Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8033 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 22/04/2020), n.8033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25965-2017 proposto da:

D.M.M. e D.L.Z., rappresentati e difesi

dall’avvocato Enrico Gaveglio ed elettivamente domiciliati in Roma,

via G.B. Morgagni, n. 2/A, presso lo studio dell’avvocato Umberto

Segarelli;

– ricorrenti –

contro

P.M. e C.S., rappresentati e difesi dall’avvocato

Vittorio Gobbi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via di San

Nicola dè Cesarini, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Francesco

Rombolà;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1404/2017 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 23/06/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

P.M. e C.S. convenivano in giudizio D.L.Z. e D.M.M., nella qualità di soci della estinta Z. Costruzioni s.a.s., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni di umidità verificatesi in un appartamento di proprietà degli attori, realizzato dalla citata società.

Il Tribunale di Torino respingeva la domanda. Gli attori impugnavano tale decisione e la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame, riformava la sentenza di primo grado, condannando la D.L. e il D.M. al pagamento della somma attualizzata di Euro 57.867,30, oltre le spese legali dei giudizi di merito.

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte dei convenuti soccombenti, che hanno articolato un unico motivo di censura.

Il P. e la C. hanno resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, (come modificato dal comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

I ricorrenti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Nell’ambito di un unico motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1490 e 1492 c.c., formulando – in realtà – due distinte doglianze.

La prima censura si rivolge nei confronti della sentenza impugnata nella parte in cui “ha ritenuto fornita la prova (…) sulla base dell’unico dato fattuale emerso, ossia della presenza di due centimetri di acqua all’interno del vespaio”.

Con la seconda censura, i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe fatto erronea applicazione del principio della vicinanza della prova.

Il motivo è, nel suo complesso, inammissibile.

Questa Corte ha chiarito (Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, non massimata sul punto) che la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi in capo a una parte diversa da quella che ne era onerata sulla base della differenza fra fatti costituivi ed eccezioni.

Tale vizio, nella specie, non sussiste, anzi – a ben vedere – non è adombrato neppure dai ricorrenti.

Il motivo, lungi dal dedurre la violazione dell’art. 2697 c.c., nel senso innanzi indicato, si risolve in una sollecitazione a rivalutare le risultanze probatorie e, quindi, si colloca al di fuori dei limiti in cui il controllo sulla ricostruzione della quaestio facti è possibile nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01). Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è inammissibile.

Quanto al secondo aspetto, i ricorrenti sostengono che la corte d’appello avrebbe fatto erronea applicazione del principio di “vicinanza” come criterio di ripartizione dell’onere probatorio. Tale prospettazione non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata che, pur menzionando il principio della vicinanza della prova, in realtà addebita ai convenuti l’onere di dimostrare l’esatto adempimento della loro prestazione, in base al principio generale secondo cui il creditore deve solo provare la fonte del suo diritto, limitandosi all’allegazione dell’inadempimento di controparte (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 – 01; più di recente Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010, Rv. 611587 – 01).

Infine, le risultanze probatorie rassegnate, ivi comprese la c.t.u. e l’a.t.p. sono evocate senza che se ne fornisca la localizzazione in questo giudizio di legittimità, necessaria per adempiere all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Infatti, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Sez. 3, Ordinanza n. 2:2303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01). Ciò in quanto, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01). Pertanto, l’onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 – 01). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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