Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8028 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 8028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3380/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

KAPPA SOCIETA’ IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1295/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata l’11/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Kappa Società Immobiliare s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, relativo ad IRES ed IRAP per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’impossibilità di stabilire con assoluta certezza la data di spedizione dell’atto d’impugnazione (il 5 o il 7 gennaio 2015) avrebbe determinato l’inammissibilità del gravame;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 20, commi 1 e 2, art. 2 e art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: l’Ufficio avrebbe regolarmente adempiuto alle formalità in ordine alla notifica dell’appello, provvedendo a depositare sia la fotocopia della distinta di spedizione, sia l’avviso di ricevimento della raccomandata; da essi si sarebbe potuto dedurre che l’accettazione del plico era avvenuta il 5 gennaio 2015, in termine utile per l’appello;

che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è fondato;

che, in tema di processo tributario, la notifica “diretta” del ricorso a mezzo posta “si considera fatta nella data di spedizione” anche per l’appellante ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5, art. 20, comma 2 e art. 53, comma 2, fermo restando che l’avviso di ricevimento, pur non previsto del citato D.Lgs. n. 546, art. 22, comma 1, che fa riferimento soltanto al deposito dell’avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento (Sez. 5, n. 22932 del 29/10/2014);

che, d’altronde, in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (Sez. 6-2, n. 4891 del 11/03/2015);

che, nella specie, la stessa CTR da atto che la distinta di spedizione e l’avviso di ricevimento riportano la data del 5 gennaio 2015, sicchè il gravame avrebbe dovuto reputarsi tempestivo, non potendo avere alcun contrario rilievo il timbro sulla busta ed il servizio di tracciatura della raccomandata;

che deve pertanto procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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