Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 803 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 803 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

correzione di
errore materiale

sul ricorso proposto da:
MAFFEI Vincenza, rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciata nel giudizio iscritto al R.G. n. 4535/2012
dall’Avvocato Alfonso Luigi Marra, domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente
E
– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente per correzione di errore materiale occorso nella redazione
della sentenza della Corte di cassazione n. 22351 del 2012,
depositata il 10 dicembre 2012.

95(fG

Data pubblicazione: 16/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto dal Mi-

quale erede di Di Màscio Alessandro, per la cassazione del
decreto della Corte d’appello di Roma, che aveva accolto la
domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, e aveva liquidato in favore della ricorrente,
in via equitativa, la somma di euro 700,00, la Corte di
cassazione, con sentenza depositata in data 10 dicembre
2012, n. 22351, ha così deciso: «dichiara inammissibile il
ricorso; condanna il Ministero della giustizia al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 292,50, oltre euro 100,00 per esborsi, oltre
agli accessori di legge»;
che ricorre per correzione di errore materiale
l’Avvocato Alfonso Luigi Marra, quale difensore di Maffei
Vincenza, lamentando che la Corte di cassazione abbia omesso di disporre la distrazione delle spese, come liquidate;
che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

nistero della giustizia nei confronti di Maffei Vincenza,

Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
[(…) L’istanza è fondata.
Dal testo del controricorso depositato dall’Avvocato Marra

che il difensore del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi
Marra, aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle
spese e dei compensi.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce

quale difensore di Maffei Vincenza, nella qualità, risulta

della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
L’istanza può essere trattata in camera di consiglio, per
essere ivi accolta, dovendosi apportare alla sentenza n.

errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le parole “oltre agli accessori di legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore
della ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario”»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di
sorta;
che dunque, in accoglimento della istanza, nella sentenza di questa Corte n. 22351 del 2012 deve essere apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le parole “oltre agli accessori di
legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese in favore del difensore della ricorrente, Avvocato
Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e dispone che nella sentenza di questa Corte n.

22351 del 2012 di questa Corte la seguente correzione di

22351 del 2012 sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le parole
“oltre agli accessori di legge.”, deve aggiungersi “Dispone
la distrazione delle spese in favore del difensore della

tistatario”. Dispone altresì che la presente correzione
venga annotata sull’originale della sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi an-

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