Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8034 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01/04/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 01/04/2010), n.8034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A., in proprio e nella qualità di erede di P.

V., elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 74, presso

l’avv. Stefano Nitoglia, rappresentata e difesa dall’avv. Paparello

Raffaele, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, via di Torre

Argentina 47, presso l’avv. Alessandra Dipatrizi, rappresentato e

difeso dall’avv. Maragoni Adelindo giusta delega in atti;

– controricorrente –

e

M.O., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Giovanni Quadrino, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4008/06 del 21

settembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PIVETTI Marco, che nulla ha osservato.

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. L.A. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti di M.O. e di S. F. avverso la sentenza n. 4008/06 del 21 settembre 2006, con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di P.V., l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 998 del 2004, che, in accoglimento delle domande proposte dal M. e dallo S. contro di lei e il marito P.V., defunto nelle more del giudizio di primo grado, aveva trasferito la proprietà di un immobile;

1.1. gli intimati M.O. e S.F. hanno resistito con controricorso, lo S., in particolare eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti richiesti dagli artt. 366 e 366 bis c.p.c.;

OSSERVA:

2. con l’unico motivo di ricorso la L. censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito ritenuto, con motivazione contraddittoria, gli eredi del P. litisconsorzi necessari, senza che però gli appellati, che avevano eccepito la non integrità del contraddittorio, avessero indicato, come loro onere, tutti gli eredi che avevano titolo a partecipare al giudizio, e conclude deducendo che l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti è improduttivo di effetti, con la conseguenza che la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione;

3. il ricorso appare inammissibile in quanto non contiene la esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. S.U. 2006/11653; Cass. 2006/22385), nè la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, che non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409), nè, infine, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che le spese del giudizio di Cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di S. F. e di M.O., che si liquidano, per ciascuno degli aventi diritto, in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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