Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8033 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8033 Anno 2016
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 6465-2013 proposto da:
LAVALLE GIUSEPPE LVLGPP39S14D179R, LAVALLE PATRIZIA
LVLFRZ64F43A326E, LAVALLE FRANCO LVLFNC67502A326P,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell’avvocato BARBARA AQUILANI,
rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELE RAPALI
2015

giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –

2178
contro

PODIO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

1

.r)

Data pubblicazione: 21/04/2016

TASSONI, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
CARDELLINO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO TASSONI, che lo rappresenta e

controricorso;
– controricorrentl nonchè contro

UNITA SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 224/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 09/02/2012, R.G.N. 2109/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato ALBERTO DI NATALE per delega;
udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

difende giusta procura speciale a margine del

R.g.n. 6465-13 (ud. 10.11.2015)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Con sentenza del 9 febbraio 2012 la Corte d’Appello di Torino, ha
parzialmente riformato la sentenza del maggio del 2006 resa in primo grado
dal Tribunale di Aosta.
Quel tribunale era stato adìto nell’ottobre del 2004 da Giuseppe Lavalle,

Patrizia Lavalle e Franco Lavalle per ottenere, nella qualità di marito il primo
e di figli gli altri due, la condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa
del decesso della signora Enrichetta Rodigari in data 15 febbraio 2004 presso
l’Ospedale di Aosta, a loro dire avvenuta dopo il ricovero della de cuius per
negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici Stefano Podio, medico in
servizio presso il servizio di pronto soccorso dell’Ospedale, e Giovanni
Cardellino, medico di turno presso il reparto di medicina generale, al quale
era stata avviata dal dottor Podio.
Il Tribunale di Aosta rigettava la domanda – proposta contro i detti
medici e l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, cui faceva capo la
struttura ospedaliera – per mancanza di dimostrazione del nesso causale fra
l’operato dei medici ed il decesso.
§2. La Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello principale dei
Lavalle tendente ad ottenere la riforma della sentenza sul punto in cui aveva
negato la dimostrazione del nesso causale ed ha, invece, accolto l’appello
incidentale dell’Unità Sanitaria in ordine alla parziale compensazione delle
spese del primo grado di giudizio, ponendole totalmente a carico degli attori.
§3. Avverso la sentenza della Corte torinese i Lavalle hanno proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati congiuntamente, contro
l’Unità Sanitaria della Valle d’Aosta ed i due medici.
Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi i due medici.
§4. I medici resistenti hanno depositato memoria.

3
Est. Cs. Raffaele Frasca

R.g.n. 6465-13 (ud. 10.11.2015)

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. In via preliminare il Collegio rileva che la notificazione è stata
tentata a mezzo posta con perfezionamento per i notificanti in data 20
febbraio 2013 nei confronti dell’Unità Sanitaria nel domicilio eletto presso il
suo difensore nel giudizio di appello, domicilio che è quello indicato nella

sentenza impugnata.
La notificazione non risulta andata in porto e, quindi, perfezionata per la
destinataria per irreperibilità del difensore presso il detto domicilio, in ragione
di trasferimento.
Ora, i ricorrenti, di fronte a tale risultanza del tentativo di notificazione
avrebbero dovuto ispirare il loro comportamento al rispetto del principio di
diritto, secondo cui: <> (Cass. sez. un. n.
3818 del 2009).
I ricorrenti, viceversa, non risulta che si siano attivati nei sensi supposti
dal detto principio.

Nella descritta situazione, risultando il litisconsorzio fra l’Unità Sanitaria
ed i due medici di natura facoltativa ancora in questa sede (atteso che non è
stata fatta richiesta dall’Unità Sanitaria di regresso nei confronti dei medici e
considerato che la domanda proposta originariamente nei confronti dei tre
convenuti invocava la solidarietà della loro responsabilità) non si verte in
situazione che imponga l’ordine di rinnovo della notificazione ai seni dell’art.
331 c.p.c. e, del resto, non ricorre la fattispecie dell’art. 332 c.p.c., dato che
l’Unità Sanitaria, esendo vittoriosa non era parte che poteva proporre
impugnazione e, comunque, essa sarebbe ormai preclusa.
Il ricorso nei confronti dell’Unità Sanitaria dev’essere, dunque,
dichiarato inammissibile per mancata attivazione del contraddittorio e,
dunque, inesistenza della stessa, con comportamento che non consente in
alcun modo un ordine di rinnovazione o ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
§2. Con i due motivi ricorso, indicati congiuntamente ed illustrati
insieme e che debbono esaminarsi solo nei riguardi dei medici resistenti, si
deduce “omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” e “omessa o insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dagli attori
in primo grado e dagli appellanti in grado di appello in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c.”.
§2.1. L’illustrazione di quelli che dovrebbero essere due motivi procede
senza un distinguo dell’attività assertiva relativa all’uno e all’altro.

5
Est. Con. Raffaele Frasca

R.g.n. 6465-13 (ud. 10.11.2015)

Essa inizia con la prospettazione che i ricorrenti, sia nell’atto di citazione
di primo grado che in quello di appello avevano invocato la responsabilità dei
a
convenuti sotto il duplice profilo contrattale ed extracontrattuale. Si procede,
,,
quindi, a dar conto, dalle ultime otto righe della pagina 14 sino alle prime tre
della pagina 17, dei termini in cui nella citazione introduttiva e in una
memoria che si qualifica ai sensi dell’art. 170 c.p.c. era stato argomentato il

duplice profilo di responsabilità.
Si sostiene, quindi, che il giudice di primo grado aveva rigettato la
domanda reputando che non fosse stata dimostrata l’esistenza del nesso
causale tra l’attività terapeutica posta in essere dai sanitari e l’evento della
morte della de cuius e si sostiene che tale convincimento sarebbe stato dal
primo giudice espresso solo con riferimento all’invocazione della
responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., mentre il medesimo <

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