Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8032 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 07/04/2011), n.8032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L’ALIMENTARE di Lomuscio Giovanni e Porro Vito s.d.f., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via G. Paisiello n. 15, presso l’avv. Giovanni Bellomo, rappresentata

e difesa dall’avv. Ciani Fabio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 64/08/07, depositata il 30 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Alimentare di Lomuscio Giovanni e Porro Vito s.d.f. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 64/08/07, depositata il 30 gennaio 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di rettifica alla stessa notificato per indebita detrazione, in relazione agli anni 1988 e 1989, di IVA relativa a fatture per operazioni ritenute inesistenti.

L Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., lamentando che il giudice a quo ha violato il giudicato esterno formatosi in favore di un socio in ordine alle imposte dirette relative alle medesime annualità, appare manifestamente infondato, in base al consolidato principio secondo il quale il giudicato formatosi in materia di tributi diretti non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d’imposta in tema di IVA, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto (da ult., Cass. n. 25200 del 2009); peraltro, va ricordato che le controversie in materia di IVA sono annoverabili fra quelle che richiedono il rispetto di norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 cod. civ., e dalla sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria, come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta (Cass. n. 12249 del 2010).

3. Il secondo motivo, con il quale si chiede che la Corte stabilisca che “ricade sull’AF che adduce la falsità delle fatture (e non sul contribuente che l’ha utilizzate) l’onere di dimostrare – anche mediante presunzioni qualificate – che in realtà esse si riferiscono ad operazioni inesistenti e che tale prova non può che veicolare da fatti dimostrati e non solo affermati”, appare inammissibile, in quanto tale questione non era oggetto del thema decidendum nel giudizio di appello, il cui unico motivo, come si legge nella sentenza impugnata, concerneva la legittimità dell’avviso di rettifica per essere basato sul solo richiamo per relationem ai verbali della Guardia di finanza.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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