Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8030 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 07/04/2011), n.8030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta Agenzia o

Ufficio o Amministrazione), in persona del Direttore Generale pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio

dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERRANDO MAURO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di GENOVA del 7.12.07 depositata l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio;

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig. G.A. M. per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciandone, con due motivi, la nullità per violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, (ex art. 360 c.p.c., n. 4) perchè totalmente carente della esposizione del fatto e della motivazione in diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 5).

La sig. G. resiste con controricorso.

La controversia trarrebbe origine, stando a quanto riferisce la ricorrente, dalla impugnazione di un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha recuperato a tassazione ricavi non contabilizzati, costi indeducibili ed indebite detrazioni d’imposta. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata è totalmente priva della “esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, in contrasto quindi con le disposizioni di legge citate dalla ricorrente.

La parte resistente eccepisce la carenza di autosufficienza del ricorso, ma si tratta di eccezione infondata, perchè l’impugnazione odierna reca gli elementi per valutare comparativamente la non congruità della motivazione della sentenza di appello, e comunque è irrilevante in relazione alla totale mancata esposizione dei fatto.

La CTR nulla dice sui fatti in contestazione e poi si limita a condividere in maniera del tutto apodittica ed acritica la decisione di primo grado. Sostanzialmente si tratta di una decisione totalmente immotivata in fatto ed in diritto tanto che potrebbe essere posta a base anche di una decisione di conferma di una sentenza di segno opposto”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi del terzo comma dell’art. 308 bis c.p.c. e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Liguria, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera li consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA