno non sia stato escluso, i criteri di determinazione dei quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, e, se intenda discostarsi dai criteri indennitari affermati dalla Corte di Strasburgo, senza incorrere nel vizio di violazione di legge (successivamente, per tutte, Cass. n. 9328 del 2008; n. 14274 del 2006), deve procedere sempre ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti, per un verso, dalla natura e dall’entità della pretesa pecuniaria avanzata e, per altro verso, dalle condizioni socio-economiche dell’attore e, quindi, può apportare le deroghe che siano in relazione ragionevole con detti parametri (Cass. n. 2254 del 2007) giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 19205 del 2005; n. 8600 del 2005; n. 8568 del 2005), avendo riguardo appunto alle particolarità della fattispecie (quali: l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006).

In applicazione di detti principi, il decreto non è immune da censure, in quanto ha liquidato una somma di Euro 600,00 per ciascun anno di ritardo, discostandosi in misura non ragionevole dai parametri della Corte EDU (fissati nella misura compresa tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00), senza fornire adeguata motivazione, facendo generico riferimento alla soccombenza ed alla assenza di ulteriori indicazioni allegazioni economiche della parte, che avrebbe permesso di attestarsi al parametro minimo fissato dai giudici europei.

Pertanto, il ricorso, stante la manifesta fondatezza, nei limiti e nei termini precisati, può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, con la precisazione che in virtù del principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 21840 del 2009, il parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale è di Euro 750,00, per il primo triennio eccedente il termine di durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato – con conseguente assorbimento del secondo motivo, dovendo comunque essere effettuata la riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, in applicazione dello standard da ultimo indicato – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – individuato nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, va riconosciuta all’istante la somma di Euro 23.250,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio (anni 24, come incensurabilmente accertato dal giudice del merito), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 23.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.190,00 (di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità in Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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