Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8030 del 22/04/2020

Cassazione civile sez. I, 22/04/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 22/04/2020), n.8030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22916/2019 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO Di LECCE, in persona del Prefetto

p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto,

con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolino, n. 30, presso lo

studio del Dott. Alfredo Placidi;

– controricorrente –

e

CO.BI., rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Ancora, con

domicilio eletto in Roma, via Rovereto, n. 18, presso lo studio del

Prof. Felice Ancora;

– controricorrente –

e

P.G. e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI LECCE;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce depositato il 17

maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2020

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante e gli Avv. Pietro Quinto

e Luciano Ancora;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Parabita per infiltrazioni mafiose, disposto con D.P.R. 17 febbraio 2017, il Ministero dello interno, con nota trasmessa il 13 marzo 2017, chiese al Tribunale di Lecce, ai sensi del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, art. 143, comma 11, la dichiarazione d’incandidabilità nei confronti di C.A., già Sindaco del predetto Comune, P.G., già assessore allo sport, e Co.Bi., già assessore ai lavori pubblici.

1.1. Con decreto del 21 dicembre 2018, il Tribunale di Lecce accolse la domanda nei confronti del P. e la rigettò nei confronti del C. e del Co..

2. Il reclamo proposto dal Ministero è stato rigettato dalla Corte d’appello di Lecce con decreto del 17 maggio 2019.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto osservato che la dichiarazione d’incandidabilità degli amministratori non costituisce una conseguenza automatica dello scioglimento del consiglio comunale, ma richiede un’autonoma e distinta valutazione delle posizioni degl’interessati, volta ad evidenziare collusioni o condizionamenti che abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica; precisato che la verifica non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di scioglimento dell’amministrazione, ma le condotte che vi hanno dato causa, ha affermato che tra il relativo procedimento ed il giudizio d’impugnazione del decreto di scioglimento non vi è pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, ma solo una comunanza di aspetti probatori, con la conseguenza che la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento può costituire oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione d’incandidabilità. Ha ritenuto inoltre superflua una chiara ed analitica indicazione nell’atto introduttivo degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, rilevando che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, oltre ad attribuire la legittimazione attiva al Ministero dell’interno, prevede una forma speciale d’instaurazione del giudizio, destinato a svolgersi con rito camerale, individuando l’atto introduttivo nella trasmissione della proposta di scioglimento; ha aggiunto che tale disciplina risponde ad una logica di effettività del rimedio, costituente una misura interdittiva volta ad evitare il rischio che coloro che hanno cagionato il dissesto possano aspirare a cariche identiche o simili a quelle già rivestite, e quindi perpetuare potenzialmente l’ingerenza inquinante nella vita dell’amministrazione locale. Ha escluso che l’anticipazione dell’udienza di discussione e la concessione di un breve termine per la costituzione comportassero un’indebita compressione del diritto di difesa, osservando che la natura del procedimento ne impone una rapida definizione, e rilevando comunque che le parti erano state in grado di svolgere compiutamente le rispettive difese.

Nel merito, la Corte ha affermato che la valutazione delle condotte denunciate doveva essere effettuata in maniera unitaria, tenendo conto della attività svolta dalla Giunta municipale sia nel quinquennio 2010-2015, sia nel periodo successivo, non solo per l’evidente continuità fra le due esperienze, ma anche perchè lo scioglimento del Consiglio comunale era stato determinato da condotte poste in essere fin dal 2010. Premesso inoltre che la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D.M. non risultava condizionata da quella compiuta nel giudizio penale, ha osservato comunque che anche in sede penale la predetta valutazione deve svolgersi secondo un ordine logico-giuridico che prevede innanzitutto la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante, e successivamente quella dell’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni rese, cui deve far seguito l’apprezzamento dei riscontri esterni individualizzanti, non essendo consentito supplire alle carenze strutturali del giudizio di affidabilità intrinseca mediante la valorizzazione di eventuali elementi di riscontro estrinseco. Ciò posto, e rilevato che le dichiarazioni rese dal D. in ordine alla posizione del C. e del Co. erano rimaste prive di riscontri individualizzanti, ha ritenuto corretta anche la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza, nella condotta dei predetti amministratori, dei sintomi di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Precisato che la predetta valutazione deve muovere dalla ricerca di elementi concreti, univoci e rilevanti relativi a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o a forme di condizionamento tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità dell’amministrazione o il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, o da arrecare grave e perdurante pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica, ha affermato che solo a fronte di tale quadro probatorio può attribuirsi agli amministratori la responsabilità dello scioglimento, non trattandosi di una misura sanzionatoria, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, volta a tutelare l’interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Ha aggiunto che il giudice può formare il proprio convincimento non solo sulla base degli elementi risultanti dalla proposta di scioglimento e dall’allegata relazione prefettizia, ma anche prendendo in esame gli elementi probatori acquisiti nel contraddittorio delle parti.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della dichiarazione d’incandidabilità del C., la vicenda relativa alle assunzioni asseritamente compiute dall’Igeco S.p.a., appaltatrice del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, a seguito di promesse fatte dal Sindaco in occasione delle elezioni del 2010: ha reputato non significativa, al riguardo, la circostanza che la predetta società avesse superato la ditta aggiudicataria dell’appalto, osservando che la procedura di affidamento era immune da vizi, in quanto l’aggiudicazione provvisoria era risultata effettivamente anomala. Ha rilevato inoltre che le dichiarazioni rese dal D. in ordine alle assunzioni promesse non avevano trovato riscontro, aggiungendo che non vi era prova che quelle effettuate dal legale rappresentante della società fossero state imposte allo stesso, e precisando comunque che le persone assunte avevano cominciato a lavorare per la società, tramite un’agenzia di lavoro interinale, sotto la precedente amministrazione. In ordine al comportamento omissivo tenuto dal Comune in riferimento al contrasto delle occupazioni abusive degli immobili di edilizia pubblica gestiti dall’ARCA Sud Salento, nonchè all’assegnazione di un alloggio ad un pregiudicato ritenuto vicino al clan malavitoso G., pur riconoscendo che il Comune non aveva fornito alcuna risposta alle note trasmesse dalla ARCA, ha ritenuto non provato che tale inerzia fosse riconducibile alla consapevole volontà di favorire l’organizzazione criminale, anzichè alla mancanza di volontà politico-amministrativa di affrontare una problematica notoriamente complessa ed impopolare, rilevando comunque che meno di metà degli alloggi risultavano occupati da soggetti vicini al clan. La Corte ha ritenuto altresì irrilevante l’affidamento della gestione del Bar (OMISSIS) ad una persona anch’essa legata al clan G., osservando che tale condotta, pur sintomatica di una sospetta vicinanza del Sindaco al contesto di criminalità organizzata operante nel Comune di Parabita, non assurgeva di per sè a dato concreto, univoco e rilevante di un serio collegamento con la criminalità organizzata. Quanto infine all’assegnazione di benefici economici e sussidi, nonchè di voucher legati ad attività lavorativa svolta per il Comune, a soggetti vicini ad esponenti della criminalità organizzata, premesso che il Sindaco era rimasto estraneo alla relativa procedura, avviata con relazione degli assistenti sociali e conclusasi con l’approvazione della Giunta municipale e del responsabile del settore, ha rilevato che si trattava di somme esigue, erogate a beneficiari diversi per ciascun anno ed in numero assai superiore a quello dei soggetti vicini al clan G., precisando comunque che non era stata in alcun modo prospettata la violazione della relativa disciplina.

La Corte ha pertanto concluso per l’insussistenza di dati probatori significativi, concreti ed univoci a carico del C., osservando invece, relativamente alla posizione del Co., che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia non avevano trovato riscontro negli atti istruttori. Premesso infatti che allo stesso erano stati addebitati esclusivamente l’avvenuto esame, in qualità di assessore, di un progetto per la costruzione di diciotto appartamenti, successivamente ridotti della metà, presentato da una cooperativa della quale lui stesso faceva parte, ed il rapporto di parentela con il D., ha affermato che il predetto rapporto non risultava di per sè idoneo a far ipotizzare un collegamento con il clan mafioso, mentre la disamina del progetto poteva dar luogo al più ad una situazione d’incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 78, comma 3, denotando il perseguimento di interessi personali privati, piuttosto che l’esposizione dell’amministratore alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.

3. Avverso il predetto decreto il Ministero e la Prefettura hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il C. ed il Co. hanno resistito con controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, nonchè la nullità del decreto impugnato per inesistenza o apparenza della motivazione e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che il decreto impugnato ha omesso di esaminare il motivo di reclamo con cui era stata fatta valere la mancata valutazione del nesso di consequenzialità tra il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale e la condotta degli amministratori, essendosi limitato ad aderire alle conclusioni del decreto di primo grado, senza tener conto della sentenza dei Consiglio di Stato 18 ottobre 2018, n. 5970, che, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 22 marzo 2018, n. 3187, aveva rigettato l’impugnazione del decreto di scioglimento del Consiglio comunale.

1.1. Il motivo è infondato.

Nel rigettare il reclamo proposto dal Ministero, il decreto impugnato non si è limitato a richiamare le conclusioni cui era pervenuto in primo grado il Tribunale di Lecce, ma ha proceduto ad un riesame complessivo delle irregolarità che avevano condotto allo scioglimento del consiglio comunale e degli addebiti mossi ai singoli amministratori, anche alla luce delle censure sollevate dal reclamante, che, come rilevato in premessa dalla Corte territoriale, investivano l’intero iter logico seguito dal Giudice di primo grado per giungere all’esclusione della possibilità di estendere la dichiarazione d’incandidabilità al C. ed al Co..

Nell’ambito del predetto riesame, la Corte di appello non ha affatto trascurato la questione concernente il rapporto tra il provvedimento di scioglimento dell’amministrazione comunale e la dichiarazione d’incandidabilità degli amministratori, in ordine alla quale ha correttamente richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la seconda misura non costituisce una conseguenza automatica della prima, ma ha carattere autonomo, essendo fondata su presupposti diversi, e segnatamente sull’accertamento della colpa degli amministratori per la cattiva gestione della cosa pubblica, che ha determinato o favorito l’apertura della stessa alle ingerenze ed alle pressioni delle organizzazioni criminali operanti sul territorio (cfr. Cass., Sez. Un., 30/01/2015, n. 1747; Cass., Sez. I, 3/08/2017, n. 19407). E’ in quest’ottica che essa ha condivisibilmente reputato insufficiente, ai fini della dichiarazione d’incandidabilità, la valutazione globale delle vicende dell’amministrazione, richiesta per il provvedimento di scioglimento, evidenziando la natura personale della misura prevista a carico degli amministratori, volta a colpire esclusivamente coloro che sono responsabili del degrado dell’ente, ed affermando quindi la necessità di una maggiore individualizzazione degli elementi di addebito, attraverso un esame specifico della condotta tenuta da ciascun amministratore. L’accertamento richiesto ai fini della dichiarazione d’incandidabilità, pur presentando elementi di contatto con quello dei presupposti necessari per lo scioglimento dell’amministrazione, se non altro per il fatto che l’applicazione delle due misure trae origine dalle medesime vicende, se ne distingue infatti per l’oggetto, che è costituito non già dalla legittimità del provvedimento di scioglimento, la cui impugnazione è peraltro devoluta alla giurisdizione amministrativa, ma dalle condotte omissive o commissive degli amministratori che abbiano dato causa o sia state concausa della predetta misura, e postula quindi una specifica valutazione delle posizioni degl’interessati, al fine di evidenziare collusioni o condizionamenti che ne abbiano concretamente influenzato le scelte amministrative (cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2019, n. 3024; 8/06/2018, n. 1503).

Il diverso oggetto dei due accertamenti, escludendo che quello riguardante i presupposti dello scioglimento potesse spiegare efficacia di giudicato nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione d’incandidabilità degli amministratori, consente d’altronde di ritenere immeritevole di censura l’omessa valutazione della sentenza con cui il Giudice amministrativo ha definitivamente rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento adottato nei confronti dell’amministrazione comunale: correttamente, anche a questo riguardo, il decreto impugnato ha richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione d’incandidabilità degli amministratori non è subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al Giudice amministrativo, in quanto, pur sussistendo un’indubbia comunanza di aspetti probatori riguardanti le irregolarità commesse nella gestione dell’ente territoriale, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il predetto giudizio ed il procedimento dinanzi al Giudice ordinario, il quale può procedere autonomamente all’accertamento dei presupposti richiesti per l’adozione del predetto decreto (cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15038, cit.).

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11 e degli artt. 1,192 e 654 c.p.p., censurando il decreto impugnato per aver attribuito natura sanzionatoria, anzichè preventiva, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente misura dell’incandidabilità. A loro avviso, la Corte d’appello non ha considerato che tali provvedimenti non richiedono la dimostrazione oltre ogni ragionevole dubbio dell’attualità delle infiltrazioni mafiose e del condizionamento dalle stesse esercitato sulle scelte amministrative, ed ha pertanto ritenuto che l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dovesse essere valutata secondo canoni penalistici, ribaltando peraltro il giudizio di piena attendibilità formulato in sede penale.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, sostenendo che, nell’escludere che la condotta degli amministratori fosse consapevolmente preordinata a favorire l’attività delle associazioni criminali, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’autonomia del procedimento volto alla dichiarazione d’incandidabilità rispetto a quello penale e della diversità dei presupposti richiesti per l’applicazione della misura interdittiva, ai fini della quale è sufficiente che sussista, per colpa dell’amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta ad ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.

4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto riguardanti questioni strettamente connesse, sono infondati.

Nel valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione d’incandidabilità, la Corte d’appello ha espressamente premesso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale pronuncia non costituisce una misura sanzionatoria, nel senso risultante dall’applicazione dei principi elaborati dalla Corte Edu, ma una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati, e quindi prevedibili, disposta all’esito di un procedimento che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, e preordinata alla tutela dell’interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell’esercizio delle funzioni pubbliche, nonchè incidente sul diritto fondamentale all’elettorato passivo solo in modo spazialmente e temporalmente limitato, all’esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all’ente (cfr. Cass., Sez. I, 8/06/2018, n. 15038). Conformemente a tale principio, il decreto impugnato non si è limitato a richiamare gli accertamenti compiuti nel giudizio penale precedentemente svoltosi nei confronti degli amministratori, ma ha sottoposto gli elementi di prova acquisiti in quella sede e quelli ulteriori addotti dal Ministero a sostegno della richiesta di applicazione della misura ad un autonomo apprezzamento, all’esito del quale ha ritenuto di dover confermare l’infondatezza degli addebiti mossi al C. ed al Co.. In particolare, nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia D.M., la Corte salentina, pur richiamando ampiamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza penale, ha tenuto a precisare che l’apprezzamento risultante dalle sentenze penali prodotte in giudizio risultava ispirato a criteri che non hanno carattere assoluto e che non possono quindi valere, anche a fronte di un giudicato penale, ad attribuire attendibilità al dichiarante al di fuori dell’ambito in cui la predetta valutazione è stata operata. Nell’esaminare i singoli addebiti mossi agli amministratori, essa ha poi tenuto ben presente la natura non necessariamente dolosa dei comportamenti che giustificano la dichiarazione d’incandidabilità, avendo concentrato la propria attenzione, oltre che sull’effettiva sussistenza delle irregolarità indicate nella richiesta di applicazione della misura, sulla configurabilità delle stesse come forme di cattiva amministrazione e sulla loro idoneità ad evidenziare collegamenti degli amministratori con la criminalità organizzata o condizionamenti da parte della stessa, piuttosto che sull’intenzionalità delle condotte.

Tale modo di procedere si pone perfettamente in linea con il dettato del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, che ai fini della dichiarazione d’incandidabilità degli amministratori non esige l’accertamento della commissione di illeciti penali (in particolare, del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa) o dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione di una misura di prevenzione, ma si limita a richiedere la valutazione degli stessi elementi ai quali il comma 1, subordina lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, ovverosia di elementi “concreti, univoci e rilevanti” riguardanti “collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori”, ovvero “forme di condizionamento degli stessi”, tali da incidere sul corretto funzionamento degli organi dell’ente territoriale e sul buon andamento o sull’imparzialità dell’amministrazione, o da pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi pubblici o lo stato della pubblica sicurezza (cfr. Cass., Sez. Un., 30/01/2015, n. 1747, cit.; Cass., Sez. I, 8/06/2018, n. 15038, cit.). E’ pur vero che l’espresso riferimento della norma in esame ai caratteri di concretezza, univocità e rilevanza che debbono connotare gli elementi da porre a fondamento della dichiarazione d’incandidabilità evoca immediatamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c., per l’ammissibilità del ricorso alle presunzioni semplici: ciò non significa tuttavia che, ai fini dell’applicazione della misura di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, risulti sufficiente un grado di certezza dei predetti collegamenti o condizionamenti inferiore a quello ordinariamente necessario per la prova dei fatti che giustificano l’accoglimento della domanda giudiziale. E’ noto infatti che, ai fini della configurabilità di una presunzione giuridicamente valida, pur non richiedendosi che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un criterio di necessarietà assoluta ed esclusiva, occorre pur sempre che il fatto ignoto sia desumibile univocamente da quello noto, sulla base di un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit, sicchè non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (cfr. Cass., Sez. II, 6/02/2019, n. 3513; Cass., Sez. lav., 5/02/2014, n. 2632; Cass., Sez. III, 16/11/2005, n. 23079). La gravità degli effetti della dichiarazione d’incandidabilità, che incide sul diritto fondamentale di elettorato passivo, escludendo l’equivalenza dei valori in gioco, non consente d’altronde di ritenere pertinente, in riferimento alla materia in esame, il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, ed invocato dalla difesa erariale, secondo cui, a differenza di quanto accade nel processo penale, in cui vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, nel processo civile lo standard di certezza dei fatti è individuato dal principio della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, il quale impone di conferire rilievo a quegli eventi che, secondo un giudizio di probabilità logica, non appaiano del tutto inverosimili (cfr. per tutte Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 576).

5. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che il decreto impugnato non ha tenuto conto dei fatti accertati in sede penale, ed in particolare a) dell’esistenza di chiare manifestazioni di collusione tra il clan G. e i rappresentanti dell’amministrazione, risultante dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 14 dicembre 2015, e del controllo acquistato dal predetto sodalizio sulle istituzioni cittadine, per effetto del sostegno offerto in campagna elettorale ad alcuni esponenti politici locali, b) della conclamata capacità del clan G. d’inquinare l’amministrazione comunale, evidenziata dalla sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 12 ottobre 2016, con cui era stato definito il giudizio abbreviato scelto da alcuni imputati, c) della capacità della medesima organizzazione d’insinuarsi all’interno dell’amministrazione attraverso persone di sua fiducia, risultante dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione del riesame, il 29 dicembre 2015, d) dell’avvenuto rigetto del ricorso per cassazione avverso quest’ultima ordinanza, con sentenza della Corte di cassazione dell’8 aprile 2016, n. 18448.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Ai fini della decisione in ordine alla dichiarazione d’incandidabilità, il decreto impugnato ha preso specificamente in esame le singole vicende riportate nella richiesta di applicazione della misura, verificando per ciascuna di esse l’effettiva sussistenza delle irregolarità amministrative denunciate e valutando la condotta addebitata agli amministratori, in modo tale da poter stabilire, anche attraverso l’individuazione dei soggetti coinvolti, se le scelte amministrative compiute costituissero manifestazione di una cattiva gestione della cosa pubblica, e se le stesse fossero dovute all’influenza dell’organizzazione criminale operante sul territorio comunale, per effetto di pressioni da essa esercitate nei confronti degli amministratori o di rapporti con questi ultimi.

Nel contestare tale apprezzamento, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la difesa erariale non è in grado di evidenziare circostanze di fatto sottoposte al dibattito processuale e trascurate dal decreto impugnato, nè lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento dallo stesso seguito, talmente gravi da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione. Essa si limita a riportare passi delle sentenze penali che si sono occupate delle vicende riguardanti l’amministrazione del Comune di Parabita, nelle quali si esprimono giudizi in ordine al controllo esercitato sul territorio dalla predetta organizzazione criminale ed alla capacità della stessa d’incidere con il proprio sostegno sull’elezione degli amministratori e d’influenzarne le scelte gestionali, ma non si indicano condotte specificamente addebitabili al C. o al Co.. In tal modo, la parte ricorrente dimostra di voler sollecitare, attraverso l’apparente denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale disposizione, circoscrivendo le anomalie motivazionali deducibili in sede di legittimità alla pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, nonchè a quelle che si convertono in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclude infatti da un lato la possibilità di estendere il vizio in esame al di fuori delle ipotesi, nella specie neppure prospettate, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257), dall’altro la possibilità di far valere l’omessa o inadeguata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2018, n. 11863; 10/02/2015, n. 2498; Cass., Sez. lav., 9/07/2015, n. 14324).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA