Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8031 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S., R.F., G.G., questi ultimi

due in rappresentanza del proprio figlio minore G.G.,

in proprio e nell’interesse dello stesso minore, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato GALLO Attilio, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 676/2008 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA

VETERE, SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA, depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Con ricorso notificato il 15 aprile 2009 R.S., R.F. e G.G., gli ultimi due in rappresentanza del figlio minore G.G.. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 4 novembre 2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione distaccata di Caserta, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva liquidato in Euro 800,00 per ciascuno i danni subiti rispettivamente dal minore e dal R. nel sinistro stradale cagionato da auto non identificata.

L’intimata, Assicurazione Generali S.p.A. quale impresa designata F.G.V.S., non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 191 e 61 c.p.c., art. 92 disp. att. c.p.c..

Formulano una serie di quesiti che non postulano l’enunciazione di principi di diritto decisivi per il caso di specie e nel contempo di applicabilità generalizzata, ma si sostanziano in una richiesta di valutare positivamente la necessità di disporre una nuova consulenza tecnica, scelta che, d’altra parte, è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale ha fatto leva sulla considerazione che quella disposta in primo grado non era stata espletata perchè i danneggiati non avevano risposto alla convocazione del C.T.U. e ha ritenuto ingiustificata la mancata presentazione.

Con il secondo motivo viene lamentato difetto di motivazione sul punto. La censura non presenta un momento di sintesi formulato secondo i criteri sopra enunciati, ma si risolve in argomentazioni sostanzialmente implicanti valutazioni di merito.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria con allegati documenti; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non inducono a diversa statuizione, rimanendo confermato il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c.;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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