Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8031 del 21/04/2016

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8031 Anno 2016
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso 22938-2012 proposto da:
A.A.

S.S.
ricorso;
– ricorrenti
contro

1

Data pubblicazione: 21/04/2016

XX SPA

M.M.

U.U.
al controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 436/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 09/08/2011, R.G.N.
313/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GABRIELE CIANCI;
udito l’Avvocato RADO RACE;
udito l’Avvocato ANGELA DONATACCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.;

2

procura in calce al controricorso;

I FATTI

Tarcisio ed Oriana, con A.A., nella rispettiva qualità di
genitori e sorella di E.E., premesso che quest’ultima si
era recata, nel febbraio del 2001, su di una pista di sci gestita
dalla s.p.a. Promotour, venendo improvvisamente investita da un

trauma cranico riportato nell’incidente, convennero dinanzi al
Tribunale di Tolmezzo la predetta società, chiedendo il
risarcimento dei danni sul duplice presupposto che, nella qualità
di gestore della pista, essa non aveva garantito la tempestività,
l’efficienza e l’adeguatezza dell’organizzazione dei soccorsi, e
che, ai sensi dell’art. 2050 e delll’art. 2051 c.c., non aveva
offerto la prova positiva di non aver commesso alcuna violazione
di legge e di comune prudenza – dovendo, ancora sotto questo
profilo, la XX rispondere per l’inadeguatezza
dell’approntamento dei soccorsi, da ritenersi vicenda con-causale
concorrente, a prescindere dal fatto del terzo.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, osservando che gli
attori avevano tempestivamente allegato, come causa del decesso,

altro sciatore, U.U., e decedendo alcune ore dopo a causa del

. soltanto la mancata predisposizione di idonei soccorsi sulla
pista, mentre dovevano ritenersi decaduti quanto all’allegazione
del diverso fatto rappresentato dalle pretese negligenze della
società convenuta rispetto alla messa in sicurezza di una pista
ritenuta pericolosa.
Nel merito, la causa della morte, a giudizio del Tribunale, doveva
comunque farsi risalire soltanto all’urto violentissimo con

3

,

l’investitore (terzo chiamato in causa, nei cui confronti nessuna
domanda era stata, peraltro, formulata), come risultante dalle
dichiarazioni rese da un testimone oculare e dagli esiti
dell’accertamento peritale.
La corte di appello di Trieste, investita dell’impugnazione

Per la cassazione della sentenza della Corte tridentina i A.A.
hanno proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.
Resistono con controricorso la XX e  U.U..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
si denuncia nullità della sentenza.

Con 12 primo motivo,

Il motivo

con il quale si lamenta,

con dovizia di

argomentazioni, una erronea identificazione, da parte della Corte
di appello, della

causa

petendi

così

come introdotta in primo

grado, conseguentemente omettendo di istruire la causa su di un
punto decisivo, 1.e. la pericolosità della pista – è infondato.
Premessa,

in limine,

l’infondatezza (per costante giurisprudenza

di questo giudice di legittimità) del richiamo all’art. 2050 c.c.
con riguardo all’attività sciistica, tutte le censure mosse alla
sentenza impugnata si infrangono, difatti, sul corretto impianto
motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha
ritenuto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non
contenesse, se non attraverso generici quanto indimostrati e
inammissibili cenni privi di qualsivoglia contenuto di specificità
e concretezza, alcun riferimento alla questione della pericolosità

4

proposta dagli attori, la rigettò.

della pista, che avrebbe trovato spazio per la prima volta
soltanto nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c., senza che,
in precedenza, alcuna allegazione circa la concreta e legittima
predicabilità di un nesso di causalità giuridicamente rilevante
tra la cosa in custodia e l’evento di danno fosse mai stato

converso, emersa la questione della pericolosità della pista
soltanto a seguito della costituzione del chiamato in causa, senza
che gli attori potessero,

Ipso facto,

beneficiare delle relative

allegazioni difensive, non avendo mai esteso la loro domanda nei
confronti dell’unico responsabile dell’accaduto, come confermato
dallo stesso CTU, che avrebbe individuato la causa della morte
della giovanetta nell’urto violentissimo conseguente
all’investimento da parte del U.U..
Con insindacabile apprezzamento di fatto (tale essendo l’attività
di interpretazione e qualificazione della domanda introduttivo del
giudizio), il giudice territoriale, senza incorrere in alcun vizio
logico-giuridico, ha ritenuto che, nei modi, nei tempi e nelle
forma di rito, fosse stata allegata una sola ragione di doglianza
risarcitoria, legata alla tardiva e insufficiente predisposizione
dei soccorsi, senza che alcun rilievo potesse spiegare, per la
ragioni appena ricordate, il dibattito processuale instauratosi
tra la convenuta e il terzo chiamato in causa in ordine alla
pericolosità della pista, a fronte della mancate, tempestive
allegazioni della parte attrice.

5

specifico oggetto di allegazione e di doglianza – essendo, di

Con 12 secondo motivo,

si denuncia

omessa,

insufficiente

e

contraddittoria motivazione crca un fatto controverso e decisivo
per il giudizio.
Il motivo, che ripercorre sotto altro profilo rilevante ex art.
360 c.p.c. gli stessi sentieri espositivi di quello che precede,

precedono, cui va aggiunta quella per la quale la rilevanza
causale dell’urto tra i due sciatori è stata ritenuta, con
incensurabile apprezzamento di merito, di per se sufficiente a
produrre l’evento di danno, con conseguente elisione della
speculare (quanto indimostrata, nella specie) rilevanza di
eventuali concause preesistenti.
Con il terzo motivo,

si denuncia violazione e

falsa applicazione

degli artt. Degli artt. 2050 e 2051 c.c.
Il motivo non ha giuridico fondamento.
Esso riproduce, sotto profili solo apparentemente dissimili, le
doglianze già mosse alla sentenza impugnata con la prima censura,
omettendo del tutto di considerare che la Corte territoriale, con
motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha ritenuto non
tempestivamente allegato e provato, in concreto e non attraverso
una mera declamazione del tutto astratta, la predicata rilevanza
causale tra la cosa in custodia e l’evento di danno, mentre la
prova, raggiunta in sede di giudizio di merito, della rilevanza
causale esclusiva del fatto del terzo, era funzionale ad
interrompere, come già osservato, il nesso etiologico tra la cosa
stessa e il danno.

6

è assorbito, quanto al suo rigetto, dalle considerazioni che

Il ricorso è pertanto rigettato.
Le peculiarità del caso di specie, anche in relazione al
possibile, diverso esito di una vicenda processuale
differentemente gestita, consente di compensare le spese del
giudizio di cassazione.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del
giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, li 24.9.2015

P.Q.M.

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