Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8032 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 16/03/2016, dep.29/03/2017),  n. 8032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27011/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 69/35/08, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento a carico del contribuente O.S., esercente l’attività di imprenditore edile.

La CTR, in particolare, ha affermato che le irregolarità rilevate a carico del contribuente, costituite dalla presenza presso il cantiere di due lavoratori, uno dei quali era il figlio del contribuente, non iscritti nel libro matricola o in altri libri obbligatori, non potevano essere qualificate come ripetute e quindi gravi.

Da qui il giudice di secondo grado ha fatto discendere l’illegittimità dell’avviso di accertamento, attesa la carenza del presupposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), ritenendo che ai fini di un accertamento induttivo sarebbero stati necessari ulteriori accessi, o comunque l’esistenza di altri elementi indizianti della continuità lavorativa dei due lavoratori la cui presenza era stata rilevata sul cantiere.

Il contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2 e dell’art. 2697 c.c., censurando la statuizione della CTR secondo cui, quando le irregolarità delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione non sono state ripetute, esse non sono così gravi da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia carenza motivazionale della sentenza impugnata per avere la CTR escluso la gravità delle irregolarità contabili riscontrate a carico del contribuente sulla base di una inadeguata valutazione delle risultanze processuali.

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati sono fondati.

In tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, fa salva la possibilità di desumere l’esistenza di attività non dichiarate, facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli artt. 2727 – 2729 c.c.. Ne consegue l’ammissibilità dell’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con l’accertamento della presenza di “forza lavoro” non dichiarata (Cass. 5731/2012).

Non risulta conforme a tali principi la decisione impugnata, nella quale, a fronte dell’accertata presenza sul cantiere di due lavoratori non iscritti nel libro matricola o in altri libri obbligatori, si rileva un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla affermazione che sarebbero stati necessari più accessi per dimostrare la continuità della presenza dei lavoratori “in nero”, omettendo di valutare compiutamente tutti gli elementi dedotti dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla dedotta inattendibilità delle scritture contabili della contribuente.

La CTR ha inoltre apoditticamente escluso la gravità delle violazioni, a fronte della rilevanza della “forza lavoro” in nero accertata in relazione alla modeste caratteristiche dimensionali dell’impresa individuale di cui era titolare il contribuente, specificamente messa in rilievo nell’accertamento e ribadita in giudizio dall’Agenzia delle Entrate.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Lombardia che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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