Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8031 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 16/03/2016, dep.29/03/2017), n. 8031
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25630-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 107/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SIRACUSA, depositata il 29/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della CTR della Sicilia – sez. stacc. di Siracusa – n. 107/7/08, che, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 17736/2006, ha annullato l’avviso di accertamento a carico di R.A. di maggior reddito ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1990, determinato in via sintetica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, sulla base dei coefficienti del D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992.
La CTR ha affermato che il contribuente aveva fornito la prova di aver avuto, nell’anno 1990, la disponibilità finanziaria per far fronte alle spese, relative ai servizi e beni fruiti, di cui all’accertamento impugnato.
Il contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, D.M. 10 settembre 1992, art. 5, degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonchè vizio di motivazione, censurando la statuizione della CTR che ha ritenuto di superare la presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, non già in forza del possesso in capo al contribuente di un reddito esente o soggetto alla fonte a titolo d’imposta, nè di altro fatto idoneo a provare l’inesistenza o minore entità del reddito, bensì della disponibilità di somme prese a mutuo.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio posta a fondamento della pronuncia.
La CTR, infatti, nell’affermare che, sulla base della allegazioni difensive del contribuente, doveva ritenersi superata la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, non si è limitata a dare rilievo al mutuo contratto nell’anno antecedente a quello oggetto dell’accertamento, ma ha esaminato l’intera situazione del contribuente.
Ha dunque ritenuto, con valutazione di merito che non è sindacabile nel presente giudizio, che, considerata la retribuzione percepita dal contribuente per la propria attività di lavoro dipendente dal 1954 al 1974, unitamente alla disponibilità del mutuo ed al reddito d’impresa dichiarato nell’anno oggetto dell’accertamento, le complessive disponibilità finanziarie del contribuente fossero idonee a far fonte alle spese connesse al possesso dei beni posti a fondamento dell’accertamento, costituiti da un’abitazione, acquistata peraltro nell’anno 1974, ed un’autovettura.
Non deve provvedersi sulle spese perchè il contribuente non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017