Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8029 del 01/04/2010

Cassazione civile sez. III, 01/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 01/04/2010), n.8029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., nella qualità di padre esercente la patria

potestà sul figlio minore A.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LACEDONIA 26, presso lo studio dell’avvocato

AMENDOLA SERAFINA DENISE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI

NOVI ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 244/2008 del TRIBUNALE di PAOLA del 31/01/08,

depositata il 14/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 17 aprile 2009 A.M., nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore F., ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 marzo 2008 dal Tribunale di Paola, confermativa della sentenza del Giudice di Paola, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta nei confronti di P.C., P.F., e dell’Unione Assicurazioni S.p.A..

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, assumendo che il conducente dell’auto investitrice non ha fatto tutto il possibile per evitare il danno al minore.

La censura risulta priva del prescritto quesito di diritto e, inoltre, implica esame degli atti e valutazioni di merito. Sotto altro profilo è opportuno rilevare che il Tribunale, premesso che parte attrice aveva addotto trattarsi d’investimento di pedone, ha condiviso e ribadito l’affermazione del primo giudice, secondo cui essa non aveva neppure descritto in modo chiaro le modalità del sinistro e aveva omesso di fornire la prova del nesso tra il sinistro e il danno.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per il secondo motivo, mediante il quale viene denunciata violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Al riguardo si rileva che la norma invocata regola l’ipotesi di scontro tra veicoli, diversa da quella allegata nella specie.

Il terzo motivo ipotizza violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla valutazione della prova orale e all’omessa valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale.

Anche a tale proposito la violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (manca il momento di sintesi) si associa al carattere di merito della censura.

Con il quarto motivo si ipotizza ancora violazione dell’art. 2054 c.c.. La censura è sostanzialmente ripetitiva di precedente e ne segue la sorte.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

 

 

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