Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8032 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 22/04/2020), n.8032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24892-2017 proposto da:

EUROGESTIONI 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n.

114, presso lo studio dell’avvocato Luigi Parenti, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MA.RU., M.I. e MA.IS., rappresentati e

difesi dall’avvocato Angelo Galassi ed elettivamente domiciliati in

Roma, Via Eleonora Duse 54, presso lo studio dell’avvocato

Alessandro Travaglini;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5551/2016 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 22/09/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La Eurogestioni 2000 s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Frosinone, Ma.Ru., M.I. e Ma.Is., proprietari di un’unità immobiliare condotta in locazione dalla società attrice, sostenendo che gli stessi avrebbero dolosamente sottaciuto, nella fase delle trattative precontrattuali,, la circostanza che era stata deliberata l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria dello stabile, la cui successiva esecuzione aveva poi comportato un rilevante danno economico per sviamento della clientela. Chiedeva quindi il risarcimento del danno emergente, quantificato in Euro 187.300,00, e del danno all’immagine, indicato in Euro 70.000,00.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Roma, adita dalla Eurogestioni 2000 s.r.l., respingeva il gravame.

Questa decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte della Eurogestioni 2000 s.r.l., basato su un unico motivo. Ma.Ru., M.I. e Ma.Is. hanno resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La Eurogestioni 2000 s.r.l. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con un unico motivo, la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè il travisamento della prova acquisita e non valutata.

Il ricorso è inammissibile.

In realtà, la stessa ricorrente ammette che la censura non consiste nell’individuazione di un fatto decisivo per il giudizio, il cui esame sia stato omesso dai giudici di merito, bensì in una contestazione complessiva dello “intero tenore letterale dell’impugnata sentenza”, la quale sarebbe afflitta da molteplici “erronee interpretazioni”, che danno luogo ad “una palese errata ricostruzione” ed “appalesano la insufficienza e contraddittorietà nella motivazione del provvedimento impugnato, che non esplicita in alcun modo le ragioni logiche, ancor prima che giuridiche, che hanno portato (…) A ritenere infondate le domande di parte ricorrente”.

E’ di tutta evidenza, quindi, che – a prescindere dal nomen iuris – in realtà la Eurogestioni 2000 s.r.l. ha inteso denunciare un vizio di motivazione, non più previsto, a seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fra i motivi di ricorso per cassazione per le sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012. Il ricorso, infatti, non è volto a indicare uno specifico fatto di cui sia stato omesso l’esame, bensì sollecita la rivisitazione, da parte di questa Corte, della ricostruzione in fatto riservata in via esclusiva ai giudici di merito.

Ed invece, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01).

Il denunciato “travisamento” della prova, che comunque non costituisce motivo di ricorso per cassazione, consisterebbe, a ben vedere, nell’aver considerati inattendibili i testi di parte appellante (pag. 9), nonostante la produzione di una non meglio precisata “copiosa documentazione fotografica”. Ed invero, da un lato, il giudizio di inattendibilità dei testi non è censurabile in questa sede e, dall’altro, il ricorso risulta sprovvisto della necessaria specificità, quanto alla indicazione della documentazione fotografica di cui sarebbe stato omesso l’esame.

La memoria difensiva è meramente riipetitiva del contenuto del ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo. Le stesse vanno distratte in favore dell’avvocato Angelo Galassi, che ha a tal fine dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Distrae le spese legali, come sopra liquidate, in favore del difensore antistatario Angelo Galassi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA