Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8029 del 21/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8029 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 21/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 24908-2012 proposto da:
VONA

ANTONIO

VNONTN55M29D810B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO PEVERINI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANGELO CAVALIERE giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

1770

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
intimato

Nonché da:

1

fi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro in carica p.t., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVMATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
per legge;

contro
VONA ANTONIO VNONTN55M29D810B;
– Intimato –

avverso la sentenza n. 3756/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2011 R.G.N.
9660/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ANGELO CAVALIERE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

2

– ricorrente incidentale –

I FATTI

Il Tribunale di Roma respinse la domanda con la quale Antonio Vana
aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguente alla forzata
indisponibilità dì un carro attrezzi di sua proprietà, del valore
di 70 milioni di lire, sottoposto a pignoramento a seguito di
successivamente annullata

senza rinvio da questa Corte in sede penale

e venduta

all’incanto per la somma di 12 milioni di lire, condannando poi il
Ministero

della Giustizia al pagamento, in favore dell’attore,

della somma di 6197 euro, poiché indebitamente percepita.
Il Tribunale respinse la domanda risarcitoria ritenendo che, se il
Vona avesse voluto contestare una condotta colposa del magistrato
che aveva pronunciato l’ordinanza poi annullata da questa Corte,
avrebbe dovuto agire ai sensi della legge 117/1998; se, invece,
avesse voluto censurare quella del funzionario di cancelleria (e
del Ministero) che aveva dato esecuzione al provvedimento
illegittimo, doveva ritenersi interrotto il nesso di causalità tra
il comportamento del cancelliere e l’evento di danno, interruzione
conseguente,

ipso facto,

all’esistenza di un provvedimento

giurisdizionale.
La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta
dall’attore, la rigettò, accogliendone soltanto la domanda
subordinata volta al riconoscimento, sulla somma liquidata, degli
interessi e della rivalutazione.

3

un’ordinanza del Pretore di Latina

Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina Antonio
Vona ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura
illustrati da memoria.
Resiste il Ministero della giustizia con controricorso, proponendo
ricorso incidentale.

I ricorsi devono essere riuniti.
Essi sono entrambi infondati.
IL RICORSO VONA

Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e falsa applicazione

degli artt. 51 c.p., 60, 156, 157, 162, 336, 389 c.p.c., 691
c.p.p., 58 RD 1103 del 1882, 28 e 97 comma 2 Cost..

Il motivo – con il quale si censura la sentenza impugnata con
riferimento alla asseritamente erronea valutazione della condotta
tenuta dal cancelliere a seguito dell’ordinanza dispositiva della
vendita all’incanto – risulta (pur volendo prescindere dai non
suoi non marginali profili di inammissibilità, essendo stata la
domanda risarcitoria limitata, in primo grado, alla responsabilità
dello Stato “anche indipendentemente da quella dei suoi
funzionari, nella specie i magistrati” (come risulta dalla stessa
narrativa dei fatti contenuta al V folio di un corposissimo
ricorso dalle pagine non numerate) del tutto privo di pregio.
Il richiamo alla norma di cui all’art. 51 c.p. appare, difatti,
del tutto inconferente nella specie, poiché, non configurandosi
alcuna ipotesi di reato, al cancelliere non era data facoltà di
disattendere il precetto contenuto nell’ordinanza illegittima

4

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

tacere della ulteriore circostanza a mente della quale la facoltà
di un pubblico ufficiale di non conformarsi agli ordini
dell’autorità sovraordinata non riguarda l’esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali). Correttamente, pertanto, la Corte
territoriale ha escluso qualsivoglia relazione causale tra la

correttamente ritenuto interrotto dall’emanazione (e dalla
conseguente esecuzione) di un provvedimento giurisdizionale, di
tal che il preteso

– giudizio di valenza” fra quanto imposto dal

superiore ed altra contraria condotta risulta privo di fondamento
giuridico.
Con il secondo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 1223, 2043, 2056 c.c., 691 c.p.p., 181 comma 2 disp.
att.

c.p.p., 28-97 Cost; omessa, insufficiente

e

contraddittoria

motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Il

motivo, con il quale si lamenta, da parte della Corte

territoriale la omissione “di un giudizio di comparazione degli
interessi in conflitto ai sensi dell’art. 2043 c.c.”, è
palesemente infondato, nessuna attività di comparazione di
interessi risultando legittimamente predicabile nella specie, alla
luce delle considerazioni svolte in precedenza.
Con il terzo motivo,

si denuncia violazione e falsa

applicazione

della legge n. 117 del 1998, degli arLt. 162, 615 c.p.c., 670-690.
Il motivo, che pone complesse quanto non rilevanti questioni
attinenti alla procedura esecutiva instauratasi nei confronti del
Vona, non ha giuridico fondamento.

5

condotta del funzionario ed il lamentato evento di danno, nesso

Difatti,

il

tema

della

legittimazione

all’opposizione

al

provvedimento illegittimo appare del tutto estraneo all’oggetto
del presente giudizio, che verte sulla valutazione (correttamente
compiuta in punto di fatto dalla Corte territoriale, con
apprezzamento scevro da vizi logico-giuridici) della relazione

lamentato dalla parte, non incidendo in alcun modo le vicende del
procedimento sulla dinamica del nesso etiologico tra condotta ed
evento.
Con il quarto motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

dell’art. 41 c.p., 2055 c.c..
Il motivo

che ripropone censure attinenti ai criteri di

valutazione del nesso di causalità – è palesemente infondata,
atteso che, con l’emanazione dell’ordinanza di pignoramento, tale
nesso risulta del tutto interrotto, non essendo stata mai
specificamente censurata (come correttamente rileva la Corte
territoriale) la condotta gravemente colposa del magistrato ai
sensi della legge 117/1998.
IL RICORSO INCIDENTALE DEL MINISTERO
Con il primo ed unico motivo,

si denuncia violazione di legge per

erronea e falsa applicazione dell’art. 1224 c. 2 c.c..
La censura è infondata.
La Corte d’appello ha fornito, difatti, convincente anche se
sintetica spiegazione della decisione di riconoscere il danno da
svalutazione monetaria, con motivazione che, scevra da errori
logico-giuridici, si sottrae alle censure mosse dall’Avvocatura.

6

causale tra il comportamento tenuto del cancelliere e il danno

Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della
soccombenza reciproca.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.

compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, li 16.9.2015

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e dichiara

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA