Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8031 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 22/04/2020), n.8031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7379-2017 proposto da:

B.M., L.R. e N.R., rappresentati e

difesi dall’avvocato Enrico Gaveglio ed elettivamente domiciliati in

Roma, Via Reno 21, presso lo studio dell’avvocato Roberto Rizzo;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1647/2016 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 22/09/2016;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso con ricorso incidentale

condizionato e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. Cosimo

D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

B.M., N.R. e L.R. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, esponendo di aver frequentato anestesia e rianimazione presso dall’anno accademico 1998/99 al diploma; che durante il corso percepivano una borsa di studio 23.207,00 ciascuno e la terze di la Scuola di specializzazione in l’Università degli studi di Torino 2001/02, conseguendo il relativo di specializzazione i primi due dell’importo complessivo di Euro 34.810,50. Tanto premesso, chiedevano che fosse loro riconosciuto il trattamento economico previsto dalla Dir. CE 93/16, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 368 del 1999, la cui entrata in vigore era stata però differita dalla L. n. 266 del 2005, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione della differenza.

Il Tribunale, nel contraddittorio con l’Avvocatura dello Stato, rigettava la domanda, compensando le spese processuali.

Gli attori impugnavano la decisione, reiterando la domanda iniziale. La Corte d’appello di Torino respingeva il gravame.

Contro tale decisione gli specializzati hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Le amministrazioni intimate hanno resistito con un unico controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato.

In particolare, trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006/07 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Dir. 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al citato D.Lgs. (fra le molte: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01).

Gli odierni ricorrenti hanno terminato il corso di specializzazione in data anteriore all’anno accademico 2006/07 e il ricorso non prospetta alcuna ragione per la quale il consolidato orientamento di questa Corte possa essere rimesso in discussione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione della circostanza che il citato orientamento si è andato consolidando in epoca non di molto precedente la proposizione del ricorso, sicchè può presumersi che non fosse conosciuto dai ricorrenti, va disposta la compensazione delle spese processuali.

Ricorrono, tuttavia, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

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