Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8031 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 07/04/2011), n.8031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DANIEL SRL;

avverso la sentenza n. 63/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 29.5.06, depositata il 31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la Danie srl per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe per omessa motivazione su un fatto decisivo.

Il ricorso e’ inammissibile perche’ manca del quesito – sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 2. Come noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, dall’art. 366 bis c.p.c. e dall’art. 375 c.p.c., n. 5 – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’. In base a siffatta interpretazione, la norma di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. si sottrae, “in parte qua”, a censure di incostituzionalita’ in riferimento agli artt. 76, 77, 24, 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1 (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU), giacche’: 1) quanto alla supposta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, cosi’ inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalita’ ispiratrici della Legge Delega n. 80 del 2005; 2) quanto a preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24, 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimita’ della decisione, sicche’ il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale e’ stato imposto come onere a carico della parte” (Cass. 2652/2008)”;

Considerato – che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza aggravio di spese, attesa la inerzia della parte intimata vittoriosa.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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