Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8030 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8030 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso 28275-2012 proposto da:
LUCARINI

GIOVANGUALBERTO

LCRGNG52P29A390A,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MANCINI 4,
presso lo studio dell’avvocato GIAN FRANCO D’ONOFRIO,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
CONDOMINIO VIA RIDOLFO LIVI 64 ,

in persona del suo

Amministratore pro tempore Sig.ra PAOLA SARROCCO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI

1

Data pubblicazione: 21/04/2016

UBALDI 250, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
CORRADI, che lo rappresenta e difende giustarocura
a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3667/2012 della CORTE

6561/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GIANFRANCO D’ONOFRIO;
udito l’Avvocato MARCELLO CORRADI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

2

D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2012 R.G.N.

I FATTI

Giovangualberto Lucarini convenne dinanzi al Tribunale di Roma il
condominio di via Livi, chiedendone la condanna al risarcimento
dei danni subiti a seguito di reiterate infiltrazioni idriche
verificatesi nel suo appartamento e provenienti da un confinante

nominato in sede di procedimento cautelare.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l’ente
convenuto

realizzazione

alla

all’eliminazione

del

danno

e

delle
al

opere

relativo

necessarie
risarcimento,

quantificato in 10 mila euro.
La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta
dal condominio, la accolse, ritenendo che i danni lamentati
dall’appellato fossero riconducibili non già alla presenza di
acqua proveniente direttamente dalle superfici condominiali,
quanto piuttosto dalla composizione in tufo del muro di proprietà
del Lucarini, ritenuto inidoneo a proteggere il suo immobile dal
naturale deflusso delle acque provenienti dal terreno confinante.
Per la cassazione della
Giovangualberto Lucarini

sentenza della Corte capitolina
ha proposto ricorso sulla base di 7

motivi di censura.
Resiste il condominio di via Livi con controricorso.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

3

muro di pertinenza del condominio stesso, come accertato dal CTU

Con il primo, terzo, quarto e settimo motivo,

si denuncia omessa,

insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione ad un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con il secondo motivo,

si

denuncia

violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 2697 c.c..
si denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 913, 2043, 2051 c.c..
Con il sesto motivo,

si

denuncia

violazione e falsa applicazione

del’art. 887 c.c..
Le censure relative ai vizi motivazionali della sentenza impugnata
(che assorbono quelle aventi ad oggetto la denuncia di violazioni
di legge), possono essere congiuntamente esaminate, attesane la
intrinseca connessione, e risultano sono pienamente fondate.
Erra, difatti, la Corte di appello, sul piano motivazionale, nel
ritenere esente da responsabilità l’odierno resistente sull’unico
presupposto della inidoneità del muro di tufo di pertinenza del
Lucarini a contenere il deflusso delle acque, volta che:
– Dalla relazione del CTU emerge che il muro in tufo di
proprietà del Lucarini non aveva alcuna funzione di
contenimento, poiché il terrapieno dal quale provenivano le
infiltrazione non si appoggiava ad esso, che non aveva alcuna
funzione di contenimento, non essendo tale circostanza mai
emersa nel corso del processo;
– Che la costruzione dell’edificio condominiale e degli annessi
manufatti era successiva a quella dell’immobile del
ricorrente, ed era stata proprio la successiva edificazione
4

Con il quinto motivo,

della proprietà condominiale soprastante a modificare lo
stato dei luoghi;
– Che (come insegnato da questa Corte regolatrice), non è onere
del proprietario che costruisce il muro tener conto di eventi
futuri collegabili alle iniziative del proprietario del fondo

– Che sarebbe spettato al condominio fornire la prova che i
manufatti costruiti successivamente non avevano modificato lo
stato dei luoghi in modo rilevante ai fini del naturale
deflusso delle acque;
– che la sentenza impugnata omette del tutto di considerare le
risultanze della CTU emerse all’esito delle espletate prove
di allagamento, specie in relazione all’accertata, notevole
presenza di acqua nella intercapedine della proprietà
Lucarini,

fuoriuscita al livello del pavimento della

proprietà condominiale a seguito delle prove di
innaffiamento, in conseguenza della pavimentazione delle aree
condominiali scoperte e del convogliamento delle acque lungo
la pendenza del vialetto condominiale fino al muretto
adiacente al confine;
– Che le due circostanze di fatto accertate dal Tribunale – i
maggiori volumi di acque scaricati in basso, in direzione del
terrapieno, e la loro concentrazione in direzione del muro non erano state oggetto di alcuna disamina e valutazione da
parte della Corte territoriale;

5

superiore (Cass. 12431/2001);

- Che la inidoneità dei manufatti del condominio ad impedire le
infiltrazioni di acque meteoriche e di quelle d’innaffiamento
delle fioriere (in particolare, a causa della mancanza di
un’adeguata fondazione e della mancata impermeabilizzazione
del muretto di proprietà del condominio) era stato del pari

Corte territoriale abbia speso alcuna argomentazione;
– Che priva di alcuna giustificazione fattuale appare, pertanto,
l’affermazione del giudice territoriale secondo la quale “la
costruzione dell’edificio condominiale non aveva modificato
la situazione preesistente”.
Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla
Corte di appello di Roma, che, in diversa composizione, si atterrà
ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
Cassazione, alla Corte di appello di Roma, in altra composizione.
Così deciso in Roma, li 16.9.2015

accertato dal CTU, senza che, anche in relazione ad essa, la

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