Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8029 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 8029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4233/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1722/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.S. avverso l’avviso di accertamento, relativo ad IRPEF ed IRAP per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha negato che il rinvenimento di alcuni buoni di consegna o tronconi di ricevuta potessero costituire prova del fondamento impositivo, in mancanza di ulteriori elementi;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR, pur a fronte dell’evidenziazione di particolari documenti extracontabili, da cui poter trarre indicazioni in ordine all’effettiva consistenza del volume delle operazioni attive, avrebbe omesso di esaminare la circostanza;

che l’intimato non si è costituito;

che il motivo è infondato;

che, come è noto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che è la stessa ricorrente ad affermare come la CTR avrebbe in realtà trattato, sia pur sommariamente, il punto, quando ricorda che i giudici di secondo grado avevano detto “nel caso in esame i buoni di consegna non erano ricevute d’incasso ma dati previsionali approntati per soddisfare specifiche richieste di istituti bancari”;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, stante la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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