Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8030 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti PIZZUTI MASSIMO,

COLA PATRIZIA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 114/A, presso lo studio dell’avvocato PASCUCCI FRANCO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA (già Winterthur Assicurazioni SpA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 37/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2.12.08, depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 aprile 2009 S.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 7 gennaio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale con compensazione di spese nei confronti della compagnia assicuratrice e condanna alla rifusione di quelle del grado in favore di C.G..

Costui ha resistito con controricorso, mentre l’Aurora Assicurazioni (già Winterthur Assicurazioni) S.p.A. non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè dei generali principi di causalità e soccombenza. Il tema, trattato dalle argomentazioni a sostegno e dai quesiti, riguarda la disposta condanna alle spese del giudizio d’appello, promosso per aver ritenuto insoddisfacente la liquidazione del danno da parte del Tribunale, a seguito alla rinuncia all’azione per essere intervenuta transazione con la compagnia assicuratrice del danneggiante.

I due quesiti si rivelano inidonei perchè prescindono dalle seguenti circostanze determinanti: a) la Corte territoriale ha spiegato trattarsi di rinuncia all’azione e non agli atti del giudizio; b) alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere la sentenza impugnata ha attribuito efficacia di rigetto nel merito; c) la transazione è intervenuta con la compagnia assicuratrice, nei cui confronti le spese sono state compensate, mentre esse sono state liquidate a favore del danneggiante, che aveva esplicitamente dichiarato di non rinunciare agli atti del giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè dei generali principi di causalità e soccombenza.

La censura riguarda, sotto diverso profilo, il medesimo tema e, quindi, segue la sorte del precedente.

Si osserva, per completezza, essere vero che, ai fini della liquidazione delle spese, il giudice d’appello deve tenere contro dell’esito globale della lite, ma è altrettanto vero che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fatto leva sulla rinuncia all’azione che ha equiparato alla soccombenza.

D’altra parte è noto che, in tema di spese di lite, al giudice di merito è riconosciuto un ampio potere discrezionale che trova i suoi limiti nel divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa – situazione che non ricorre nella specie – e nell’onere della motivazione, congruamente espressa nella specie.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non dimostrano l’assolvimento dell’onere processuale di cui è stata rilevata la violazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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