Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8029 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 23/03/2021), n.8029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

P.A.M.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 653, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 19.11.2012

e pubblicata il 27.11.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consiglieri Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A.M., esercente attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari in (OMISSIS), era invitata allo svolgimento di contraddittorio preventivo dall’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno d’imposta 2003, atteso il riscontrato scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quanto emergente dagli studi di settore. La contribuente forniva le proprie giustificazioni evidenziando, tra l’altro, che nel piccolo Comune di Montoro erano attivi ben dodici esercizi di vendita di prodotti alimentari.

L’Agenzia delle Entrate, valutate le osservazioni della contribuente e gli ulteriori elementi in proprio possesso, notificava alla P. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), attinente a maggiori tributi per IVA, IRPEF ed IRAP, in relazione all’anno 2003, in conseguenza di un maggior reddito percepito nella misura di Euro 30.107,00.

L’atto impositivo era impugnato dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 40% i ricavi da ritenersi accertati. P.A.M. contestava la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, ed il giudice dell’appello, ritenuto che l’avviso di accertamento risultasse fondato esclusivamente sugli studi di settore, ed avendo pure l’Agenzia delle Entrate omesso di valutare le ragioni addotte dalla contribuente, accoglieva l’impugnativa proposta dalla P. ed annullava l’avviso di accertamento per cui è causa. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre mezzi di gravame. La contribuente non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR affermato che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente dovesse essere annullato perchè fondato esclusivamente sugli studi di settore.

1.2. – Mediante il secondo strumento d’impugnazione, l’Ente impositore critica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata, pronunciata dalla CTR della Campania, in quanto assistita da una motivazione meramente apparente, perchè gli ulteriori elementi indiziari, oltre alle risultanze degli studi di settore, erano stati esposti dall’Amministrazione finanziaria già nell’avviso di accertamento, ma non sono stati presi in considerazione dalla CTR, la quale ha affermato apoditticamente che l’atto impositivo risultava fondato soltanto sugli studi di settore.

1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate censura il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR della Campania, per aver affermato che l’avviso di accertamento era fondato esclusivamente sugli studi di settore, omettendo totalmente di motivare per quale ragione dovessero considerarsi irrilevanti gli ulteriori elementi indiziari allegati dall’Amministrazione finanziaria, e riportati anche nell’avviso di accertamento.

2.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso, che per esigenze di logica espositiva appare opportuno esaminare per primo, l’Ente impositore lamenta la nullità della impugnata sentenza della CTR Campania, in quanto recante una motivazione soltanto apparente, perchè gli elementi ulteriori, rispetto alle risultanze degli studi di settore, che la CTR reputa essere risultati mancanti, erano stati invece chiaramente indicati dall’Ente impositore già nella motivazione dell’avviso di accertamento.

La critica proposta dalla Agenzia delle Entrate appare infondata. La motivazione adottata dalla CTR non incorre nel vizio radicale invocato dall’impugnante, e non nega che vi siano elementi ulteriori rispetto agli studi di settore che siano stati allegati dall’Amministrazione finanziaria (sent. CTR, p. 3), ma afferma, con grande esercizio di sintesi, che l’Ente impositore non si è dato cura di tener conto delle “circostanze indicate dalla contribuente – contesto socio-economico di operatività, spazi limitati dell’esercizio, numerosa presenza di esercizi di media e grande distribuzione in un piccolo paese dell’Irpinia -…” (ibidem).

Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

2.1. – 2.3. – Il primo ed il terzo motivo di impugnazione proposti dall’Agenzia delle Entrate possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, in quanto il ricorrente Ente impositore contesta la decisione assunta dalla CTR, in relazione ai vizi della violazione di legge e del vizio di motivazione, per aver annullato l’avviso di accertamento in quanto fondato esclusivamente sugli studi di settore, mentre lo stesso risultava assistito da una pluralità di ulteriori elementi indiziari, già esplicitati con chiarezza nell’avviso di accertamento.

L’Amministrazione finanziaria impugnante ha avuto cura di trascrivere, anche nel ricorso per cassazione, i passaggi rilevanti dell’avviso di accertamento, in cui l’Agenzia delle Entrate rilevava, tra l’altro, che “appare del tutto anomalo il reddito conseguito” dalla contribuente, “in quanto le percentuali dei ricavi derivanti dai prodotti venduti… che in maggioranza risultano essere tutti prodotti alimentari sui quali generalmente si applica una buona percentuale di ricarico e il reso merce al fornitore su quelli non venduti o scaduti, non si comprende come rapportando tali percentuali ai costi sostenuti per le materie prime la S.V. consegua un reddito così basso”. Non solo, l’Amministrazione finanziaria osservava pure che in considerazione della “composizione del nucleo familiare, composto dal coniuge e da due figli, tenuti interamente fiscalmente a carico, appare incomprensibile come la S.V., con il reddito dichiarato, abbia potuto provvedere al loro mantenimento nell’anno in esame”. La contestazione di incongruenze gestionali, dell’antieconomicità della gestione e della non verosimiglianza dei dati dichiarati, emergono pertanto con chiarezza dall’avviso di accertamento. Questi elementi trovano ulteriore riscontro in altra contestazione presente nell’atto impositivo, mediante la quale l’Agenzia ha osservato che “dai dati esposti negli elementi contabili, risulta che la S.V. ha sostenuto un costo per lavoro dipendente pari ad Euro 2.448,00, ma nel quadro relativo al personale addetto all’attività non risultano indicate giornate lavorate da eventuali dipendenti”. A fronte di questi elementi, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha sostenuto che “l’Ufficio, sia in sede di accertamento che di costituzione in giudizio”, ha “omesso ogni correlazione e/o comparazione… al risultato offerto dallo studio di settore utilizzato e… alle ragioni della contribuente… limitandosi ad applicare lo studio di settore in tutto il suo rigido automatismo” (sent. CTR, p. III), affermazione inesatta. Peraltro la CTR, come si è avuto modo di anticipare, censura l’operato dell’Amministrazione finanziaria, che non avrebbe tenuto conto delle circostanze indicate dalla contribuente a giustificazione del conseguimento di un reddito inferiore a quello stimato mediante gli studi di settore, “contesto socio-economico di operatività, spazi limitati dell’esercizio, numerosa presenza di esercizi di media e grande distribuzione in un piccolo paese dell’Irpinia”, ma non esplicita perchè simili circostanze avrebbero dovuto condurre a ritenere interamente illegittimo l’avviso di accertamento, mentre la CTP aveva ritenuto dovesse ridursi la pretesa tributaria del 40%, come del resto proposto proprio dalla contribuente in data 12.6.2009, e come deciso dalla stessa CTP anche in relazione all’anno 2002 (cfr. ric., p. II).

La critica alla decisione della CTR proposta dall’Agenzia delle Entrate con il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo, risulta pertanto fondata e deve perciò essere accolta, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a disciplinare le spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbito il terzo motivo di ricorso e rigettato il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e regolerà anche le spese di lite del giudizio di cassazione tra le parti.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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